L.R. 23 gennaio 1998, n. 7

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

Art. 01 - Istituzione e finalità del Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale

1. La Regione Toscana riconosce, in attuazione della L. 11 agosto 1991 n. 266, la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce l’azione in particolare per le seguenti finalità:

a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;

c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

2. A tale scopo la Regione, anche in attuazione dell’art. 4 dello Statuto, promuove la istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 02 - Guardie Ambientali Volontarie - GAV

1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da province, comuni, comunita montane ed enti parco o dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalle associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale presenti e operanti sul territorio con strutture organizzate a livello provinciale e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio e, superato l'esame finale ai sensi dell'articolo 7, siano nominati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4.  (3)

2. Possono altresì essere nominati GAV della Provincia, previa frequenza di un corso di riqualificazione con esame finale, organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:

a) Guardie Volontarie ai sensi dell’art. 22 della LR 8 novembre 1982 n. 82;

b) Guardie Volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche ai sensi dell’art. 25 della LR 24 aprile 1984 n. 25;

c) Guardie Venatorie Volontarie ai sensi dell’art. 52 della LR 12 gennaio 1994 n. 3.

3. Possono altresì essere nominati GAV dalla Provincia, nelle modalità previste dal precedente comma 2, coloro che hanno superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma, già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono altresì essere nominati GAV, previa frequenza di un corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle specificita dell'ambiente della provincia organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, le GAV che abbiano prestato servizio in un'altra provincia, coloro che abbiano conseguito analoga qualifica in altra Regione e coloro che abbiano prestato servizio in qualita di ufficiali o agenti del Corpo Forestale dello Stato, di un Corpo Forestale regionale o del Corpo di Polizia Provinciale, nonché in specifici nuclei di tutela dell'ambiente di altri corpi di polizia. Coloro che hanno svolto la propria attività in altra regione devono frequentare un corso di riqualificazione orientato anche alla specifica normativa ambientale toscana. (4)

5. Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla Provincia in cui intendono svolgere il servizio dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa:

a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attivita faunistico-venatoria e ittica.(4)

5 bis. Trascorso un periodo minimo di tre anni dalla data della condanna di primo grado, o dalla sentenza definitiva emessa con rito speciale, oppure trascorsi tre anni dalla data di contestazione della violazione amministrativa inerente la normativa su indicata, o dal giorno di esecutivita del provvedimento eventualmente impugnato, l'aspirante GAV può essere ammesso all'esame previa presentazione di istanza alla Provincia. (5)

Art. 03 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. In particolare la Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per l’espletamento del servizio delle GAV;

b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;

c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all’art. 10.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale entro il 30 aprile una relazione sulla attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.

Art. 04 - Funzioni delle Province e degli Enti Parco regionali

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le GAV.

2. In particolare è compito delle Province:

a) indire, su richiesta delle associazioni o degli enti di cui all’art. 2 della presente legge,(6) le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le relative commissioni d’esame;

b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro status;

c) predisporre il regolamento di servizio delle GAV sulla base delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale ed integrando l’attività del servizio volontario di vigilanza ambientale con quella della Polizia Provinciale;

d) organizzare per raggruppamenti territoriali, anche mediante l’eventuale apporto delle associazioni di protezione ambientale, il servizio delle GAV;

e) coordinare le attività delle GAV anche attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;

f) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento di servizio;

g) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV;

h) ripartire i fondi disponibili per l’espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale tra le associazioni di protezione ambientale stipulando con le stesse apposite convenzioni ai sensi dell’art. 10.

3. L’esercizio delle funzioni e le competenze di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli Enti Parco regionali per i rispettivi territori

Art. 05 - Compiti delle GAV

1. Le GAV operano, nell’ambito territoriale indicato nell’atto di nomina per favorire e garantire l’applicazione delle normative in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali d’affezione.

2. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) vigilanza mediante l’accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale nonché attraverso la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica attestata dalla Federazione Speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

4. Le GAV durante l’espletamento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Le GAV sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta regionale.

6. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 06 - Doveri delle GAV

1. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla provincia o ente parco regionale, nonché dal programma di intervento redatto dall’associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1. (1)

2. Le GAV devono inoltre:

a) assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari;

b) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;

c) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso la Provincia o l’Ente Parco;

e) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione;

f) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’art. 8;

g) collaborare con il corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

3. Alle GAV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). (3/a)

4. Nell'arco della stessa giornata l'attivita di GAV è incompatibile con /altre attività di vigilanza volontaria.(7)

5. Se una GAV ha notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, è obbligata a farne rapporto secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

Art. 07 - Esami per l’acquisizione della qualifica di GAV

1. Al termine dei corsi di formazione e di riqualificazione di cui all’art. 2, i candidati alla qualifica di GAV sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata dalla Provincia e così composta:

a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente;

b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;

c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;

d) un ufficiale della polizia provinciale;

e) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato;

2. Per ogni membro della Commissione è previsto un membro supplente.

3. La commissione d’esame è nominata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche se non sono intervenute tutte le designazioni previste.

4. I membri della Commissione d’esame restano in carica 4 anni.

5. La Commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei membri previsti dal comma 1.

Art. 08 - Corsi di aggiornamento obbligatori

1. Gli Enti e le associazioni di cui all’art. 2, organizzano, su richiesta delle Province, corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni.

2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonché i corsi di formazione e riqualificazione di cui all’art. 2, ove il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.

Art. 09 - Sospensione e revoca delle GAV

1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1 sono tenuti a segnalare alla Provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all’articolo 6 riscontrata nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV. (1)

2. La Provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 o comunque sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso sentito l’interessato, può disporre una sospensione dall’attività, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato già la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell’accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l’interessato nonché l’associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1 la provincia può disporre anche la revoca della nomina. (1)

4. La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia, nel rispetto delle disposizioni procedimentali di cui al comma 3, anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

5. La Provincia dichiara la decadenza della nomina ove sia accertato, sentito l’interessato, il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 5.

Art. 10 - Organizzazione del servizio delle GAV

1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali a cura della competente struttura organizzativa della Provincia o dell’Ente Parco, anche su proposta di Comuni e Comunità Montane, mediante l’adozione di programmi di servizio mensili che ne disciplinino l’impiego sul territorio e nel tempo.

2. L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 è regolata da apposita convenzione tra la Provincia o l'Ente Parco e l'associazione che disciplini complessivamente le modalità di impiego delle GAV associate e determini i rapporti tra la Provincia o l'Ente Parco e l'associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate.(1)

3. Analoghe convenzioni possono essere stipulate da Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco Nazionali.

Art. 11 - Consulta tecnica (2)

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta regionale si avvale della Consulta tecnica di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), integrata da due rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati, a cura della Segreteria della Consulta, con sorteggio tra i nominativi segnalati dalle province in numero non inferiore a otto ciascuna.(8)

2. La Consulta tecnica, integrata secondo quanto previsto dal comma 1, formula pareri su richiesta della Giunta regionale ed avanza proposte in ordine:

a) allo stato d’attuazione della presente legge;
b) ai  provvedimenti di competenza regionale relativi al servizio volontario di vigilanza ambientale.

Art. 12 - Relazione sull’attività svolta dalle GAV

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale:

a) un dettagliato rapporto sull’attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV;

b) un rendiconto sull’impiego delle risorse finanziarie e dotazioni strumentali a disposizione;

c) un piano di organizzazione del servizio per l’anno in corso con l’indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali.

2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la comunicazione di cui all'articolo 3 e delibera il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle amministrazioni provinciali e agli enti parco regionali. (9)

Art. 13 - Abrogazione e norma finale

1. Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell’art. 22 (Vigilanza) della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.

2. Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle LL.RR. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.

Art. 14 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in lire 100.000.000 e decorrenti dal 1998, si provvede mediante imputazione al cap. 29440 del bilancio di previsione 1998.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di bilancio.

Note

(1)     Comma così sostituito con L.R. 6 aprile 2000, n. 56, art. 14.

(2)     Articolo così sostituito con L.R. 6 aprile 2000, n. 56, art. 14.

(3)     Il presente comma dell'art.2, sostituito con L.R. 6 aprile 2000, n.56, art.14 è stato così modificato con  L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.1.

(3/a)     Il presente comma dell'art. 6, sostituito con L.R. 6 aprile 2000, n. 56, art. 14 è stato così modificato con L.R. 21 dicembre 2001, n. 63, art. 3.

(4)     Comma  così sostituito  con L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.1.

(5)     Comma inserito con L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.1.

(6)     Espressione  soppressa con  L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.2.

(7)     Comma così sostituito con L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.3.

(8)     Il presente comma dell'art.11, sostituito con L.R. 6 aprile 2000, n.56, art.14 è stato così modificato con L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.4.

(9)     Comma così sostituito con L.R. 21 dicembre 2001, n.63, art.5.