L.R. 6 aprile 2000, n. 56

Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 - Finalità

1. La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversità:

a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;

b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione ai fini di cui al comma 1:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, il loro ripristino;

c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;

d) concorre  alla formazione della Rete ecologica europea, denominata Natura 2000.

3. Con appositi allegati alla presente legge, per le finalità previste ai commi 1 e 2, sono individuati:

a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR) (allegato A);

b) le specie animali protette ai sensi della presente legge (allegato B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo (allegato B1);

c) le specie vegetali protette ai sensi della presente legge (allegato C) e le specie vegetali soggette a limitazione nella raccolta (allegato C1)

d) i Siti di Importanza Regionale (allegato D) comprendenti i Siti classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel progetto Biotaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria Habitat).

4. I siti di cui all’allegato D nonché i Geotopi di Importanza Regionale (GIR), di cui all’art. 11, costituiscono risorse essenziali ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 2 della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e vengono inseriti in quanto tali nell’ambito del quadro conoscitivo previsto dalla stessa legge regionale in relazione agli strumenti urbanistici da essa disciplinati. Gli elementi conoscitivi in tal modo individuati concorrono inoltre alla redazione della Carta della natura di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), anche in conformità con gli atti statali di indirizzo.

5. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Art. 02 - Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) area di collegamento ecologico funzionale: un’area che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ivi inclusa la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;

c) conservazione in situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, nell’ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche;

d) conservazione ex situ: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;

e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una specie, prodotta dalla selezione naturale;

f) geotopo  di  importanza  regionale: forma naturale del territorio, di superficie o sotterranea, costituita da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche, che presenta un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell’ambito dei territorio regionale;

g) habitat  naturali  di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche o biologiche, interamente naturali o seminaturali, elencati nell’allegato A, per i quali nel territorio regionale si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. rischino di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2. abbiano un’area di distribuzione ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3. costituiscano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;

h) habitat di una specie: ambiente definito o caratterizzato da fattori biologici e abiotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

i) rete Natura 2000: rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE;

l) Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m) Sito di Importanza Regionale (SIR): un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie di interesse regionale; per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Ai fini della presente legge è considerato SIR anche un sito che nel corso dell’attuazione della direttiva 92/43/CEE viene classificato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o come Zona Speciale di Conservazione (ZSC);

n) specie  di  interesse  regionale:  le specie elencate nell’allegato A che nel territorio regionale:

1. sono vulnerabili e in pericolo di estinzione;

2. sono rare od endemiche e richiedono particolare protezione a causa della specificità o della vulnerabilità del loro habitat, oppure a causa del loro sfruttamento;

o) stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel territorio regionale. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. i  dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un’elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2. l’area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3. esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

p) stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è definito soddisfacente quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. l’area  di  distribuzione naturale dell’habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2. la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3. lo  stato  di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato alla precedente lettera del presente comma;

q) Zona di Protezione Speciale (ZPS): un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’All. I della direttiva 79/409/CEE e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa; ai sensi e per gli effetti della presente legge possono essere ricomprese tra le ZPS altresì le Zone di Protezione di cui all’art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), qualora presentino i requisiti indicati dall’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE;

r) Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un Sito di Importanza Comunitaria designato in base all’articolo 3 comma 2 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, in cui sono applicate le misure necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Art. 03 - Funzioni amministrative

1. Le Province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all’attuazione delle misure di tutela disciplinate nel CAPO II. Per quanto specificamente disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera a), definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l’adozione, ove occorra, di appositi piani di gestione.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le Province svolgono altresì le funzioni relative:

a) al costante monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie;

b) all’effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni;

c) alla  cura  ed  all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie.

3. I piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del comma 1 possono essere integrati con altri strumenti di pianificazione; qualora siano specifici, sono approvati con le forme, le procedure e gli effetti previsti per i regolamenti di cui all’art. 16 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale).

4. Le Province comunicano ogni due anni alla Giunta Regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei SIR.

5. Le funizioni attribuite alle Province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli Enti Parco regionali, per i territori ricompresi all’interno degli stessi. Possono essere inoltre attribuite agli Enti parco nazionali, previa intesa tra la Regione, la Provincia o le Province territorialmente competenti, e gli stessi Enti parco interessati, fatto salvo l’obbligo di denuncia alla Provincia competente previsto dal comma 3 dell’articolo 5.

6. Qualora le Province non adempiano alle funzioni loro attribuite dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva nelle forme e con le modalità previste dall’art. 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

Capo II

FORME DI TUTELA

Art. 04 - Tutela

1. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie e tipologie faunistiche e floreali protette, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 05 - Tutela della fauna

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, sono considerate protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali individuate dall’allegato B, per le quali è vietato:

a) la cattura e l’uccisione;

b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;

c) la  molestia,  specie nel periodo della riproduzione e dell’ibernazione o del letargo;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione ed il commercio degli animali, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale.

2. L’ente competente ai sensi dell’art. 3 della presente legge può rilasciare, per finalità scientifiche, in deroga ai divieti sanciti dal comma 1, autorizzazioni specifiche e nominative. L’elenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali competenti, è comunicato, annualmente, alle Province, ai fini dell’esercizio coordinato della funzione autorizzativa. L’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca. È fatto salvo, per quanto attiene all’attività di inanellamento a scopi scientifici, il disposto di cui all’art. 36, comma 2 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

3. Fermo restando il divieto relativo al commercio, sancito dalla lettera e) del comma 1, nonché quelli posti da previgenti norme di legge, coloro che a qualsiasi titolo detengano animali vivi o morti, anche imbalsamati, di cui all’allegato B, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall’animale, sono obbligati a presentare denuncia alla Provincia competente per territorio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, o, qualora sia successivo, dall’inserimento nell’elenco di cui allo stesso allegato B.

4. Dall’obbligo di denuncia di cui al comma 3 sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.

5. Con Allegato B1 sono individuate le specie per le quali sono definiti limiti e modalità di prelievo.

6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato il rilascio in natura di specie estranee alla fauna locale.

Art. 06 - Tutela della flora

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, sono considerate protette, ai sensi della presente legge, tutte le specie vegetali individuate dall’allegato C, in relazione alle quali è espressamente vietato il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.

2. L’ente competente ai sensi dell’art. 3 può rilasciare, per finalità scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative in deroga ai divieti sanciti dal comma 1. L’elenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali competenti, è comunicato, annualmente, alle Province, ai fini dell’esercizio coordinato della funzione autorizzativa. L’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata agli Enti ed organismi pubblici istitizionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.

3. Con Allegato C1 sono individuate le specie vegetali per le quali sono definiti limiti e modalità di raccolta di cui all’allegato stesso.

4. È vietata l’utilizzazione, ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d’india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa).

5. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.

Art. 07 - Non operatività dei divieti

1. I divieti ed i limiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), ed all’articolo 6, commi 1 e 3, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

2. Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.

Art. 08 - Aggiornamento degli allegati

1. Il Consiglio regionale, sentito il parere della Consulta tecnica prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, come modificato dall’articolo 10 della presente legge, provvede all’aggiornamento periodico ed alla modifica degli allegati di cui all’articolo 1, comma 3.

2. Specifiche modifiche degli allegati di cui al comma 1, finalizzate all’inserimento di nuovi elementi, possono essere proposte alla Giunta regionale dagli Enti locali e dai cittadini interessati, anche in forma associata.

Art. 09 - Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche

1. La Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce, secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12, i requisiti strutturali degli stessi, nonché i requisiti organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati, anche ai fini dell’erogazione di eventuali finanziamenti.

2. I Centri di conservazione della fauna selvatica riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere riconosciuti anche quali Centri di recupero della fauna selvatica di cui all’articolo 38 della legge regionale 3/1994. Tali centri potranno altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, delle specie di cui al all’art. 5, comma 6, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell’art. 17, comma 8, della presente legge.

Art. 10 - Aree di collegamento ecologico funzionale

1. La Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche alle aree di collegamento ecologico funzionale e definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 5/1995, gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela delle stesse.

2. Le Province, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono, anche in assenza degli indirizzi regionali di cui al comma 1, all’individuazione nel Piano territoriale di coordinamento (PTC), delle aree di collegamento ecologico funzionale, secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 4 della legge regionale 5/1995; in tal caso, le Province possono procedere all’individuazione di aree di collegamento ecologico funzionale facendo riferimento alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

3. Le forme di tutela delle aree di collegamento che pongano divieti all’attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico - venatori provinciali di cui all’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3, o nel piano regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n.25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).

Art. 11 - Geotopi di Importanza Regionale

1. Al fine di tutelare la diversità di particolari forme naturali del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera c), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i Geotopi di Importanza Regionale entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 - Norme tecniche per l’attuazione delle forme di tutela

1. La Giunta Regionale, sentite le Province, definisce, con apposite deliberazioni da approvarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche relative all’attuazione della stessa, ed in particolare quelle relative:

a) alle forme ed alle modalità di tutela e di conservazione dei Siti di Importanza Regionale;

b) alle forme ed alle modalità di tutela e di conservazione dei Geotopi di Importanza Regionale;

c) ai criteri per l’effettuazione della valutazione di incidenza disciplinata dall’art. 15, ivi compresi quelli inerenti la definizione delle eventuali misure compensative previste dal comma 5 dello stesso articolo;

d) ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2;

e) ai requisiti strutturali dei centri previsti dall’art. 9, nonché i requisiti organizzativi e strumentali dei soggetti gestori dei centri stessi.

Art. 13 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

omissis (1)

6. Le modificazioni nella composizione della Consulta tecnica disposte ai sensi del comma 3 hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.

7. Le Province possono acquisire pareri tecnico-scientifici dalla Consulta tecnica disciplinata dal presente articolo, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite ai sensi della presente legge.

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7

omissis (2)

Art. 15 - Valutazione di impatto ambientale e Valutazione d’incidenza

1. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, ricadenti ed aventi effetti su Siti di Importanza Regionale, sono sottoposti alla procedura di V.I.A., secondo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo.

2. Gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 5/1995, e successive modificazioni, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D, o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/1995, ai fini dell’individuazione, nell’ambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.

3. Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutata nell’ambito della procedura di approvazione degli atti stessi.

4. L’Amministrazione competente approva gli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3 quando la relazione di incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi l’integrità del sito interessato.

5. Qualora, nonostante le conclusioni negative che seguano l’effettuazione della valutazione di cui ai commi 2 e 3, si debba procedere, in assenza di soluzioni alternative, all’attuazione di un atto di pianificazione per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale od economica, l’amministrazione competente garantisce l’adozione di tutte le misure compensativi atte a mitigare al massimo l’impatto dell’intervento di cui si tratti sul sito interessato, garantendo comunque la funzionalità ecologica complessiva della Rete Natura 2000, e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

6. Qualora il Sito d’Importanza Regionale ospiti un tipo di habitat naturale o una specie prioritari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, l’applicazione del comma 5 è consentita esclusivamente per motivi di tutela della salute o della sicurezza pubblica, ovvero riconducibili alla stessa tutela dell’ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

7. Fino all’approvazione della deliberazione prevista alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 si applica quanto disposto dall’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, fino alla verifica delle perimetrazioni di cui all’articolo 81, comma 6, del PIT allegato alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n.12, sono riferite alle perimetrazioni contenute, nella deliberazione 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria "Habitat").

Art. 16 - Vigilanza e controllo

1. All’accertamento delle violazioni possono procedere, oltre gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, le guardie addette ai parchi naturali, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi Enti, e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7.

Art. 17 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque violi il divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lett. b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lett. e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.

2. Chiunque violi il divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).

3. Chiunque violi il divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 (51,65 euro) a lire 600.000 (309,87 euro) per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di lire 10.000.000 (5164,57 euro).

4. Chiunque non ottemperi all’obbligo posto ai sensi dell’art. 5, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro).

5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell’art. 5, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 (25,82 euro) a lire 300.000 (154,94 euro) per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 2.000.000 (1032,91 euro).

6. Chiunque violi il divieto posto dall’art. 5, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro). Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui al comma 5 dell’articolo 6.

7. Chiunque violi i divieti di cui al all’art. 6, comma 1 nonché i limiti posti al sensi del comma 3 dello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 (2,58 euro) a lire 30.000 (15,49 euro) per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di lire 300.000 (154,94 euro).

8. L’autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei Centri riconosciuti ai sensi dell’articolo 9.

9. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono la Provincia o l’Ente Parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione.

10. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:

a) delle forme di tutela previste ai sensi della presente legge;

b) del servizio di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7;

c) dei centri di recupero di cui all’art. 6 della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Cofinanziamenti

1. La Regione nella concessione di eventuali cofinanziamenti e contributi finalizzati alla gestione agricola e territoriale delle aree ricomprese nei Siti di Importanza Regionale nonché nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, riconosce e attribuisce priorità all’attuazione di:

a) pratiche e metodologie di agricoltura biologica e selvicoltura naturalistica;

b) pratiche di agricoltura integrata effettuate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

c) interventi di miglioramento ambientale a fini vegetazionali, faunistici e ittiofaunistici;

d) interventi  di  ingegneria naturalistica e di recupero ambientale.

2. Le priorità elencate dal comma 1 possono essere altresì attribuite nella concessione dei finanziamenti comunitari e statali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.

Art. 19 - Informazione

1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell’informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge. A tal fine, la Giunta Regionale organizza, in particolare, una campagna d’informazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie animali e vegetali tutelate.

Art. 20 - Norma finanziaria

1. Per l’anno 2000 agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo importo:

omissis

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 21 - Abrogazione della legge regionale 8 novembre 1982, n.82

1. La legge regione 8 novembre 1982, n. 82 (Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente naturale) è abrogata.

Allegato A:

omissis

Allegato B:

omissis

Allegato C:

omissis

Allegato D

omissis  (3)

Note

(1)     I punti 1 - 2 - 3 - 4 e 5 del presente articolo sono  riportati in modifica alla L.R. 11 aprile 1995, n. 49.

(2)     Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla L.R. 23 gennaio 1998, n. 7.

(3)     Il punto 2 della Del. del Consiglio 29 gennaio 2002, n. 18, (pubblicata nel BU n. 9, parte seconda, del 27 febbraio 2002) così recita: "di modificare conseguentemente l'allegato D "siti in importanza regionale" della L.R. 56/2000 il cui elenco è sostituito da quello riportato nell'allegato 3, facente parte integrante di questo atto".