D.C.R.T. 19 Luglio 1988
- N°
296.
Legge 431/85. Attuazione del disposto di cui all'art. 1/bis sulla formazione dei
piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali. Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette L .R.
52/82 e successive modificazioni.
(Pubbl. B. U. R. T. del 26.4.1989 – N°25 Suppl. Straord.)
II CONSIGLIO REGIONALE
Visto:
La legge 8 agosto 1985, n. 431 che all'art.1/bis
dispone che le Regioni sottopongano a specifica normativa di uso
e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di
piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali;
La L.R. 29
giugno 1982, n. 52,
come modificata con L.R. 27 aprile 1987, n. 25 che detta orme per la formazione e la disciplina del sistema
delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana;
La L.R. 31
dicembre 1984, n. 74
alle cui disposizioni fa rinvio la citata L.R. 52/82
e successiva modificazione, per l'approvazione e attuazione della normativa prevista al fine
di dare attuazione alla disciplina del sistema delle aeree protette ed agli
adempimenti di cui all'art. 1/bis della legge 431/85;
La deliberazione del Consiglio
regionale n. 406 del 30 settembre 1986 con la quale è stata approvata la
perimetrazione dei territori compresi nel sistema delle aree protette;
La proposta della Giunta regionale che si compone dei seguenti
elaborati:
1. articolato normativo
contenente gli adempimenti previsti dall'art. I/bis
della legge 431/85 e dalla disciplina delle aeree protette di cui al Titolo II
della L.R. 52/82 e succesiva
modificazione;
2. cartografia in scala
1/25000 quale rappresentazione di una prima proposta di individuazione,
all'interno del sistema delle aree protette, delle aree classificate nella
categoria a) e nelle categorie b), e),
d), secondo quanto previsto dall'art. 11 della sopracitata
L.R. 52/82;
Ritenuto di dover procedere
all'approvazione della proposta in oggetto, nel rispetto delle procedure
previste dalla L.R. 74/84, dando atto di avere effettuato le consultazioni previste agli artt. 3 e 4 della legge suddetta;
DELIBERA
in adempimento del disposto di cui
all'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della disciplina del sistema delle aree protette, dei parchi e
delle riserve naturali in Toscana di cui alla L.R. 29
giugno 1982, n. 52, come modificata con L.R. 27
aprile 1987, n. 25
di approvare, quale atto del Quadro
regionale di coordinamento territoriale (QRCT), ai sensi e per gli effetti
degli articoli 2, 3 comma e 4 della L.R. 31 dicembre
1984, n. 74, gli allegati documenti facenti parte integrante della presente
deliberazione:
Allegato 1 - Attuazione del disposto di cui
all'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 per la formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali. Disciplina relativa al
sistema regionale delle aree protette, di cui alla L.R.
29 giugno 1982, n. 52, come modificata dalla L.R. 27
aprile 1987, n. 25;
Allegato 2 - Relativa cartografia in scala
1/25000;
di disporre che si provveda
conseguentemente a tutti gli adempimenti ai sensi e per gli effetti degli
articoli 3 e 4 della L.R. 74/84;
di disporre per la trasmissione del
presente provvedimento al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
NORME DI ATTUAZIONE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 Ambito geografico di applicazione
Art. 2 Contenuto
della disciplina
Art. 3 Efficacia della disciplina
Art. 4 Soggetti e livelli di competenza
TITOLO II - Norme di attuazione
Capo I - Vincoli e prescrizioni
Art. 5 Definizione delle aree di applicazione
Art. 6 Contenuto ed efficacia
Art. 7 Disciplina degli assetti edilizi ed
urbanistici
Art. 8 Disciplina degli assetti infrastrutturali
Art. 9 Disciplina dell'uso delle risorse e difesa del
suolo
Capo II - Direttive
Art. 10 Definizione delle aree di applicazione
Art. 11 Contenuto
ed efficacia
Art. 12 Gestione del quadro conoscitivo
Art. 13 Direttive di tutela
Art. 14 Direttive di valorizzazione
Capo III - Salvaguardie
Art. 15 Definizione delle aree di applicazione
Art. 16 Contenuto ed efficacia delle salvaguardie
Art. 17 Iniziative ed interventi fatti salvi
Art. 18 Controllo regionale sugli strumenti attuativi
TITOLO III - Disposizioni finali
Art. 19 Adeguamento dell'ambito di applicazione della disciplina
Art. 20 Indirizzo e coordinamento
regionale
Art. 21 Raccordo tra l'ambito di applicazione della disciplina e gli assetti esterni
Art. 22 Applicazione del regolamento CEE
n.797/85 e successive modificazioni
Art. 23 Progetti speciali con valenza
paesaggistica ed ambientale
Art. 24 Istituzione di parchi e riserve
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito Geografico di applicazione
1. La presente disciplina opera
nell'ambito geografico costituito dalle aree riguardanti:
-
il sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R.
n. 52/1982, e successive modificazioni, nei perimetri
approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 406/86;
-
il vincolo paesaggistico di cui alla L.
1497/1939;
-
le categorie di beni di particolare interesseambientale
di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977
modificato dall'art. 1 della L. 431/1985: coste,
acque interne, monti, circhi glaciali, riserve, boschi, usi civici, zone umide,
aree archeologiche, ville, giardini e parchi di non comune bellezza; con
i limiti di cui al 6° comma dello stesso articolo.
2. Il territorio appartenente al
sistema regionale delle aree protette è costituito dalle zone omogenee, ai
sensi del D.M. 2-4-1968 n. 1444, classificate E, A - non urbanizzate - ed F - parchi - negli strumenti urbanistici comunali vigenti
al 30-9-86 data di approvazione del sistema con Del n. 406 del Consiglio
Regionale.
3. Appartengono altresì all'ambito di applicazione della presente disciplina, anche se trattasi
di territori urbanizzati, all'interno delle aree protette:
-
le aree soggette ai vincoli di cui alla L.
1497/39 comprese in zone omogenee B, C, D, A ed F urbanizzate;
-
le aree relative ai beni di cui al 5° comma dell'art. 82 del D.P.R. n.
616/77, limitatamente alle parti in zone omogenee C, D, F non ricomprese nei programmi pluriennali di attuazione
operanti al 5-9-85, data dell'entrata in vigore della L.
431/85.
4. Nel caso che lo
strumento urbanistico comunale comprenda zone territoriali omogenee con
definizione differente da quella di cui al D.M. 2-4-1968, n. 1444,
l'appartenenza o meno dell'area al sistema regionale delle aree protette, entro
i perimetri della Del. n. 406/86, è determinata, in analogia alla
classificazione del D.M. secondo il grado di infrastrutturazione esistente, o di previsione, nella zona
e la conseguente sua qualificazione come area urbanizzata o non urbanizzata.
5. All'interno dell'ambito di cui ai
commi precedenti agli effetti della graduazione e caratterizzazione
della disciplina, si distingue la seguente zonizzazione:
-
aree riguardanti situazioni tipologiche e categorie di beni definite per la
particolare rilevanza del loro valore: corrispondenti alla classificazione b),
e), d) del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;
-
aree riguardanti situazioni tipologiche e categorie di beni definite per il
loro valore estensi vo e d'insieme: corrispondenti alla classificazione a) del
sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;
-
aree esterne al sistema regionale delle aree protette, riguardanti le categorie
di beni di particolare interesse ambientale di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 82
del D.P.R. n. 616/1977; il vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497/1939;
6. Alla presente normativa è allegata
la cartografia in scala 1/25.000, quale rappresentazione di una prima proposta di individuazione - all'interno del sistema regionale delle
aree protette - delle aree classificate nella categoria a) e nelle categorie
b), e), d) secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R.
n. 52/82 e successive modificazioni.
7. La cartografia allegata, di cui al
comma precedente, deve intendersi sostitutiva della cartografìa
allegata alla D.C.R. n. 406/86.
Art. 2 - Contenuto della disciplina
1. La presente
disciplina, oltre che costituire attuazione dell'art. 1-bis della L. n. 431/1985, per quanto riguarda la formazione dei piani paesaggistici e dei piani urbanistico-territoriali
con speciale
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, è parte della disciplina
generale delle aree protette - Titolo II art. 12 dell
L.R. n. 52/1982 e successive
modificazioni - nella materia specificatamente riferita alla protezione delle
bellezze naturali ed al controllo dell'esteriore aspetto dei luoghi
oggetto di trasformazioni edilizie, urbanistiche, morfologiche e vegetazionali.
2. In attuazione delle finalità di
valorizzazione e tutela di cui alle disposizioni di legge richiamate nel
precedente comma, ed in riferimento al quadro
previsionale e normativo risultante dalla pianificazione urbanistica e di
settore, la presente disciplina promuove:
-
la conoscenza del patrimonio naturalistico ed ambientale, paesaggistico e
storico artistico, nell'articolazione dei suoi valori, consistenza, grado di
conservazione;
-
il corretto uso delle risorse, coerente con la rilevanza e caratterizzazione
dei valori, attraverso la definizione delle funzioni proprie delle aree
interessate; delle loro destinazioni d'uso esclusive; delle compatibilità
ambientali da assicurare ad ogni trasformazione ammissibile.
3. Agli effetti dell'azione di promozione di cui al precedente comma, costituisce
documentazione di riferimento per la conoscenza e valutazione dello stato di
fatto e dell'assetto di previsione:
-
la strumentazione urbanistica comunale e le elaborazioni in attuazione
della deliberazione n.5633/1986 della Giunta
regionale «Istruzioni tecniche per la formazione degli
strumenti urbanistici generali art. 5 - L. R. n.
74/84»;
-
la carta dell'uso del suolo della Toscana in scala 1/25.000 e i relativi
rilievi aerof olografici a
cura della Regione;
-
gli atti riguardanti la formazione del sistema regionale delle aree protette
e le relative perimetrazioni.
4. Agli effetti della promozione di azioni di recupero e di ripristino,
riguardanti specifici valori, il degrado paesaggistico ed ambientale è compreso
tra le categorie di cui all'art. 8, della L.R. n.
59/1980, rientrando, in particolare, nella categoria di cui alla lettera e)
degrado geofisico per quanto riguarda l'impropria utilizzazione,
l'abbandono e l'impoverimento fisico delle aree extraurbane.
5. Il degrado paesaggistico ed
ambientale riguarda lo stato di conservazione del paesaggio e delle risorse
naturali rispetto alla situazione storicamente originaria e all'assetto
contermine o complessivo dell'area; il riconoscimento del degrado paesaggistico
ed ambientale comporta l'estensione della normativa sul recupero, di cui alla L. n. 457/78, in area extraurbana, con
efficacia sugli interventi oggetto della presente disciplina ed in generale
della disciplina complessiva operante nel sistema regionale delle aree
protette in attuazione della L.R. n. 52/1982 e
successive modificazioni.
6. Gli obiettivi di valorizzazione,
recupero e tutela - contenuto della presente disciplina - sono perseguiti di
norma attraverso la finalizzazione dei piani, progetti, programmi, ed in genere
degli strumenti previsionali e normativi in materia
urbanistica ed in ogni settore di intervento
avente incidenza sul territorio e
sull'ambiente; il riferimento alle finalità attuative della presente discipli na rende le iniziative
suscettibili di contributo pubblico prioritario, secondo le disposizioni
finanziarie regionali, statali e comunitarie in materia, anche ai sensi dei
successivi art. 22, 23, 24.
7. I Piani Territoriali del Parco
Naturale della Maremma e del Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli costituiscono adempimento dell'art. 1-bis
della L. n. 431/1985 nell'ambito
geografico della loro operatività, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 52/82, e successive modificazioni; pertanto
l'assetto di tali parchi non rientra nei contenuti della presente disciplina,
fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'art. 7 della L. n. 1497/39.
Art. 3 - Efficacia della disciplina
1. La presente disciplina costituisce
atto del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale di
cui all'art. 2 della L.R. n. 74/84
ed opera nei termini previsti dal titolo II della L.R.
n. 52/1982 e successive modificazioni - disciplina delle aree protette -
attraverso i seguenti strumenti:
-
vincoli e prescrizioni immediatamente operanti e prevalenti sul
regime previsionale e normativo vigente;
-
direttive successivamente operanti, tramite l'iniziativa provinciale,
a seguito dell'adeguamento del regime previsionale e normativo vigente, anche
attraverso il coordinamento sovracomunale;
-
salvaguardie immediatamente e temporaneamente operanti in attesa
dell'adeguamento, a seguito delle direttive, del regime previsionale e normativo
vigente.
2. E fatta comunque
salva la disciplina vigente avente contenuto più restrittivo; l'adozione di previsioni
e norme più restrittive delle prescrizioni e dei vincoli, delle direttive,
delle salvaguardie regionali deve essere comunque specificamente motivata.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 52/82, e successive modificazioni, all'adeguamento
della strumentazione urbanistica comunale provvede il coordinamento sovracomunale
di cui all'art. 8 della
L.R. n. 74/1984 con particolare considerazione, entro
l'ambito geografico di applicazione della presente
disciplina, dei contenuti di cui alle lettere a) ed e), 3° comma, dello stesso
articolo: sviluppo
economico e sociale, riassetto delle aree extraurbane, difesa del territorio e
dell'ambiente, regimentazione delle acque, uso delle
risorse; in attuazione delle direttive di cui al Titolo II, Capo II, il coordinamento
è promosso entro il 31-12-1989 dalle Province che a tal fine impiegano le
facoltà ad esse attribuite di specificare ed integrare gli atti regionali in
materia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.74/84. Il perfezionamento degli atti di coordinamento
sovracomunale avviene nei 18 mesi successivi; il conseguente adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali segue i tempi e le modalità
indicati nella delibera di proposta ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L.R. 74/84 e comunque non può avvenire oltre i 18 mesi; la
Regione in ogni tempo utilizza i provvedimenti cautelari di cui all'art. 6 della
L.R. n. 74/84 e ricorre alle prescrizioni e vincoli
dell'art. 3 della stessa legge, anche in funzione di intervento
sostitutivo, in carenza di coordinamento sovracomunale e di conseguenti adeguamenti
comunali; ugualmente operano le Province ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 74/84.
4. Il coordinamento
fra la presente disciplina e quella derivante dall'attuazione delle norme urbanistiche
integrative della L.R. n. 74/1984, garantisce
la coerenza complessiva della politica paesaggistica ed ambientale su tutto il
territorio regionale, nelle aree urbane ed in quelle non urbanizzate.
5. Fermo restante il regime autorizzativo di cui all'art. 7 della L.
1497/39 ove questo sia vigente, la presente disciplina sostituisce quella dei
vigenti piani paesaggistici di cui alla L. 1497/39, e
quella degli strumenti urbanistici ad essi equiparati:
-
piano paesaggistico della Versilia, approvato con D.M.
25-7-1960, pubblicato sulla G.U. n.196/1960;
-
piano paesaggistico dell'Argentario, approvato con D.M. 18-3-1966, pubblicato
sulla G.U. n. 102/1966;
-
variante al P.R.G. del Comune di Lucca, settori «E»
ed «F», approvata con delibera della Giunta regionale n. 7433
del 29-7-1986, limitatamente all'efficacia di piano paesaggistico, per le finalità
della L. n. 431/85.
6. Per le aree urbanizzate comprese
nell'ambito di applicazione della presente disciplina,
l'attuazione del disposto di cui all'art.1/bis della L. 431/85 - salvo quanto diversamente previsto dalle
presenti norme - è limitata alla gestione del regime autorizzativo
dell'art. 7 della L. n. 1497/1939
nei casi, previsti dalla legge, di modifica all'esteriore aspetto dei luoghi.
Art. 4 - Soggetti e livelli di competenza
1. La presente disciplina si attua
attraverso tre livelli di competenza:
-
il livello regionale: tramite la gestione degli adempimenti dell'art. 1-bis
della L. 431/85, quale avvio della disciplina del
sistema regionale delle aree protette ai sensi dei primi due commi dell'art. 11
della L.R. n. 52/82 e succesive
modificazioni; alla presente disciplina deve rapportarsi ogni piano, programma,
progetto di settore di livello regionale ivi compresi
gli adempimenti di cui all'art. 81 del DPR n.16/77, e
gli atti di approvazione dei PRGC, e in genere ogni atto costituente il Quadro
Regionale di Coordinamento Territoriale di cui all'art. 2 della L.R. n. 74/1984;
-
il livello sovracomunale: tramite gli atti provinciali di cui all'art. 7 L.R. n. 74/84, e gli atti del coordinamento degli strumenti
urbanistici comunali - a cui è affidata la valorizzazione delle risorse
naturali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economico e sociale - quale ulteriore momento della disciplina del sistema regionale
delle aree protette, in attuazione degli atti di competenza provinciale ai sensi
del comma 4° dell'art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni; il coordinamento sovracomunale
fornisce tra l'altro riferimento, in materia paesaggistica ed ambientale, per ogni
piano, programma, progetto di settore in scala comunale;
-
il livello comunale: tramite l'adeguamento dei piani regolatori urbanistici
e dei regolamenti edilizi agli indirizzi contenuti negli atti di livello regionale
e sovracomunale; anche attraverso un proprio autonomo ruolo di specificazione,
approfondimento e proposta nel quadro conoscitivo, previsionale e normativo
riguardante le aree protette ed i beni ricadenti nel territorio di competenza.
2. Le Province promuovono gli atti
del coordinamento sovracomunale attraverso la specificazione di quanto previsto
nelle direttive di cui al successivo Titolo II, Capo II, relativamente
alla gestione del quadro conoscitivo, alle azioni di tutela e di
valorizzazione; tale iniziativa provinciale confluisce negli atti di
coordinamento degli strumenti urbanistici comunali e costituisce l'indirizzo
principale per gli stessi sotto il profilo delle tematiche ambientali e paesaggistiche.
3. Le Comunità montane ed i Comuni,
fra loro associati, attuano l'indirizzo delle province di cui al comma
precedente, tenendo conto tra l'altro delle:
-
situazioni tipologicamente e geograficamente definite secondo
omogeneità e organicità di assetti paesaggistici ed ambientali, anche in più Province
contermini;
-
iniziative in atto o formalizzate, in materia di assetto di aree
extraurbane, nell'ambito delle competenze istituzionali proprie e del coordinamento
complessivo previsto dalla L.R. n. 74/84.
4. Entro il perimetro
del Parco delle Alpi Apuane, istituito con L.R. n.
5/85, le funzioni del coordinamento sovracomunale, ivi comprese le iniziative
promozionali di cui al precedente 2° comma, sono assunte
dall'organismo di gestione del Parco.
TITOLO II - Attuazione del piano
Capo I - Vincoli e prescrizioni
Art. 5 - Definizione delle aree di applicazione
1. I vincoli e le
prescrizioni di cui al punto 3), comma 2°, dell'art. 9 della L.R. n. 52 e successive modificazioni, si applicano nelle aree perimetrale quali categorie b), e), d),
dell'allegato cartografico alla presente normativa attuativa.
2. Tali aree corrispondono
a situazioni tipologiche e a categorie di beni di particolare rilevanza per il
loro valore naturalistico, storico, paesaggistico e ambientale, in tali aree
sono tra l'altro comprese:
-
le riserve naturali istituite con Decreti Ministeriali: lett. f) delle
categorie di beni di particolare interesse ambientale, 5° comma, art. 82 del D.P.R.
n. 616/77;
-
le risorse ed emergenze naturalistiche, localizzazioni di interesse
antropologico, paleontogico, speleologico, alpinistico, costituite in riserva naturale, di cui all'art.
7 della L.R. n. 5/85: Istituzione
del Parco delle Alpi Apuane;
-
le zone umide di interesse internazionale incluse nell'elenco del Decreto
del Presidente della Repubblica 13-3-76 n. 448: lett. i) delle categorie di
beni di particolare interesse ambientale, 5° comma, art. 82 del D.P.R. n.
616/77;
3. La caratterizzazione delle varie
situazioni ambientali - una volta censite e perimetrale
nel dettaglio - determina ai fini normativi la distinta classificazione
tipologica delle aree protette nelle singole categorie b), e), d) di cui all'art.
10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni
rendendo così possibile - ove opportuno - l'indicazione dei divieti,
limitazioni e modalità d'uso del 3° comma dello stesso
articolo.
Art. 6 - Contenuto ed efficacia
1. Le prescrizioni ed i vincoli
operano all'interno delle aree di cui all'articolo precedente con l'efficacia e
le procedure di cui all'art. 3 della L.R. n. 74/84;
tali atti sono soggetti a specificazione ed integrazione da parte delle
Province, secondo quanto previsto dal 4° comma, art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni,
anche a seguito dell'attuazione delle direttive di cui al Capo II successivo.
2. Le prescrizioni ed i vincoli
riguardano interventi di trasformazione, aventi incidenza sul territorio e
sull'ambiente, che comportano:
-
la distruzione dell'assetto complessivo esistente nello stato di fatto e
l'introduzione di nuovi assetti;
-
la conferma dell'assetto esistente nello stato di fatto e la introduzione
di trasformazioni parziali al suo interno.
3. Costituisce documentazione per la
determinazione dello stato di fatto quella di cui
all'art. 2, comma 3°.
4. Le prescrizioni ed i vincoli
operano nelle materie risultanti dai seguenti raggruppamenti:
-
l'assetto edilizio ed urbanistico: espansioni urbane, nuova edificazione (L.R. n. 10/79), interventi sul patrimonio
edilizio esistente (L.R. n.10/79
e n. 59/80); e quanto non compreso nell'assetto delle aree urbanizzate;
-
l'assetto infrastrutturale: a rete - viabilità, ferrovie, elettrodotti,
canalizzazioni, impianti a fune ecc. - puntuale - porti ed approdi, aereoporti, centri intermodali, impianti di telecomunicazione
e di trasformazione di energia, ecc. -; ove questo non sia considerato e
disciplinato nell'assetto urbanistico precedentemente richiamato e nelle aree
urbanizzate;
-
l'assetto relativo all'uso delle risorse ed alla difesa del suolo; assetti
colturali e vegetazionali, sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche; captazione
di acque e forze endogene; movimenti di terra e trasformazione morfologiche in
genere, cave e miniere, discariche e smaltimento di rifiuti, ove questi non
siano considerati e disciplinati nell'assetto urbanistico precedentemente
richiamato, e nelle aree urbanizzate.
Art. 7 - Disciplina degli assetti edilizi
ed urbanistici
1. La valorizzazione e la tutela
delle risorse tramite interventi in materia edilizia ed urbanistica, da riferire
alle specifiche caratteristiche dell'area, è affidata
a varianti dei vigenti P.R.G.C, e a conseguenti piani
attuativi; le varianti sono soggette tramite la presente disciplina, al
coordinamento sovracomunale, alle prescrizioni, ai vincoli, alle direttive di
iniziativa provinciale, a integrazione e specificazione degli atti regionali.
2. Nelle aree comprese entro il
perimetro del parco delle Alpi Apuane la valorizzazione
delle risorse naturali è perseguita attraverso i regolamenti di gestione.
3. Attraverso gli atti del
coordinamento sovracomunale e a seguito delle prescrizioni di
iniziativa provinciale è resa obbligatoria:
-
la conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti, nella loro
generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene: destinazione
d'uso, carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche
costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni esterne;
-
la prevenzione ed il recupero delle situazioni del degrado di cui alla L.R. n. 59/80 riguardante il degrado fisico, igienico,
socio-economico, geofisico insieme a quello
paesaggistico e ambientale; per tali finalità sono consentite trasformazioni
all'interno degli assetti esistenti;
-
la definizione delle funzioni, delle destinazioni d'uso esclusive e degli
interventi di valorizzazione delle risorse proprie dell'area che rendono ammissibili
specifiche modifiche, all'interno degli assetti preesistenti o l'introduzione
di nuovi assetti; di norma — questi ultimi — parziali e limitati, comunque circostanziatamente finalizzati.
4. L'introduzione di nuovi assetti è
soggetta ai seguenti vincoli:
-
la previsione di espansioni urbane, ed in particolare di aree urbanizzate,
o comunque corrispondenti a zone omogenee C, D, F, risultanti da varianti di P.R.G.C, che modificano il perimetro delle aree protette,
sono soggette alla disciplina di cui ai commi 3°, 4°, 5°, 6°, dell'art. 5 della
L.R. n. 52/82 e successive modificazioni; l'atto di approvazione regionale della variante di P.R.G.C. specifica le modalità di perfezionamento degli
strumenti attuativi, eventualmente conseguenti, ai sensi dell'art. 12, comma
1°, sullo snellimento delle procedure, della L.R. n.
74/84;
-
nell'attuazione della L.R. n. 10/79, sono vietati
gli interventi di ristrutturazione urbanistica e quelli di cui al Titolo I:
nuove costruzioni, annessi agricoli, serre; salvo che per quelle destinazioni d'uso
e funzioni, proprie dell'area, risultanti dagli atti di coordinamento o da
prescrizioni di iniziativa provinciale;
-
è vietata l'introduzione di nuovi arredi vegetazionali, sistemazioni
esterne, iscrizioni pubblicitarie, salvo che per quelle funzioni e destinazioni
d'uso proprie dell'area, risultanti dagli atti di coordinamento, o da
prescrizioni di iniziativa provinciale.
5. Le modifiche all'interno degli
assetti preesistenti sono soggètte ai seguenti vincoli:
-
l'attuazione della L.R. n. 10/79 è sottoposta
alle seguenti limitazioni:
-
sono vietati gli ampliamenti volumetrici di cui al Titolo II: interventi su
costruzioni esistenti;
-
sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso negli interventi di cui al
Titolo II, salvo quanto previsto da atti di coordinamento o da prescrizioni di
iniziativa provinciale;
-
sono vietate la ristrutturazione D3 e la ristrutturazione urbanistica, così
come definite dall'allegato della L.R. n. 59/80, salvo che per assetti classificati di scarso valore o valore
nullo a seguito degli adempimenti di cui all'art. 1 della L.R.
n.10/79 e degli artt.
5, 6, 7 della L.R. n. 59/80; sono comunque
consentite tutte le altre categorie di intervento così come definite dalla L.R. n. 59/80;
-
è vietata la distruzione di risorse o memorie storiche anche se
conseguente ad interventi ammissibili;
-
il riconoscimento di situazioni di fatto, non formalizzate dai vigenti strumenti
urbanistici, in termini di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite
varianti, compatibili con l'assetto di zona omogenea non urbana, che
prescrivano il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero
del degrado, con l'eventuale ricorso ai condizionamenti e limiti di cui al
comma successivo; tali varianti sono soggette alle procedure di cui all'art. 9,
comma 3° della L.R. n. 74/84.
6. Tanto per l'introduzione di nuovi
assetti che per le modifiche entro assetti preesistenti, gli interventi
ammissibili, saranno oggetto di limitazioni e condizionamenti da dettagliare,
in sede di coordinamento sovracomunale o di prescrizioni di iniziativa
provinciale, con particolare riguardo a:
-
la localizzazione: distanza da crinali, costa, acque superficiali,
dominanti paesaggistiche, naturalistiche, storiche e monumentali, ecc.; riferimento
a situazioni di discontinuità paesaggistica ed ambientale; compatibilità con
l'uso del suolo, pendenze, stabilità di versanti, alluvionabilità,
panoramicità, ecc., disponibilità di fasce di rispetto e schermature;
-
i parametri edilizi: tipologia, altezza massima, profilo della sagoma,
rapporto di copertura, distanza da confini o da altre costruzioni, unità minima
di intervento, ecc.;
-
l'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture:
piani di colore per le tinteggiature esterne; materiali e manufatti tipo per
coperture, paramenti esterni, opere ricorrenti di sistemazione esterna, ecc.;
-
le sistemazioni esterne, l'arredo vegetazionale,
la segnaletica: elenchi di essenze prescritte e/o proibite; manufatti tipo per
segnaletica, insegne, pubbliche affissioni, illuminazione pubblica, arredi
ricorrenti, tipologie per recinzioni, pavimentazioni, impianti, ecc.
7. La specificazione delle
limitazioni e dei condizionamenti di cui al comma precedente deve essere
motivatamente finalizzata a:
-
coerenza e compatibilità fra modifiche e ristrutturazioni ammissibili
ed assetto generale preesistente;
-
manutenzione e conservazione degli assetti morfologici, strutturali e
tipologici;
-
recupero delle situazioni di degrado fisico, igienico,
socio-economico, geofisico (art. 8 L.R. n. 59/80) e paesaggistico-ambientale.
8. E comunque
vietato ogni intervento edilizio la cui sagoma modifichi la linea dei crinali,
avendo quota massima superiore a quella del rilievo.
9. E fatta
salva la disciplina eventualmente più restrittiva relativa alle salvaguardie
previste per il parco delle Alpi Apuane.
10. L'approvazione
degli atti di coordinamento sovracomunale, degli strumenti urbanistici e loro varianti,
dei piani attuativi, delle intese ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n.
616/77 nonché le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7
della L. n. 1497/1939 - in caso di interventi
ammissibili, anche di recupero, con modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi -
dovrà fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilità paesaggistica-ambientale da parte delle previsioni, delle
norme, dei progetti in questione, tenendo conto dei caratteri dell'area
protetta che ne hanno motivato l'inserimento nel sistema regionale e della sua
classificazione tipologica nelle distinte categorie b), e), d).
11. Sono comunque
consentiti gli interventi fatti salvi dalle salvaguardie di cui all'art. 17.
Art. 8 - Disciplina degli assetti infrastrutturali
1. E vietata la localizzazione di
nuove infrastrutture a rete o puntuali, salvo che queste siano a servizio di
funzioni e destinazioni d'uso proprie dell'area, ivi compresa la valorizzazione
delle risorse in essa localizzate; in tale caso
dovranno risultare da piani, programmi, progetti attuativi e/o di settore, particolarmente
finalizzati all'assetto dell'area, alla prevenzione delle condizioni di rischio
e alla eliminazione del degrado, soggetti all'approvazione regionale o risultanti
dal coordinamento sovracomunale o da prescrizioni e vincoli di iniziativa
provinciale, nelle riserve naturali gli atti di coordinamento sono sostituiti
dai regolamenti di gestione.
2. Negli interventi infrastrutturali
ammissibili è vietata la localizzazione di palificate,
antenne, piloni, manufatti in genere, la cui sagoma si evidenzi sul profilo dei
crinali o che determini alterazioni alla loro morfologia.
3. Sono comunque
consentiti interventi di qualsiasi entità per la creazione di infrastrutture
provvisorie a servizio di attività ammissibili nell'area: in tal caso i
progetti dovranno contenere impegni precisi - tramite atti d'obbligo o atti
convenzionali - alla risistemazione dei luoghi, in tempi e con modalità
definite.
4. La posa in opera di tubazioni,
cavi, condotte, ecc. interrati, di qualsiasi entità e qualunque funzione è
consentita solo se le conseguenti modificazioni, morfologiche, vegetazionali e
negli assetti idrogeologici siano temporanee; in tal caso i progetti dovranno
contenere impegni precisi - tramite atti d'obbligo o atti convenzionali - alla
risistemazione dei luoghi, in tempi e con modalità
definite.
5. Negli interventi sugli assetti infrastrutturale
esistenti è consentita:
-
la manutenzione, il restauro ed il risanamento, il recupero delle infrastrutture
anche non direttamente al servizio dell'area su cui si localizzano, sempre nei
limiti della loro classificazione funzionale;
-
la ristrutturazione e ammodernamento solo in caso di servizio dell'area;
-
l'introduzione di nuovi assetti nelle finiture, materiali, tecnologie e la
modifica sostanziale di quelli preesistenti, purché imposti da normative tecniche
di sicurezza e da esigenze funzionali proprie della classificazione dell'opera;
la conservazione di finiture, materiali e tecnologie è comunque prescritta
limitatamente ai casi ove essa sia tecnicamente possibile e paesaggisticamente
giustificata;
-
la ristrutturazione e il potenziamento su direttrici di rilevanza nazionale
e regionale, purché nello stesso corridoio, qualora l'attraversamento dell'area
risulti indispensabile per la continuità del servizio, nella sua nuova
classificazione e caratterizzazione funzionale;
-
il riconoscimento di situazioni di fatto, riguardanti infrastrutture
esistenti, compatibili con l'assetto di zone omogenee non urbane, non formalizzate
dai vigenti piani urbanistici in termini di localizzazione e normativa; tale
riconoscimento può avvenire tramite varianti che prescrivano il riassetto delle aree interessate, la
prevenzione ed il recupero del degrado, con i condizionamenti ed i limiti di
cui al comma successivo; tali varianti sono soggette alle procedure di cui all'art.
9, comma 3°, della L.R. n. 74/84.
6. Gli atti di cui al 1° comma,
dovranno contenere specifiche norme sulle modalità di
progettazione realizzazione ed utilizzazione, in quanto a localizzazione degli
interventi, impiego di materiali, finiture e tecnologie, arredo, sistemazione
delle aree interessate, ripristini
morfologici e vegetazionali, ecc.; valgono, in quanto applicabili, le prescrizioni
del 6° comma dell'art. 7, nello specifico riferimento alla coerenza da
garantirsi tra gli interventi ammissibili e la situazione in atto, alla prevenzione
e al recupero del degrado, alla manutenzione e conservazione degli assetti
preesistenti; in particolare devono essere assicurati limiti e condizionamenti
allo sviluppo delle superfici viarie impermeabilizzate, degli impianti di
risalita, delle piste di sci, con riguardo alla manutenzione, nel tempo, degli
assetti idrogeologici modificati.
7. I progetti riferiti ad interventi
infrastrutturali dovranno contenere precise indicazioni sulle cave di prestito
e le discariche occorrenti alla realizzazione delle opere, comprendenti impegni
di ripristino e risistemazione paesaggistica ed ambientale - tramite atti
convenzionali o d'obbligo - in tempi e con modalità
definite, per ogni trasformazione morfologica conseguente.
8. Gli atti di approvazione
dei regolamenti di gestione nelle riserve naturali, degli atti di coordinamento
sovracomunale, delle varianti ai piani urbanistici, dei piani, programmi,
progetti attuativi e di settore ivi comprese le intese ai sensi dell'art. 81del
D.P.R. n. 616/77, nonché le autorizzazioni ai sensi
dell'art. 7 della L. n. 1497/1939 - in caso di interventi con
modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi - riguardanti interventi infrastrutturale
ammissibili, dovranno fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della
compatibilità paesaggistico-ambientale da parte delle
opere previste, tenendo conto dei caratteri dell'area protetta che ne hanno
motivato l'inserimento nel sistema regionale e della sua classificazione
tipologica nelle distinte categorie b), e), d).
9. E fatta
salva la disciplina eventualmente più restrittiva contenuta nelle salvaguardie
previste per il parco delle Alpi Apuane.
10. Sono comunque
consentiti gli interventi fatti salvi dalle salvaguardie di cui all'art. 17.
Art. 9 - Disciplina all'uso delle risorse e
difesa del suolo
1. E vietata la introduzione
di nuovi assetti previe trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali - ivi comprese le cave di
prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra, le opere di regimazione idraulica, le modificazioni ed assetti colturali
e vegetazionali paesaggisticamente e storicamente significativi - purché queste
non siano per funzioni proprie dell'area; in tal caso gli interventi non
dovranno essere in zone di degrado o soggette a condizioni di rischio se non
per la loro eliminazione, e risulteranno da piani, programmi e progetti attuativi
e/o di settore, particolarmente finalizzati all'assetto dell'area, sottoposti
all'approvazione regionale o risultanti dal coordinamento sovracomunale o da prescrizioni
e vincoli di iniziativa provinciale; nelle riserve naturali gli atti di coordinamento
sono sostituiti dai regolamenti di gestione.
2. I piani, programmi, progetti
regionali di settore, i regolamenti delle riserve naturali, gli atti del coordinamento
sovracomunale anche agli effetti dell'attuazione delle iniziative regionali di
settore, ivi comprese quelle riguardanti la bonifica, l'irrigazione, i bacini
montani, i piani zonali agricolo-forestali, i piani
decennali forestali, le prescrizioni di massima e di polizia forestale,
specificano norme sulle modalità di progettazione,
realizzazione e gestione in quanto a localizzazione degli interventi; impiego
di essenze, materiali, manufatti, caratteristiche costruttive, tecnologie;
sistemazioni unitarie, ecc., anche secondo quanto indicato al comma 6° dell'art.
7, con specifico riferimento alla coerenza da garantirsi fra interventi e
situazione in atto, risistemazione e recupero del degrado, manutenzione e
conservazione degli assetti preesistenti e circostanti.
3. Tempi e modalità
di realizzazione e gestione dei progetti dovranno trovare riferimetno
in specifici atti d'obbligo o atti convenzionali, con particolare riguardo per
le sistemazioni ed i ripristini conseguenti ad interventi provvisori o
temporanei.
4. In particolare gli atti di cui al
2° comma dovranno assicurare le seguenti opportunità:
-
gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione
marina devono prevedere la ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale delle arginature, difese di sponda e della duna,
ovvero il ripascimento artificiale, ove possibile;
-
nei complessi vegetazionali naturali gli interventi colturali devono
assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione
in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche
locali;
-
nelle zone caratterizzate da dissesto ed instabilità in atto o potenziale gli
interventi devono preventivamente garantirne il consolidamento tramite la
sistemazione, bonifica e regimazione delle acque
superficiali e sotterranee.
5. Le situazioni di fatto riguardanti
attività di cava, non formalizzate in termini di zonizzazione e normativa nei
vigenti strumenti urbanistici, non possono essere oggetto di varianti ai sensi dell'art.11, comma 2, della L.R. n. 36/80 a causa dell'intervenuto interesse pubblico
nella conservazione dei valori propri dell'area; si applicano gli artt. 17 e 18 della stessa legge per quanto riguarda la
sistemazione ambientale al cessare delle attività a seguito di diniego di autorizzazione.
6. Il riconoscimento di altre situazioni di fatto, riguardanti l'uso delle
risorse, non formalizzate in zonizzazioni e norme di piano, compatibili con l'assetto
di zona omogenea non urbana, può avvenire tramite variante urbanistica soggetta
alle procedure di cui all'art. 9, comma 3° della L.R.
n. 74/84; la variante prescrive il riassetto delle aree interessate, la prevenzione
ed il recupero del degrado, con i limiti ed i condizionamenti atti a garantire
la conservazione dei valori paesaggistici ed ambientali.
7. Negli interventi sugli assetti
esistenti è consentito il proseguimento delle attività in atto o periodiche,
nei limiti delle rispettive autorizzazioni, concessioni, convenzioni, fatti
salvi i principi della risistemazione paesaggistica ed ambientale e delle
garanzie di compatibilità ambientale.
8. In ogni caso è consentito:
-
ogni intervento di manutenzione, risistemazione, recupero, se in situazioni
di degrado; in caso di risistemazione e recupero - in particolare per cave e
discariche - è consentita l'introduzione di nuovi assetti idraulici,
morfologici e vegetazionali rispetto a quelli originari o circostanti, se limitati
nel tempo o nelle aree interessate;
-
ogni intervento di ristrutturazione, nell'ambito di trasformazioni già
avvenute, solo se la destinazione è a servizio dell'area;
-
ogni intervento di ricerca archeologica, mineraria o di risorse del
sottosuolo in genere, purché le opere relative non comportino definitiva alterazione
paesaggistica ed ambientale; gli impegni alle risistemazioni
e ai ripristini dovranno risultare da atti d'obbligo o convenzionali, riferiti
a tempi e modalità definite.
9. Fatto salvo
quanto consentito al precedente comma è comunque vietata:
-
l'introduzione, nelle ristrutturazioni ammesse, di nuovi materiali, assetti
vegetazionali e morfologici e la modifica di quelli preesistenti nell'area; è
comunque consentita la ristrutturazione di assetti preesistenti purché orientata
alle opportunità di cui al precedente comma 4°;
-
l'utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al
35%, salvo il mantenimento di assetti preesistenti;
-
l'alterazione morfologica dei crinali e della duna costiera;
-
la sottrazione di superficie alle zone umide, anche attraverso l'espansione
delle pratiche colturali;
-
il danneggiamento e l'asportazione — se non nelle forme regolarmente
autorizzate e regolamentate — di elementi geologici e mineralogici, delle
specie floristiche spontanee;
-
le trasformazioni degli assetti naturalistici e paesaggistici propri dei
calanchi e delle biancane, fatte salve le finalità
generali della bonifica e della sistemazione idraulico-forestale.
10. Sono fatti
salvi gli interventi considerati nei commi 8° e 12° dell'art. 82 del D.P.R.
616/77 così come integrati dalla L. n. 431/1985 e
riguardanti:
-
il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia;
-
l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti
alterazione permanente allo stato dei luoghi e non alteri l'assetto
idrogeologico del terreno.
11. L'approvazione dei regolamenti
nelle riserve naturali, degli atti del coordinamento sovracomunale, delle
varianti ai piani urbanistici, di piani, programmi e progetti, attuativi e di
settore, nonché le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7
della L. 1497/1939, in caso di interventi
ammissibili, anche di recupero, con modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi,
dovranno fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilita paesistico-ambientale
delle operazioni previste, tenendo conto dei caratteri dell'area protetta che
ne hanno motivato l'inserimento nel sistema regionale e della sua
classificazione tipologica nelle distinte categorie b), e), d).
12. E fatta
salva la disciplina eventualmente più restrittiva contenuta nelle salvaguardie
previste per il parco delle Alpi Apuane.
13. Sono comunque
consentiti gli interventi fatti salvi dalle salvaguardie di cui all'art. 17.
Capo II - Direttive
Art. 10 - Definizione delle aree di applicazione
1. Le direttive di
cui al punto 1), comma 2°, dell'art. 9 della L.R. n.
52/82 e successive modificazioni, si riferiscono a tutto l'ambito geografico di applicazione della presente disciplina così come definito
nell'art. 1.
2. L'allegato alle norme di attuazione, nella cartografia in scala 1/25.000, riguarda
il campo di applicazione delle direttive, limitatamente a:
-
le aree protette classificate b), e), d), corrispondenti a rilevanti
valori;
-
le aree protette classificate a), corrispondenti a valori estensivi e di
insieme.
3. In attuazione delle presenti
direttive si provvede alla perimetrazione delle aree non rappresentate in
cartografia riguardanti:
-
vincolo paesaggistico di cui alla L. n.1497/39;
-
le categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui al 5° e al
7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77.
4. In particolare,
le categorie di cui al 5° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77
riguardano:
-
categoria a): territori costieri compresi nella fascia della
profondità di 300 m., misurati in proiezione orizzontale, dalla linea di costa
così come indicata nei quadranti in scala 1:25.000, allestiti dalla Regione
Toscana, da tipi I.G.M. aggiornati a partire dal 1978;
-
categoria b): territori contermini ai laghi naturali ed artificiali in
una fascia della profondità di 300 m. misurati in proiezione orizzontale dalla linea
di massimo invaso; sono esclusi gli invasi artificiali a scopo irriguo soggetti
ad escursioni stagionali, ed interrimento e destinati nel tempo a trasformarsi
in briglie;
-
categoria c): letto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, se iscritti
negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici approvato con R.D.
11-12-1933 n. 1775, e le relative fasce di m. 150 ciascuna, misurate in proiezione
orizzontale, a partire dal limite dell'alveo o dal piede esterno degli argini,
quando esistenti; sono escluse le acque, e le aree relative, di cui all'elenco
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11-3-86 in
attuazione dell'art. 1/quater della L. 431/1985;
-
categoria d): territori situati oltre i 1.200 m. sul
livello del mare;
-
categoria e): circhi glaciali riportati nella carta geologica d'Italia
in scala 1:100.000;
-
categoria f): i territori del parco delle Alpi Apuane limitatamente
alla classifica di area protetta e di comparto di escavazione di cui ai punti
1) e 2) dell'art. 3 della L.R. n. 5/85 istitutiva;
-
categoria g): territori che, nella carta regionale dell'uso del suolo
in scala 1:25.000 sono indicati come: bosco d'alto fusto di conifere, di latifoglie,
misto, bosco ceduo, bosco ceduo avviato
all'alto fusto, castagneto da frutto, rimboschimento e novelleto,
formazione arborea d'argine, di ripa e di golena; territori per i quali è
emesso un decreto di occupazione temporanea per sistemazioni
idrauliche e forestali ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e della L.R. n. 15/1981 e successive modificazioni;
-
categoria h): territori gravati da usi civici di cui alla L. n. 1766/1927 e al R.D. n. 332/1928;
-
categoria m): territori vincolati e da vincolare come aree archeologiche
ai sensi della L. 1089/1939.
5. Non esistono in Toscana territori
riconoscibili nella categoria 1) «vulcani»; le categorie f) - limitatamente
alle riserve classificate tipologicamente al punto 3) dell'art. 3 della L.R. n. 5/85 istitutiva del Parco delle Alpi Apuane - e le categorie i) - zone umide -, in quanto in aree di rilevante
valore, risultano perimetrale nella classificazione tipologica b) e) d) delle
aree protette di cui all'art. 5; i perimetri dei parchi della Maremma e di
Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli risultano
dalle rispettive leggi regionali istitutive e piani territoriali; la loro
disciplina non rientra nel presente provvedimento.
6. Le categorie di
cui al 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 si riferiscono a
ville, giardini, parchi che - anche se non tutelati in base alla L. n. 1089/1939 - si distinguono per la loro non comune
bellezza.
7. All'interno dei perimetri di cui
al precedente 1° comma l'applicazione delle direttive di cui al Capo II del presente titolo, distinguerà — con successiva zonizzazione
— la dominanza delle seguenti situazioni, corrispondenti a sub-sistemi delle
aree protette e a beni di particolare interesse ambientale di cui al 5° e 7°
comma art. 82, del D.P.R. 616/77:
-
nel sub-sistema appenninico: aree boscate e/o
acque superficiali e/o fasce altimetriche superiori a 1.200 metri e/o
particolare morfologia (circhi glaciali) e/o biotipi e riserve naturali;
-
nel sub-sistema costiero: fascia costiera e/o boschi e/o biotopi e riserve
naturali e/o aree di interesse archeologico;
-
nel sub-sistema collinare: aree boscate e/o acque
superficiali e/o biotopi e riserve naturali e/o aree archeologiche;
-
nel sub-sistema zone umide: zone umide e/o acque superficiali e/o biotopi e
riserve naturali;
-
nel sub-sistema fluviale e di pianura: acque superficiali.
Art. 11 - Contenuto ed efficacia
1. Le direttive operano all'interno
delle aree di cui all'articolo precedente con l'efficacia e le procedure di cui
all'art. 4 della L.R. n. 74/84, e sono destinate
all'orientamento dei compiti delle Province, secondo quanto previsto dall'art.
11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.
2. Le direttive riguardano la materia
e gli aspetti di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 6.
3. Le direttive dettano i criteri e
gli indirizzi in base ai quali le Province impostano il coordinamento sovracomunale
tramite atti di gestione del quadro conoscitivo, di analisi
delle specifiche situazioni e di promozione di azioni finalizzate alla tutela e
valorizzazione delle risorse; in attuazione delle presenti direttive, secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, le Province adottano gli atti conseguenti,
ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 74/84, entro il 31-12-1989.
4. Ad opera
della iniziativa delle Province, conseguente alle direttive, l'approvazione
degli atti di coordinamento sovracomunale, delle varianti di PRGC, dei piani, programmi, progetti, attuativi
e di settore, ivi compresi quelli riguardanti le infrastrutture a rete o puntuali,
la bonifica, l'irrigazione, i piani di bacino, i piani zonali agricolo-forestali, i piani decennali forestali, le
prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché le autorizzazioni ai
sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939, dovranno fare
specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilità paesaggistica e
ambientale degli interventi previste, tenendo conto delle categorie dei beni
vincolati e dei caratteri dell'area protetta che hanno motivato l'inserimento
nel sistema regionale secondo le distinte categorie a), b), e), d).
Art. 12 - Gestione del quadro conoscitivo
1. Nel riferimento
alla competenza di cui al comma 4° dell'art. 11 della L.R.
n. 52/82 e successive modificazioni e per il perfezionamento degli atti
di cui al 4° comma dell'art. 9 della stessa legge, la Provincia provvede:
-
alla verifica dei perimetri delle aree di rilevante valore classificate b), e),
d) ed alla distinzione tra le singole categorie tipologiche;
-
alla verifica dei perimetri delle aree di valore estensivo e di insieme; alla
loro suddivisione nei sub-sistemi appenninico, costiero, collinare, zone umide;
alla individuazione delle singole aree protette secondo unità ambientali
omogenee;
-
alla verifica delle aree di vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497/39;
-
alla perimetrazione delle categorie di beni di particolare interesse
ambientale di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77.
2. Mentre le
categorie di beni di cui alla lettera d) del 5° comma - montagna oltre i 1.200
m. - corrispondono ad aree non soggette a variazioni nel tempo, le perimetrazioni
riguardanti le altre categorie, in quanto suscettibili
di modifica, devono essere sottoposte a periodica verifica:
-
categoria a): fascia costiera; per avanzamenti o arretramenti della
linea di costa a seguito di variazioni negli apporti solidi o fenomeni di erosione,
anche artificialmente provocati;
-
categoria b) : fasce lacuali; per nuovi invasi artificiali o per
variazioni del bilancio idrico del bacino sotteso;
-
categoria e): fiumi, torrenti e corsi d'acqua; per variazioni
dell'elenco di cui al R.D. n. 1775/1933 o per modifiche del corso a seguito di cause
naturali o artificiali;
-
categoria e): circhi glaciali; in relazione ad intervenute ulteriori
conoscenze oggi non disponibili;
-
categoria f): parchi, riserve naturali e territori di protezione
esterna; a seguito di nuovi provvedimenti istitutivi, ove non se ne decida in tale
sede l'appartenenza ad un differente regime normativo;
-
categoria g): boschi e foreste; per effetto di rimboschimenti o
iniziative colturali a modifica delle
perimetrazioni iniziali;
-
categoria h) : università agrarie ed usi civici; per decisioni
amministrative a modifica delle perimetrazioni iniziali; per intervenute
ulteriori conoscenze, oggi non disponibili;
-
categoria i): zone umide; per modifiche all'elenco a seguito di
decreti che attribuiscono il valore internazionale a nuove aree, ove non se ne decida
l'appartenenza in tale sede ad un differente regime normativo;
-
categoria m): zone di interesse archeologico; in relazione ad intervenute
ulteriori conoscenze sul patrimonio storico-archeologico
e storico-testimoniale, riguardanti sia le presenze emotivamente
ritenute esistenti in siti o zone anche vaste, sia le preesistenze che hanno
condizionato nel tempo l'assetto dell'area.
3. La verifica delle perimetrazioni riguardanti le categorie di beni di cui al 7° comma dell'art.
82 del D.P.R. n. 616/1977 - ville, giardini, parchi di non comune bellezza -
avviene nel quadro del censimento e catalogazione di
beni culturali nel territorio extraurbano e deve comprendere le aree circostanti
che costituiscono il paesaggio agrario storicamente e visivamente connesso con
il bene da tutelare; nella stessa sede e con le stesse modalità ha luogo il
riconoscimento dei beni storico-archeologici (complessi
archeologici, siti di concentrazione di materiali archeologici, strutture centuriate
ed elementi di centuriazione ecc.) e dei beni storico-testimoniali
(architetture tipiche, fortificazioni,ponti, argini, canali, manufatti
idraulici, mulini, cartiere, gualchiere, ecc) di cui alla categoria m) del precedente
comma.
4. Le perimetrazioni vengono eseguite secondo le «Istruzioni
tecniche per la formazione degli strumenti urbanistici generali - art. 5 L.R. n. 74/1984» approvate con
deliberazione della Giunta Regionale 16-6-1986 n. 5633; Sezione 1) dell'inquadramento
territoriale sovracomunale; relazione e cartografia: parte 1) delle conoscenze.
5. Le perimetrazioni verificano la
zonizzazione della carta dell'uso del suolo della Regione Toscana in scala 1:25.000 utilizzando
le unità di rilevamento ivi riportate ed evidenziando le eventuali variazioni
accertate;
6. La gestione del quadro conoscitivo
è comprensiva; oltre che del riconoscimento della presenza e consistenza di
beni e risorse, anche dell'analisi e del giudizio sul loro stato di
conservazione: degrado, squilibrio, dissesto, rischio di crisi ambientale, usi impropri, sottoutilizzazione e abbandono, sovrautilizzazione e distruzione, costituiscono aspetti da
sottoporre a periodico controllo e verifica.
7. Devono in particolare costituire
oggetto di analisi, in funzione della gestione del
sistema regionale delle aree protette e delle particolari categorie di beni di
cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77:
-
gli assetti insediativi ed infrastrutturali in zone agricole e forestali ed
in generale i rapporti tra zone urbane e zone extraurbane;
-
l'assetto idrogeologico, con evidenza per i fenomeni di instabilità dei
versanti;
-
la dinamica degli assetti costieri e dei corsi d'acqua;
-
lo stato di inquinamento delle acque superficiali e profonde, del suolo,
dell'aria;
-
lo stato di conservazione degli assetti forestali e colturali costituenti
tipicità paesaggistica ed ambientale;
-
le trasformazioni morfologiche collegate alle pratiche colturali,
all'escavazione e asportazione di materiali;
-
lo stato di conservazione e la funzionalità delle pertinenze fluviali e
delle aree a rischio idraulico.
8. A seguito delle analisi di cui al
comma precedente in caso di situazioni di fatto - cave, miniere, discariche ed
impianti di smaltimento di rifiuti, imipianti di acquacoltura o non collegati
alla conduzione dei fondi agricoli, campeggi, insediamenti turistici ecc. - che
determinano assetti impropri per la loro collocazione in area extraurbana,
senza adeguato riscontro nello strumento urbanistico, in termini di zonizzazione
e di normativa, la Provincia, direttamente con apposita prescrizione ai sensi dell'ari.
7 della L.R. n. 74/84, o tramite gli indirizzi di cui
ai successivi art. 13 e 14, promuove l'adeguamento della strumentazione di
piano; la variante urbanistica può consentire alternativamente:
-
la modifica dei perimetri dell'area protetta: con le procedure di cui
all'ari. 5, commi 5° e 6°, della L.R. n. 52/82 e
successive modificazioni;
-
la sistemazione degli assetti esistenti o il recupero dell'eventuale
situazione di degrado, con i condizionamenti e le limitazioni d'uso atte a garantire
la conservazione dei valori paesaggistici ed ambientali; con le procedure di
cui all'ari. 9, comma 3°, della L.R.
n. 74/84.
9. La gestione del quadro conoscitivo
deve costituire occasione di verifica sulla funzionalità dei perimetri
individuati ai sensi e per gli effetti del R.D.L. n. 3267/1923 e della L. n. 1497/1939 al fine della eventuale
modifica o rimozione dei vincoli relativi, nonché degli usi civici e università
agrarie. La modifica o rimozione dei perimetri segue le procedure di cui alla
specifica legislazione vigente.
10. Gli atti di perimetrazione e
analisi sulla consistenza e stato di
conservazione di beni e risorse costituiscono documentazione preliminare ed integrante
agli effetti delle iniziative di coordinamento sovracomunale.
Art. 13 - Direttive di tutela
1. Al fine di conseguire finalità di
tutela tramite l'azione di coordinamento sovracomunale e l'adeguamento di ogni strumento di pianificazione, programmazione e progetto
riferito al sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di
cui al 5° e 7° comma dell'ari, 82 del D.P.R. n. 616/77; la Provincia, secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, provvede alla
definizione di:
a) indirizzi principali relativi alle azioni di
salvaguardia dei corpi idrici, delle zone umide, dei bacini idraulici tramite opere di
manutenzione e sistemazione a fini protettivi, produttivi, ricreativi;
b) indirizzi principali relativi alle azioni di difesa
del suolo in genere e della costa, in particolare, tramite opere di prevenzione
del dissesto idrogeologico e dell'erosione, con manutenzione e sistemazioni a
fini protettivi, produttivi, ricreativi;
c) criteri ed indirizzi su limitazioni, condizionamenti,
modalità attuative e gestionali da imporre alle trasformazioni edilizie ed
urbanistiche ammissibili, in quanto a:
-
localizzazione: distanze di rispetto, fasce di protezione, schermature,
corridoi infrastrutturali, zonizzazioni, punti panoramici e di belvedere, ecc.;
-
parametri edilizi ed urbanistici: altezze massime, profili regolatori
della sagoma, distanze da confini, indici volumetrici, rapporti di copertura,
carico insediativo, destinazione d'uso, ecc;
-
impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, opere
di finitura, ecc.;
-
sistemazioni vegetazionali, opere di arredo, insegne, cartellonistica e
segnaletica, illuminazioni, pavimentazioni, recinzioni, ecc.;
d) indirizzi principali relativi alle azioni per
la conservazione e salvaguardia del patrimonio boschivo e colturale tramite
manutenzione e sistemazioni a fini protettivi, produttivi, ricreativi;
e) criteri ed indirizzi per il controllo delle trasformazioni
morfologiche tramite limitazioni, condizionamenti e modalità di esercizio dello
sfruttamento delle risorse e dell'uso del suolo, comprensive degli aspetti di
risistemazione, in riferimento alle varie situazioni ambientali e tipologiche:
montagna, collina, pianura, zone umide;
f)
criteri ed indirizzi per la circostanziata applicazione nelle aree
classificate tipologicamente b) e) d) di divieti, limitazioni e modalità d'uso
di cui all'ari. 10, comma 3°, della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;
g) criteri ed indirizzi per la
definizione degli indennizzi e contributi di cui all'ari.
9, comma 2°, punto 5) della L.R.
n. 52/82 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai divieti,
limitazioni e modalità d'uso di cui al presente comma,
lett. f).
Art. 14 - Direttive di valorizzazione
1. Al fine di conseguire finalità di
valorizzazione tramite l'azione di coordinamento sovracomunale e l'adeguamento di ogni strumento di pianificazione, programmazione e
progetto riferito al sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di
beni di cui al 5° e 7° comma dell'ari. 82 del D.P.R. n. 616/77, la Provincia,
secondo quanto previsto dall'ari. 4, comma 2°,
provvede alla definizione di indirizzi principali
relativi a:
a) la promozione e conservazione di
destinazioni d'uso esclusive ed ottimali coerenti con la tutela ed il corretto
uso delle risorse e dei beni, finalizzate allo sviluppo delle funzioni proprie
dell'area;
b) il recupero e la piena utilizzazione
del patrimonio insediativo edilizio ed infrastrutturale in area extraurbana,
con l'impiego e la specificazione degli strumenti normativi di piano e di
progetto previsti dalle L.R. n. 10/79
e 59/80 in rapporto alle diverse classificazioni delle categorie di beni e situazioni
tipologiche da tutelare;
c) il recupero ed il risanamento di
situazioni di degrado igienico sanitario e dissesto di particolari
localizzazioni: fascia costiera, corpi idrici, collina, ecc. erosione,
inquinamento, frane, frazionamento fondiario ecc.;
d) il recupero e la risistemazione di cave
e discariche con destinazione d'uso finale per utilizzazioni produttive e
ricreative;
e) l'apertura di percorsi escursionistici
e circuiti turistici per l'accessibilità e la frequentazione delle aree
protette in genere e del patrimonio storico-artistico
in particolare;
f)
la creazione di strutture per il turismo naturalistico e rurale, l'agriturismo,
la pratica sportiva, la didattica naturalistica, la ricerca scientifica, il
sistema museale riguardante la cultura materiale, la
civiltà contadina, le tradizioni popolari, ecc.;
g) la promozione di iniziative e progetti
speciali per:
-
la formazione di strutture organizzative e gestionali particolari, quali
parchi agrari, parchi archeologici, parchi mineralogici, parchi fluviali, parchi
periurbani, parchi speleologici, ecc.;
-
il recupero di particolari connotazioni nel patrimonio storico-monumentale,
per aree, per tipologie, per sistemi: corti, ville, castelli, bonifica, collegamenti
e percorsi storici, miniere, opere idrauliche, edilizia rurale, edilizia
religiosa, edilizia militare, archeologia industriale, ecc.;
-
la formazione di strutture per la produzione e commercializzazione di
prodotti tipici e per la promozione dell'agricoltura biologica.
CAPO III - Salvaguardie
Art. 15 - Definizione delle aree di applicazione
1. Le salvaguardie di cui al punto
2), comma 2°, dell'ari. 9 della L.R.
n. 52/82 e successive modificazioni si riferiscono allo stesso ambito
geografico di applicazione delle direttive di cui all'art.
10, con
esclusione delle aree interessate dal Capo I del presente titolo.
Art. 16 - Contenuto ed efficacia delle
salvaguardie
1. Le salvaguardie operano all'interno
delle aree di cui all'articolo precedente fino all'approvazione degli atti
settoriali, di competenza sovracomunale che facciano
esplicito riferimento all'attuazione delle direttive di cui al Capo II o
dimostrino di non essere di pregiudizio o in contrasto con esse; in materia
edilizia ed urbanistica le salvaguardie ope-rano fino all'approvazione delle
varianti ai PRGC
di adeguamento agli atti di coordinamento sovracomunale.
2. Nell'ambito della disciplina degli
assetti edi-lizi ed urbanistici è vietato:
-
la ristrutturazione urbanistica fuori dalle aree urbanizzate;
-
gli ampliamenti volumetrici di cui al titolo II della L.R.
n. 10/79 salvo che per gli edifici di scarso valore o valore nullo a seguito di
classificazione in adempimento dell'ari. 1 della L.R. n. 10/79 e degli artt. 5, 6,
7 della L.R. n. 59/80;
-
la nuova edificazione di cui al titolo I della L.R.
n. 10/79;
-
le trasformazioni di zone omogenee non urbanizzate in zone urbane e
comunque le espansioni urbane, nelle aree interessate da categorie di beni di
cui al comma 5° dell'ari. 82, D.P.R. n. 616/1977, fuori del
sistema regionale delle aree protette, in variante alle previsioni dei vigenti PRGC;
-
la realizzazione degli impianti per acquacoltura
di cui al 5° comma, art. 7, della L.R. n. 48/84, e successiva modifica, senza il procedimento di
variante urbanistica.
3. Nell'ambito della disciplina degli
assetti infrastrutturali, in caso di variante urbanistica per nuovi interventi
e per interventi di ristrutturazione o ammodernamento, anche con parziali
cambiamenti di tracciato, in caso di infrastrutture a
rete, non si da luogo allo snellimento delle procedure di cui all'art. 10 della
L.R. n. 74/84; si applica il procedimento ordinario di cui al comma 2° dello stesso articolo comprensivo delle
verifiche di compatibilità paesaggistica ed ambientale.
4. Nell'ambito della disciplina
dell'uso delle risorse e difesa del suolo la risistemazione e la ristrutturazione
di assetti preesistenti che richiede variante
urbanistica è soggetta ad approvazione regionale, anche in caso di opere
pubbliche che potrebbero dar luogo allo snellimento di procedure previsto
dall'ari. 10 della L.R. n. 74/84; si applica il
procedimento ordinario di cui al 2° comma dello stesso articolo comprensivo
delle verifiche di compatibilità paesaggistico-ambientale.
Art. 17 - Iniziative ed interventi fatti salvi
1. E fatta
salva l'iniziativa dei Comuni per quanto riguarda le specifiche varianti al PRGC
di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/79 e agli art. 5, 6, 7 della L.R. n. 59/80.
2. Nell'ambito della disciplina degli
assetti edilizi ed urbanistici sono comunque
consentiti gli interventi relativi a:
-
il recupero del degrado finalizzato al ripristino di assetti preesistenti,
ove questi siano documentabili con riferimenti precisi;
-
le opere necessarie alla protezione civile, rifugi e posti di vigilanza e
di soccorso;
-
impianti tecnici di modesta entità quali cabine di decompressione per
gas, stazioni di trasformazione, pozzi, derivazioni di acque superficiali e
simili.
3. Nell'ambito della disciplina degli
assetti infrastrutturali sono comunque consentiti gli
interventi relativi a:
-
i percorsi fuori strada per mezzi motorizzati strettamente necessari alle
attività agro-silvo-pastorali, all'approvvigionamento
di rifugi e posti di soccorso, di abitazioni non altrimenti raggiungibili,
all'esecuzione di opere pubbliche, alle funzioni di vigilanza, di spegnimento
degli incendi ed in genere di protezione civile;
-
gli impianti a rete o puntuali, per l'approvvigionamento idrico e per lo
smaltimento dei reflui, di interesse locale;
-
le infrastrutture tecniche per la protezione civile e di difesa del suolo,
le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili;
-
la viabilità poderale con caratteristica e dimensione strettamente
funzionale alla conduzione del fondo;
-
le piste di servizio, i serbatoi di riserva d'acqua e le infrastrutture di
prevenzione e spegnimento degli incendi.
4. Nell'ambito della disciplina
dell'uso delle risorse e della difesa del suolo sono comunque
consentiti gli interventi relativi a:
-
opere di protezione civile e rese necessarie a seguito di calamità naturali;
-
le opere di difesa del suolo e di difesa idraulica ed idrogeologica;
-
l'ordinaria utilizzazione agro-silvo-pastorale
del suolo, comprensiva delle tradizionali rotazioni colturali;
-
la normale attività selvicolturale, comprensiva
dei tagli colturali e di produzione nonché la raccolta dei prodotti secondari
del bosco nei limiti di legge e delle vigenti prescrizioni specifiche.
5. E fatta
salva la zonizzazione e la normativa del Parco delle Alpi Apuane istituito con L.R. n. 5/85 per quanto attiene lo sfruttamento delle risorse
lapidee di cui agli articoli 3 e 6 della citata legge.
6. Fermo restando che l'escavazione
di materiali litoidi negli invasi ed alvei di piena ordinaria di laghi e corsi
d'acqua è sempre comunque vietata, se non particolarmente
finalizzata all'attuazione dei programmi e progetti per la sicurezza e la stabilità
dell'assetto idraulico, le seguenti tipologie di intervento sono da considerare
fra quelle per le quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7
della legge n. 1497/39 e sono comunque sempre e dovunque consentite:
-
ripristino di sezioni idrauliche preesistenti, per reintegrare la loro
funzionalità venuta meno per effetto di interramenti, cedimenti di sponda, erosioni,
crescita di vegetazione in alveo o altre circostanze che creino pregiudizio
allo scorrimento delle acque;
-
manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento di opere
idrauliche esistenti, con tipologie, forme e materiali analoghi a quelli già in
opera o che comunque non alterino lo stato esteriore dei luoghi;
-
interventi di sottofondazione delle opere idrauliche esistenti;
-
interventi di difesa, al piede delle opere idrauliche esistenti, che per funzione e
collocamento sono destinate a restare sommerse secondo il normale livello delle
acque;
-
opere provvisorie e temporanee, destinate a successiva demolizione, per
interventi di urgenza o di somma urgenza o per eseguire le opere precedentemente
individuate;
-
opere da iniziare ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D.
25 maggio 1895, n. 350, anche nel caso modifichino
l'esteriore aspetto dei luoghi, salvo acquisire successivamente la necessaria
autorizzazione in sede di approvazione del progetto definitivo.
L'approvazione degli atti riguardanti le iniziati-ve e gli interventi fatti salvi dal
presente articolo deve fare riferimento all'avvenuta verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere previste, tenendo
conto dei caratteri delle aree protette e dei vincoli esistenti; è comunque
vigente il regime autorizzativo di cui all'art. 7
della L. n.1497/39 nei casi
previsti dalla legge.
7. Ai sensi dell'ari.
21 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni
sono fatte salve le normative speciali statali attinenti alle opere pubbliche, le
iniziative comunque correlate all'applicazione di norme
statali e le funzioni relative alla difesa nazionale; i procedimenti della
Regione per la intesa con lo Stato previsti dal D.P.R. 616/77 devono fare
specifico riferimento all'avvenuta verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere previste, tenendo conto
dei caratteri dell'area protetta e dei vincoli esistenti.
Art. 18 - Controllo regionale sugli strumenti urbanistici
attuativi
1. Non si applica lo snellimento delle
procedure di cui all'art. 12 della L.R.
n. 74/84 per i piani attuativi in aree di espansione
urbana che rientrano nel vincolo di cui all'art. 1 della legge n. 431/85 in
quanto zone omogenee C e D non comprese nella previsione dei programmi
pluriennali di attuazione vigenti all'entrata della legge stessa.
2. L'approvazione regionale dei piani
attuativi di cui al comma precedente deve accertare la coerenza delle
previsioni e delle norme tecniche con le finalità di valorizzazione
e tutela delle particolari categorie di beni che hanno motivato l'estensione del
vincolo paesaggistico nella zona omogenea di P.R.G.C.
TITOLO III - Disposizioni finali
Art. 19 Adeguamento dell'ambito di applicazione della disciplina
1. La presente disciplina si estende
alle aree riguardanti situazioni tipologiche e categorie di beni la cui
rilevanza paesaggistica ed ambientale è da definire e perimetrare
nel corso della gestione del sistema regionale delle aree protette; tali aree risulteranno
da:
-
l'integrazione del sistema - tramite modifica dei perimetri o nuove perimetrazioni
- con le procedure di cui alla L.R. n. 52/1982 e
successive modificazioni, a seguito di intervenute
conoscenze e valutazioni; anche in riferimento alla gestione della legge n.
1497/39;
-
la modifica della classificazione tipologica interna delle aree protette
nelle categorie a), b), e), d) di cui all'art. 10 della L.R.
n. 52/82, a seguito delle operazioni di censimento e zonizzazione previste dall'ari. 9 della stessa legge, ed a seguito della verifica
nel tempo delle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui ai
commi 5° e 7° dell'ari. 82 del D.P.R. n. 616/1977.
2. Nuove perimetrazioni di aree protette possono aver luogo anche a seguito di
specifici progetti per il ripristino o la creazione di particolari assetti paesaggistici
ed ambientali la cui rilevanza risulti dalle finalità di superamento
dell'originaria situazione di rischio o di degrado.
3. Per le aree di cui al 1° comma,
contestualmente all'approvazione delle nuove perimetrazioni o zonizzazioni, può
essere motivatamente adeguata la disciplina vigente tramite i vincoli e le
prescrizioni, le direttive e le salvaguardie di cui al Capo I e al Capo II
della presente disciplina.
4. La modifica degli elenchi di cui
alla legge n. 1497/39 e la verifica nel tempo delle categorie di beni di
particolare interesse ambientale di cui ai commi 5° e 7° dell'ari.
82 del D.P.R. n. 616/1977, riguardanti perimetri esterni al sistema regionale delle
aree protette, comporta comunque l'attuazione del
disposto di cui all'art. I/bis della legge n. 431/85 tramite il regime autorizzativo dell'ari. 7 della legge n. 1497/1939, nei casi, previsti dalla legge, di
modifica all'esteriore aspetto dei luoghi.
5. Per quanto
riguarda la localizzazione degli impianti non collegati alla conduzione del
fondo agricolo, di cui al 3° comma, art. 4, della L.R.
n. 10/79, ivi compresi quelli per l'acquacoltura,
a seguito della determinazione della zona omogenea di piano di
appartenza, in sede di variante urbanistica,
viene decisa l'eventuale esclusione dell'area di pertinenza dall'ambito di
applicazione della presente disciplina, anche in funzione del grado di infrastrutturazione necessario all'impianto; si seguano le
procedure di cui all'art. 5, commi 5° e 6°, della L.R.
n. 52/82 e successive modificazioni.
Resta fermo il regime autorizzativo
di cui all'art. 7 della L. n. 1497/39,
ove questo sia vigente.
6. L'approvazione
degli atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale, di cui all'art. 2
della L.R. n. 74/84, riguardanti piani,
programmi, progetti di settore incompatibili con l'assetto del sistema regionale
delle aree protette, nella classificazione dei suoi valori, ne determina la riduzione
del perimetro ai sensi dell'ari.
5, 3° comma, della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.
Art. 20 - Indirizzo e coordinamento
regionale
1. In attuazione della presente
disciplina la Regione opera la promozione e l'indirizzo del coordinamento sovracomunale,
anche attraverso iniziative progettuali di area vasta,
quali atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale; nell'ambito di
tale azione trova particolare riferimento il necessario raccordo tra l'assetto
del sistema regionale delle aree protette, e l'assetto paesaggistico ed ambientale
del restante territorio extraurbano e delle aree urbanizzate.
2. A specificazione delle direttive
di cui al Capo II ed in riferimento alle aree del sub-sistema
appenninico (art. 10, comma 7), la Regione Toscana si coordina con le Regioni
contermini nello specifico degli assetti riguardanti omogeneità tipologiche dei
beni interessanti territori estesi oltre l'ambito amministrativo di competenza.
Art. 21 - Raccordo tra ambito geografico di applicazione della presente disciplina e assetti esterni
1. Attraverso i provvedimenti
cautelari, le prescrizioni e vincoli a carico della Regione e delle Province di
cui agli artt. 3, 6, 7 della L.R. n.74/84, sono sottoposti a
verifica e controllo gli assetti territoriali, paesaggistici ed ambientali che,
anche se esterni al sistema regionale della aree protette
e alle aree corrispondenti al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 e alle
categorie di beni del 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. 616/1977, hanno con
esse connessione comunque funzionale.
2. Tale controllo è finalizzato a
prevenire, ridurre o compensare interazioni che possano
risultare negative nei confronti della conservazione e valorizzazione delle
risorse.
3. Il coordinamento sovracomunale, la
revisione dei P.R.G.C. in
generale, ed in particolare quella prioritaria conseguente alle disposizioni di
cui all'art. 15 della L.R. n. 74/84, modificato con L.R. n. 24/87, tiene conto degli assetti di cui al 1° comma
risultanti dall'individuazione dei sistemi ambientali Cap. 3, Parte 1, Sezione
1 delle Istruzioni Tecniche per la formazione degli strumenti urbanistici
generali, approvate con delib. G.R. n.5633/1986.
Art. 22 - Applicazione del regolamento C. E. E.
n. 797/85 e successive modificazioni
1. Le aree oggetto della presente
disciplina sono dichiarate zone
sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente, delle risorse
naturali, del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, anche ai fini
dell'incentivazione di assetti produttivi agricolo-forestali che ne conservino e migliorino la
condizione.
2. La dichiarazione di cui al comma
precedente vale ai sensi e per gli effetti di cui al titolo V del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 12-3-85 n. 797,
modificato dal regolamento 15-6-1987 n.
1760, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e di
cui alle delibere consiliari della Regione Toscana n. 223/86 e n. 1/87, attuative
del predetto regolamento.
Art. 23 - Progetti speciali con valenza paesaggistica
ed ambientale
1. In attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela proprie della presente disciplina,
la Regione promuove azioni progettuali nelle aree protette sottoposte ad elavato rischio di crisi ambientale o caratterizzate da
squilibrio o dissesto ambientale.
2. Tali progetti ammissibili
prioritariamente al contributo pubblico ai sensi delle disposizioni finanziarie
regionali e statali in materia, possono riguardare i seguenti aspetti:
l'adeguamento degli strumenti di
pianificazione generali e attuativi;
-
il ripristino o la creazione di specifici assetti ambientali;
-
il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
-
la difesa del suolo;
-
la manutenzione, sistemazione e risanamento dei corpi idrici;
-
il sostegno all'attività agro-silvo-pastorale;
-
la promozione di attività turistiche con specifico contenuto sociale e
culturale; l'agriturismo; il turismo escursionistico e naturalistico.
Art. 24 - Istituzione di parchi e riserve
1. Ai sensi del titolo III della L.R. n. 52/82 e successive
modificazioni, nell'ambito del sistema regionale delle aree protette, la
Regione istituisce con apposite leggi i parchi e le riserve, quali forme di
gestione straordinaria, al fine del raggiungimento di predeterminati obiettivi
di valorizzazione e tutela di risorse in particolare localizzazione, predisponendo
all'occasione adeguati strumenti finanziari ed organizzativi.
2. L'atto istitutivo definisce il
rapporto tra la presente disciplina e quella dell'area interessata dal parco o
dalla riserva.