L.R. 24 aprile 1984, n. 25

Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica.

Art. 01 - Principi e finalità - Piano regionale

Ai fini della razionale gestione delle risorse costituite dalla fauna ittica, per assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilità dei beni insostituibili e irriproducibili costituiti dall’ittiofauna e dagli ambienti che della sua presenza possono caratterizzarsi, la Regione disciplina l’esercizio della pesca dilettantistica e assume le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l’incremento del patrimonio ittico.

La Regione adotta il piano per la tutela e l’incremento delle risorse ittiofaunistiche entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, promuove le opportune iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore ed attua studi ed indagini sull’ambiente, sulle specie acquatiche e sull’ittiofauna.

Le Amministrazioni provinciali, anche sulla base delle indagini e studi di cui al comma precedente, provvedono, acquisito il parere obbligatorio del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca, ad effettuare gli interventi di ripopolamento che si rendono necessari (1).

La Regione provvede a regolamentare l’utilizzazione di quelle risorse idriche che presentino particolare interesse sotto l’aspetto idrobiologico e ambientale.

Art. 02 - Stato delle acque

Agli effetti della pesca sono considerate acque interne tutte quelle del territorio della Regione, fino alla congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, di acque dolci o salmastre, naturali o artificiali.

Alla individuazione dei punti più foranei provvede la Giunta regionale che ne dà comunicazione agli organi statali competenti.

Art. 03 - Oggetto della tutela

Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei e i molluschi viventi in libertà nelle acque interne della Regione, anche temporaneamente.

Art. 04 - Gestione ittiofaunistica

Allo scopo di conservare l’ambiente naturale e di conseguire la razionale gestione delle risorse ittiofaunistiche e della fauna acquatica in generale, le acque interne della Regione sono suddivise in zone ittiche.

All’interno delle zone ittiche, nel rispetto delle previsioni del piano regionale, vengono individuate zone di protezione, ai fini della tutela e della riproduzione delle specie ittiche.

La suddivisione in zone ittiche di cui al primo comma è stabilita mediante il piano regionale.

Il piano è deliberato dal Consiglio regionale e aggiornato almeno ogni cinque anni.

L’aggiornamento del piano regionale avviene d’intesa con le Amministrazioni provinciali (1).

L’attuazione del piano regionale, per bacini idrogeologici, è affidata alle Amministrazioni provinciali, che, per la gestione delle acque, possono avvalersi dei Comuni competenti per territorio e delle Associazioni dei pescatori (1).

Art. 05 - Pubblicità delle acque

Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque che presentano interesse ai fini della pesca e della tutela dell’ambiente e della fauna ittica.

Nell’ambito di tale normativa rientrano tutte le acque dichiarate pubbliche, a norma delle vigenti leggi sulla classificazione delle acque. Le rimanenti acque possono essere dichiarate di interesse pubblico per lo scopo di cui al precedente comma.

Alla dichiarazione di interesse pubblico delle acque, ai fini di cui al primo comma, provvede il Consiglio regionale anche su proposte avanzate dalle Amministrazioni provinciali d’intesa con i Comuni competenti per territorio (1).

Art. 06 - Diritti esclusivi di pesca

La Province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca.

I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti ed associazioni in virtù delle leggi dello stato ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.

Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca attualmente esistenti. A tal fine tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge esibendo, pena la decadenza, la relativa documentazione probatoria.

Le Province possono disporre l’espropriazione per pubblica utilità degli esistenti diritti esclusivi di pesca secondo le norme del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni.

I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare alla Provincia entro il mese di agosto di ogni anno un programma di utilizzazione delle risorse ittiche da attuare nell’anno successivo. La Provincia decide sulla validità del programma entro il mese di ottobre; decorso tale termine in assenza di una decisione della Provincia il programma si intende approvato.

I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle Province ai sensi dell’art. 100, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, possono essere dati in concessione secondo le norme dell’art. 6 della L.R. 30 ottobre 1982, n. 77 concernente "Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e per la produzione ittica nelle acque interne".

Art. 07 - Esercizio della pesca

Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura, all’uccisione o al richiamo della fauna ittica per i fini predetti, mediante l’impiego di arnesi o sostanze a ciò destinati.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di pesca anche la cattura o l’uccisione di fauna ittica compiute in qualsiasi modo, a meno che esse non siano avvenute per caso fortuito o di forza maggiore.

La fauna ittica viene attribuita, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la cattura o la uccide; essa appartiene a chi legittimamente la cattura.

Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore non deve essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato o palesemente abbandonato le relative operazioni.

Art. 08 - Licenza di pesca (11)

La pesca dilettantistica può essere esercitata da chi sia munito di licenza regionale. Detta licenza autorizza la pesca dilettantistica su tutto il territorio nazionale. Essa ha durata di 10 anni.

Le licenze di pesca, stampate dalla Regione, conformemente a quanto previsto dal D.M. del 10 marzo 1960, vengono distribuite ai Comuni dalle Amministrazioni provinciali (2).

Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle leggi dello Stato:

a) il personale della Regione e degli Enti delegati in materia di pesca o da tali Enti incaricato allorché agisca nell’esercizio di funzioni espressamente autorizzate;

b) coloro che sono autorizzati a catture per scopi scientifici.

Non è inoltre richiesta la licenza per la pesca a pagamento nei corpi idrici a ciò destinati.

L’esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche munito di licenza, non sia in regola con il versamento delle tasse di concessione. Qualora il titolare di licenza, non intenda esercitare la pesca per uno o più anni, non è tenuto al versamento delle tasse annuali corrispondenti.

Art. 09 - Rilascio della licenza di pesca

La licenza di pesca viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

La licenza di pesca viene rilasciata previa attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo art. 30.

Ai soggetti in età inferiore a 18 anni la licenza viene rilasciata previo assenso scritto da colui che esercita la potestà o la tutela.

I minori in età inferiore a 12 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza. Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne che sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato dal Comune che ha rilasciato il documento, presentando domanda, foto autenticate, copia del libretto deteriorato ovvero copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità di P.S. e copia dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessione regionale (3).

L’Amministrazione provinciale tiene un registro dei pescatori dilettanti; i Comuni trasmettono mensilmente i dati necessari alla tenuta e all’aggiornamento (3).

Art. 10 - Assetto delle acque

Le zone ittiche sono distinte in:

1) zona a salmonidi;

2) zona a ciprinidi;

3) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l’esercizio della pesca possono essere costituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della specie o delle specie ittiche più significative.

Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione e l’incremento della fauna ittica. Esse sono costituite nel rispetto del piano regionale dall’Amministrazione provinciale anche su proposta dei Comuni competenti per territorio (4).

La Gestione delle zone di frega può essere affidata ai Comuni competenti per territorio e/o alle Associazioni dei pescatori (4).

Nelle zone di frega è vietata la pesca e qualsiasi atto di turbativa dell’ambiente acquatico.

I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle recanti la scritta "Zona di frega, divieto di pesca dal ... al ..." disposto ai sensi dell’art. 14 della presente Legge (4).

Art. 11 - Nomina e compiti della consulta della pesca

Presso ogni amministrazione provinciale è costituita la consulta della pesca nominata nella composizione e con le modalità di cui al seguente art. 12.

La Commissione consultiva ha tra l’altro i seguenti compiti:

a) propone l’immissione di idonee specie ittiche;

b) segue l’andamento dello sviluppo e riproduzione dell’ittiofauna e elabora proposte per la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente ai fini dell’incremento ittiofaunistico;

c) propone le misure ritenute utili al conseguimento di corretti equilibri biologici;

d) sottopone agli enti interessati proposte per l’utilizzazione multipla delle risorse idriche in riferimento agli aspetti produttivi della pesca;

e) esprime pareri su qualsiasi forma di intervento in alveo che possa recare nocumento alla fauna ittica.

Entro il mese di dicembre di ogni anno l’amministrazione provinciale trasmette alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta contenente indicazioni in ordine allo stato delle acque, alla consistenza ittiofaunistica, alla frequenza dei pescatori, ai presumibili prelievi effettuati ed ogni altra indicazione ritenuta utile.

Art. 12 - Composizione della consulta della pesca

La Commissione consultiva di cui al precedente art. 11 è composta:

a) dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o suo delegato, in qualità di presidente;

b) da sei rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e degli enti di promozione sportiva;

c) da tre rappresentanti delle categorie agricole;

d) da due rappresentanti delle categorie industriali interessate all’uso delle acque;

e) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche;

f) da un esperto in problemi ittiofaunistici nominato dall’Amministrazione Provinciale;

g) da un esperto in problemi igienico-sanitari designato dalla Regione;

h) da un rappresentante della capitaneria di porto per le province litoranee.

i) da un rappresentante dei pescatori di professione, se nella provincia esiste tale attività;(5)

l) da un rappresentante del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca (5).

La Commissione consultiva elegge nel suo seno un vice presidente.

L’Amministrazione provinciale provvede alle funzioni di segreteria.

La Commissione consultiva ha sede presso l’Amministrazione provinciale e resta in carica quanto l’amministrazione che l’ha costituita e comunque sino alla costituzione della nuova commissione.

I rappresentanti di cui alle lett. b), c), d), e), sono designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 13 - Zone di protezione

Le Amministrazioni Provinciali nel rispetto delle indicazioni del piano regionale, anche su proposta dei Comuni competenti per territorio, istituiscono zone di protezione per l’ittiofauna nelle quali sono vietati la pesca e qualsiasi atto che, direttamente o indirettamente, modifichi o alteri l’ambiente acquatico (4).

Le zone di protezione dovranno essere costituite, preferibilmente, in ambienti particolarmente adatti, per caratteristiche ambientali e idrologiche, all’incremento dell’ittiofauna al fine di garantire lo sviluppo e l’irradiamento naturale.

La gestione delle zone di protezione può essere affidata ai Comuni competenti per territorio e/o alle Associazioni dei pescatori (4).

Le zone di protezione vengono segnalate con tabelle recanti la scritta "zona di protezione - divieto di pesca" disposte ai sensi dell’art. 14 della presente legge.

Gli Enti ed Associazioni cui è affidata la gestione delle zone di protezione, possono, per il mantenimento di un corretto equilibrio faunistico, richiedere alle Amministrazioni provinciali autorizzazioni ad effettuare eventuali operazioni di cattura con mezzi ed in tempi vietati. Tali autorizzazioni devono essere rilasciate sentito il parere del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca (4).

Le catture devono essere effettuate dagli agenti di vigilanza di cui all’art. 25 della presente legge, che potranno essere coadiuvati da persone di riconosciuta capacità appositamente autorizzate dalle Amministrazioni provinciali (4).

Art. 14 - Tabelle di segnalazione

La tabelle di segnalazione devono essere delle dimensioni minime di cm. 20 º 30 con scritta nera su fondo giallo e collocate su tutto il perimetro dell’area interessata su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza non superiore a 100 metri l’una dall’altra, e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri di distanza.

Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, deve essere prevista l’apposizione di una tabella nei punti di accesso.

Le tabelle di segnalazione sono poste e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dagli Enti gestori (4).

Art. 15 - Zone a regolamento specifico

Le Amministrazioni provinciali, nelle acque ricadenti ai punti 1) e 2) del primo comma dell’art. 10, nonché negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, istituiscono, anche su proposta dei Comuni o delle Associazioni dei pescatori, zone di pesca a regolamento specifico (4).

La gestione di dette zone può essere affidata ai Comuni competenti per territorio o alle Associazioni dei pescatori sulla base di un disciplinare in cui devono essere, tra l’altro, indicati:

a) le modalità di accesso, che devono essere garantite a tutti i richiedenti;

b) l’ammontare della eventuale contribuzione in denaro a carico dei pescatori ammessi;

c) il limite massimo dei capi per ogni giornata di pesca;

d) le misure di sorveglianza  (4).

Per detta gestione i Comuni singoli o associati possono avvalersi di asssociazioni sportive, ricreative e culturali senza fini di lucro.

I regolamenti di gestione sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nel rispetto del regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale che dovrà prevedere una normativa omogenea per tutte le zone della Regione Toscana.

I confini delle zone a regolamento specifico sono delimitate da tabelle recanti la scritta "Area di pesca a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati (4).

Le Amministrazioni provinciali possono altresì istituire zone di pesca a regolamento specifico ove la pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali. In dette zone l’esercizio della pesca è subordinato a specifiche determinazioni, emanate dalle Amministrazioni provinciali, inerenti le misure di tutela della fauna ittica ed i periodi di esercizio. Dette zone non possono essere di lunghezza superiore a mt. 1.500. Le zone di cui sopra sono delimitate da tabelle recanti la scritta: "Area di pesca a regolamento specifico - Pesca con esche artificiali", disposta ai sensi dell’art. 14 della presente legge (5/a).

Art. 16 - Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una distanza di rispetto di almeno quindici metri.

Nel caso che la pesca venga esercitata da natante con la bilancella, la distanza di rispetto viene raddoppiata.

La pesca sportiva da natante è consentita nelle acque di zone di foce e ad acque salmastre ovvero in specchi lacustri naturali e artificiali determinati dalle Amministrazioni provinciali (4).

Le Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pubblicano l’elenco degli specchi lacustri naturali o artificiali di cui al precedente comma (5/a).

Art. 17 - Pesca con apparecchi elettrici

Il Presidente della Giunta provinciale può concedere, per scopo di studio o per interventi aventi come finalità la corretta gestione e la tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomi di energia elettrica o altri attrezzi (6) aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittiofaunistico.

Nell’atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ittiofauna.

Art. 18 - Commercio e detenzione di specie ittiche

È vietata la detenzione ed il commercio di specie ittiche allo stato fresco, dopo il terzo giorno in cui ne sia vietata la pesca nonché quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.

Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza sulla pesca possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Al materiale ittico proveniente da impianti di allestimento o di importazione non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La legittima provenienza deve essere dimostrata da fattura o bolla di consegna o documento doganale.

Art. 19 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica (7)  (14)

Ai possessori di Licenza di pesca per pescatori dilettanti dei tipi B, C, D di cui alla tabella riportata all’art. 30, è consentito, fatto salvo quanto espressamente previsto, l’uso di uno solo degli attrezzi sottoelencati:

Acque a salmonidi

Una sola canna munita di un solo amo.

La pesca con moschiera e camolera è consentita con non più di tre ami.

Nelle acque a salmonidi è vietata la detenzione e l’uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, nonché qualsiasi forma di pasturazione. È del pari vietato l’uso di ami di dimensioni non inferiori a mm. 10 di distanza compresa fra ardiglione e gambo. È fatta eccezione per la pesca con esche artificiali.

Le Amministrazioni provinciali, in via eccezionale, nel caso di acque lacustri o corsi d’acqua classificati a salmonidi per tutto il loro percorso, nei quali vi sia una cospicua presenza di ciprinidi, possono, su parere favorevole del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca, disporre deroghe alla detenzione della larva di mosca carnaria, alle dimensioni dell’amo, nonché alla misura della trota che non può comunque essere inferiore a cm. 20.

Mazzacchera.

Acque a ciprinidi

Due canne, collocate entro uno spazio massimo di 10 metri, armate ciascuna con non più di tre ami semplici o multipli.

Bilancina, con lato massimo della rete di mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

L’uso della Bilancina è consentito esclusivamente dalla riva ed è vietato nei corsi o specchi d’acque di larghezza inferiore a mt. 6.

È vietato altresì l’uso della Bilancina a scorrere.

Per la distanza fra due bilancine si applica la norma di cui al primo comma dell’art. 16.

Mazzacchera.

Nelle acque a ciprinidi ove condizioni ambientali ed ittiofaunistiche richiedono una particolare tutela, su conforme parere del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca, le Amministrazioni provinciali possono determinare zone ove la pesca è consentita esclusivamente con una canna con o senza mulinello.

Zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

Gli attrezzi di cui alle acque a ciprinidi.

Tirlindana: non deve avere più di tre ami.

Bilancia, con lato non superiore a mt. 5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Bilance fisse, di lato superiore a mt. 1,5, esistenti al 30 settembre 1992, il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Per la pesca al crognolo o latterino con bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale con maglie di mm. 6 che non superi un terzo del lato della rete e comunque non superiore a mt. 3 di lato.

Per latterino non deve intendersi "lattaino" o novellame di cheppia.

L’uso delle toppe di cui al precedente comma è consentito dal 1º giugno al 31 agosto e dal 1º novembre al 31 marzo.

Fermo restando quanto sopra, nei corpi idrici della regione, non è ammessa l’installazione di nuove bilance fisse, fino a quando non sarà provveduto al riordino della disciplina con apposito provvedimento regionale.

L’esercizio della pesca dilettantistica con bilance di lato superiore a mt. 1,5 è consentito esclusivamente ai possessori di licenza di pesca di tipo B (5/b).

L’esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero di specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie non è più soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell’anguilla, che può svolgersi con mazzacchera fino alle ore 24, e per la pesca del pesce gatto, che, nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 31 ottobre, può svolgersi con canna fino alle ore 24, l’esercizio della pesca è consentito da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.(13)

Durante la pesca notturna dell’anguilla e del pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca durante l’attività di pesca.

L’uso del guadino o presacchio è consentito esclusivamente quale ausiliario per l’esercizio della pesca con la canna, con la tirlindana, con la bilancia. È altresì consentito l’uso del raffio.

Art. 20 - Specie soggette a misura minima - Tempi di divieto - Limiti di cattura

Per ogni giornata di pesca non è consentito a ciascuno titolare di licenza la cattura di un numero di capi superiore a quelli sottoelencati:

salmonidi                8 capi
persico trota                8 capi
persico reale                5 capi
luccio                     5 capi
gambero                20 capi
orata                     5 capi
spigola                     5 capi

Nelle acque interne della Regione è vietata la pesca di esemplari delle specie ittiche sottoelencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall’apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

salmonidi - cm. 22 dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l’ultima domenica di febbraio (7/a);

luccio - cm. 40 dal 1º gennaio al 1º aprile (7/a);

tinca - cm. 25 dal 15 maggio al 30 giugno;

carpa - cm. 25 dal 15 maggio al 30 giugno;

persico trota - cm. 20 dal 1º maggio al 30 giugno (7/a);

persico reale - cm. 20 dal 1º aprile al 30 giugno (7/a);

anguilla - cm. 30 (7/a)

gambero - cm. 7 dal 1º aprile al 30 giugno

barbo - cm. 18

storione - cm. 60

cefalo o muggine - cm. 20 (7/a)

passera o rombo - cm. 15

spigola - cm. 25

cheppia o alosa - cm. 25 dal 1º maggio al 30 giugno

orata - ombrina - cm. 20.

Per le specie non indicate, comprese le specie ittiche marine temporaneamente presenti in acque interne, valgono le misure minime e i periodi di divieto previsti dalle leggi nazionali.

Nel caso di accordi interregionali è demandato alla Giunta regionale la possibilità di promuovere temporanee variazioni alle date e alle misure di cui al secondo comma del presente articolo (7/b).

Art. 21 - Limitazioni e divieti

È fatto divieto di disporre reti da pesca ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, griglie o similari di macchine idrauliche, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti temporanei o permanenti dei corsi di acqua.

È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nella presente legge. Sono altresì vietati:

- la pesca con le mani;

- la pesca subacquea;

- l’uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare fauna ittica;

- il prosciugamento di corsi o specchi di acqua;

- la pesca con materiale esplodente;

- la pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica;

- la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;

- la pesca e la pasturazione con composti contenenti attivanti chimici;

- l’immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l’ittiofauna o altri animali acquatici; sono altresì vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi o uccisi.

- la pesca mediante ancoretta a lancio e strappo (priva di esca) (7/a).

È fatto divieto di abbandonare esche naturali e pesci lungo le rive di corsi o specchi d’acqua e nelle loro adiacenze.

Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere liberato e reimmesso nell’acqua; si deve procedere alla slamatura a mano bagnata e a recidere la lenza ove la slamatura risulti pericolosa per il soggetto catturato.

Art. 22 - Campi di gara

La pesca agonistica può essere effettuata solo in campi di gara autorizzati dalle Amministrazioni provinciali su richiesta delle Associazioni dei pescatori.

I campi di gara possono essere autorizzati in tratti di sponda di corpi idrici idonei per specifiche condizioni ambientali.

L’autorizzazione del campo di gara è biennale e può essere rinnovata; in essa sono fissate le misure di salvaguardia dell’ambiente, di gestione del patrimonio ittico, nonché il disciplinare riguardante tempi e modalità per lo svolgimento delle gare.

I tratti delimitati sono indicati con tabelle recanti la scritta "campo di gara" disposte nei modi di cui all’art. 14 della presente legge.

I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove fino al termine delle stesse.

Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca deve essere chiaramente indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle recanti l’indicazione del campo di gara, disposti a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole manifestazioni, richiedere all’Amministrazione provinciale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici idonei per specifiche condizioni ambientali allo svolgimento delle stesse.

Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui all’art. 20. Le specie catturate trattate con i necessari accorgimenti, alla fine della gara devono essere reimmesse in acqua (7/c).

Nelle gare di pesca a salmonidi deve essere precedentemente effettuato adeguato ripopolamento alla presenza degli agenti di vigilanza, e tutte le specie ittiche catturate dovranno essere consegnate a fine gara agli agenti di vigilanza i quali provvederanno, su disposizione della Provincia, a recapitarle presso enti di assistenza e/o beneficenza che siano dichiarati disponibili a riceverli per utilizzo alimentare (7/d).

Art. 23 - Destinazione del novellame di recupero

Il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare il recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo.

Nell’autorizzazione vengono indicate le modalità di prelievo e la destinazione del pescato; dovrà essere privilegiata la fornitura degli impianti ittiogenici indicati dal piano regionale di cui all’art. 1 della presente legge nonché il ripopolamento.

È fatto divieto di introdurre nelle acque della Toscana a fini di ripopolamento materiale ittico sprovvisto di certificazione sanitaria.

Art. 24 - Mezzi finanziari (8)

Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca dilettantistica e dalla soprattassa di cui al successivo art. 30 vengono destinate come segue:

a) nella misura del 10% a favore dei Comuni e delle Comunità Montane per l’esercizio delle funzioni delegate;

b) nella misura del 14% a favore delle Provincie per l’esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura del 40% a favore delle Provincie per gli interventi di tutela, incremento, recupero e ripristino delle risorse ittico-faunistiche ed ambientali nell’ambito degli istituti e delle strutture previste dalla legge.

La ripartizione di cui alla lettera a), b) e c), è effettuata dalla Giunta regionale in rapporto allo sviluppo Km. dei corsi d’acqua e delle rive dei bacini naturali o artificiali per l’esercizio della pesca dilettantistica con i seguenti parametri:

50% per le acque a salmonidi, 30% per le acque a ciprinidi e 20% per le acque salmastre.

I fondi di cui alla lettera c), vengono erogati dalle Amministrazioni provinciali a progetti presentati da Comunità Montane, Comuni, Associazioni, definiti per obiettivi, modalità di attuazione, tempi e relative spese e nei quali sia stato espresso il parere favorevole dalla stessa Amministrazione provinciale.

Al fine di un coordinamento degli interventi di cui alla lettera c), le Amministrazioni provinciali trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi ai progetti soggetti di finanziamento.

La Giunta regionale, entro 90 giorni, esprime un parere di conformità del progetto a quanto previsto dagli indirizzi generali del piano regionale.

La Giunta regionale per il parere di conformità tecnica di cui al comma precedente si avvale del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca.

Al termine di ogni semestre le Comunità Montane ed i Comuni singoli o associati, associazioni, beneficiari dei fondi di cui alla lettera c), forniscono all’Amministrazione provinciale ed alla Giunta regionale il rendiconto operativo e finanziario relativo ad ogni singolo progetto. Per i progetti di durata annuale o pluriennale dovranno essere forniti i rispettivi stati di avanzamento.

Alle Amministrazioni provinciali sono demandati il controllo e l’istruttoria dei progetti.

Ai fini dell’erogazione dei fondi sono considerati prioritari i progetti presentati da Enti pubblici, Associazioni dei pescatori o da operatori privati che siano finalizzati alla difesa, al ripristino ed alla valorizzazione delle risorse ittico ambientali;

d) nella misura del 24% a favore della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e della ittiofauna, per attività di educazione e propaganda e per l’espletamento in genere dei compiti propri della Giunta stessa ai sensi della presente legge.

Parte delle somme di cui alla lettera d) del precedente comma sono date a contributo a favore delle associazioni nazionali riconosciute dei pescatori per l’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge;

e) nella misura del 12% a favore dell’ARPAT per le attività svolte dal personale del disciolto Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca (10).

La Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, ripartisce le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale e soprattassa per l’esercizio della pesca fra i diversi interventi indicati.

Art. 25 - Vigilanza (12)

Sono incaricati di far osservare le disposizioni gli agenti dipendenti dagli Enti locali ovvero addetti ai parchi nazionali e regionali, gli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e di polizia forestale, le guardie volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

I soggetti di cui al precedente comma hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Nell’esercizio di vigilanza gli ufficiali e gli agenti di cui al primo comma possono chiedere l’esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

Se l’infrazione è commessa da uno degli agenti di vigilanza, o nell’ambito di un esercizio commerciale, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Le specie ittiche sia catturate che detenute in violazione alle norme della presente legge, vengono sequestrate e distrutte se di scarso valore economico, o devolute a Istituti di beneficenza.

Se fra l’eventuale pescato in possesso del contravventore si trovi ittiofauna viva, essa viene reimmessa in acqua all’atto della contestazione della contravvenzione.

Nel caso in cui l’ittiofauna sia morta, dopo che l’Amministrazione comunale abbia riconosciuto la fondatezza dell’accertamento e determinato l’ammontare della sanzione, si provvede a ingiungere al contravventore il pagamento di una somma pari al prezzo di mercato delle stesse specie vive per uso di ripopolamento.

Nel caso si tratti di specie di cui non sia possibile valutare il prezzo di mercato, la somma dovuta viene computata, facendo riferimento al prezzo di mercato di analoghi soggetti di trota Fario.

Art. 26 - Applicazione delle sanzioni

Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, per l’applicazione delle sanzioni alle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge in materia di tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Competente alla irrogazione della sanzione è il Comune nel cui territorio è accertata l’infrazione.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall’Amministrazione comunale e destinate ai fini di cui alla presente legge.

Art. 27 - Sanzioni

Per la violazione alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 250 mila e la sospensione dalla concessione della licenza fino a un anno per chi esercita la pesca senza avere conseguito la licenza medesima;

b) salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti si applica la sanzione da L. 20.000 a L. 100.000 a chi esercita la pesca con licenza scaduta, da non più di due mesi, ovvero con licenza valida senza aver provveduto al pagamento delle relative tasse;

c) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la pesca in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di pesca, o in acque in concessione senza autorizzazione del concessionario;

d) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 25 mila per ogni capo di pesca specie ittiche di misura inferiore a quella consentita o in numero superiore a quello consentito per giornata di pesca; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

e) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi esercita la pesca con mezzi non consentiti ovvero su specie nei cui confronti non è consentita la pesca;

f) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di pesca; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni al Comune nel cui territorio è avvenuta l’infrazione;

g) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 a chi non ottempera alle disposizioni in materia di tabellazione e la sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

h) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

i) in caso di danneggiamento provocato all’ittiofauna da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall’uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili riconosciuti sono tenuti ad effettuare immissioni di soggetti al fine di ricostituire il patrimonio ittico-faunistico andato distrutto.

La quantità e la qualità delle specie da immettere e le modalità di immissione vengono determinate dall’Amministrazione Comunale, nel cui territorio è avvenuto il fatto, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi;

l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 25.000 per ciascun capo per chi introduce nei corpi idrici della Regione ittiofauna estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione.

Le infrazioni vengono trascritte sulla licenza di pesca.

Art. 28 - Acque di confine

Nei corpi idrici della Regione che siano di confine interregionale, ove vi sia disparità di regime in materia di pesca, vigono le norme più restrittive relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, nonché ai tempi e modi di pesca.

Sono corpi idrici di confine sia quelli ove la delimitazione sia longitudinale sia quelli ove la stessa sia normale al corpo idrico.

In quest’ultimo caso la norma di cui al primo comma si applica solo per il tratto di zona ittica su cui il confine insiste.

Art. 29 - Modificazioni dell’alveo dei fiumi o allo stato dei corpi idrici

Salva ed impregiudicata ogni altra disposizione prevista dalle vigenti leggi, ogni atto che possa recare modificazioni all’alveo dei fiumi, o allo stato dei corpi idrici, viene autorizzato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio.(7/e)

Nell’atto di autorizzazione vengono indicate le misure da adottare per la salvaguardia dell’ambiente e della fauna ittica ed eventualmente gli obblighi di ripopolamento da eseguire per il ripristino della pescosità nei casi in cui questa possa essere compromessa.

Nelle concessioni di derivazione di acqua devono essere prescritte le opere necessarie al mantenimento della pescosità delle acque (scale di monta, piani inclinati, graticci all’imbocco dei canali ecc.). In alternativa potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di materiale ittico.

Il presidente della Giunta regionale può altresì ordinare modificazioni in opere preesistenti.

Art. 30 - Norme finali e transitorie

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme statali in materia di pesca nelle acque interne, ad eccezione di quelle che prevedano fattispecie non contemplate dalla presente legge.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le Comunità montane competenti per territorio, restituisce alla pesca le acque in divieto di pesca scorrenti nelle proprietà della ex A.S.F.D. e della Regione Toscana, fatti salvi i divieti esistenti nelle riserve naturali.

La durata delle licenze per la pesca dilettantistica vigenti all’entrata in vigore della presente legge è prorogata al decimo anno dalla data del loro rilascio.

La tabella di cui al numero d’ordine 18 del Titolo II della L.R. 15 maggio 1980, n. 54, già integrata dalla L.R. 13 giugno 1983, n. 44 è così sostituita:

omissis.(15)

Note

(1)     Comma così sostituito con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 1.

(2)     Comma aggiunto con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 1.

(3)     Comma così sostituito con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 1.

(4)     Comma così modificato con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 2.

(5)     Le lettere i) e l) sono state aggiunte con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 2.

(5/a)     Comma aggiunto con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 2.

(5/b)     Con L.R. 10 agosto 1992, n. 35, art. unico, la parte da "Zone di foce o ad acque salmastre... e sino al capoverso Tirlindana: non deve avere più di 3 anni" è stata così sostituita.

(6)     Parole aggiunte con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 2.

(7)     Articolo così sostituito con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3.

(7/a)     Modificazione così apportata con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3.

(7/b)     Comma aggiunto con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3.

(7/c)     Comma prima sostituito con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3 e ora così sostituito con L.R. 14 novembre 1996, n. 82, art. unico.

(7/d)     Comma aggiunto con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3 e ora così modificato con L.R. 14 novembre 1996, n. 82, art. unico.

(7/e)     Comma sostituito con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3.

(8)     Articolo così sostituito con L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art. 3.

(9)     Nota soppressa.

(10)     Lettera così modificata con L.R. 28 marzo 1996, n. 26, art. 12 bis.

(11)     V. anche L.R. 9 febbraio 1998, n. 11, recante: " Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca".

(12)     La L.R. 23 gennaio 1998, n. 7, all’art. 13, comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle LL.RR. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette".

(13)     Comma così sostituito con L.R. 19 maggio 1999, n. 29, art. unico.

(14)     V. anche L.R. 16 ottobre 1989, n. 63, art.4.

(15)     Per gli importi relativi alle singole licenze di pesca si vedano le disposizioni regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali (l.r. 21 dicembre 2001, n. 65, art. 5 o sue modificazioni).