D.C.R.T. 19 Luglio 1988 - N° 296.

Legge 431/85. Attuazione del disposto di cui all'art. 1/bis sulla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette L .R. 52/82 e successive modificazioni.

(Pubbl. B. U. R. T. del 26.4.1989 – N°25 Suppl. Straord.)

 

 

II CONSIGLIO REGIONALE

                                                                                              

Visto:

La legge 8 agosto 1985, n. 431 che all'art.1/bis dispone che le Regioni sottopongano a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali;

La L.R. 29 giugno 1982, n. 52, come modificata con L.R. 27 aprile 1987, n. 25 che detta orme per la formazione e la disciplina del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana;

La L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 alle cui disposizioni fa rinvio la citata L.R. 52/82 e successiva modificazione, per l'approvazione e attuazione della normativa prevista al fine di dare attuazione alla disciplina del sistema delle aeree protette ed agli adempimenti di cui all'art. 1/bis della legge 431/85;

La deliberazione del Consiglio regionale n. 406 del 30 settembre 1986 con la quale è stata approvata la perimetrazione dei territori compresi nel sistema delle aree protette;

La proposta della Giunta regionale che si compone dei seguenti elaborati:

1. articolato normativo contenente gli adempimenti previsti dall'art. I/bis della legge 431/85 e dalla disciplina delle aeree protette di cui al Titolo II della L.R. 52/82 e succesiva modificazione;

2. cartografia in scala 1/25000 quale rappresentazione di una prima proposta di individuazione, all'interno del sistema delle aree protette, delle aree classificate nella categoria a) e nelle categorie b),  e), d), secondo quanto previsto dall'art. 11 della sopracitata L.R. 52/82;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della proposta in oggetto, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 74/84, dando atto di avere effettuato le consultazioni previste agli artt. 3 e 4 della legge suddetta;

DELIBERA

 

in adempimento del disposto di cui all'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della disciplina  del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana di cui alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52, come modificata con L.R. 27 aprile 1987, n. 25

 

di approvare, quale atto del Quadro regionale di coordinamento territoriale (QRCT), ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 3 comma e 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, gli allegati documenti facenti parte integrante della presente deliberazione:

Allegato 1 - Attuazione del disposto di cui all'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 per la formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette, di cui alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52, come modificata dalla L.R. 27 aprile 1987, n. 25;

Allegato 2 - Relativa cartografia in scala 1/25000;

 

di disporre che si provveda conseguentemente a tutti gli adempimenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della L.R. 74/84;

 

di disporre per la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

 

NORME DI ATTUAZIONE

 

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Ambito geografico di applicazione

Art. 2 Contenuto della disciplina

Art. 3 Efficacia della disciplina

Art. 4 Soggetti e livelli di competenza

TITOLO II - Norme di attuazione
Capo I - Vincoli e prescrizioni

Art. 5 Definizione delle aree di applicazione
Art. 6 Contenuto ed efficacia
Art. 7 Disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici
Art. 8 Disciplina degli assetti infrastrutturali
Art. 9 Disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo

Capo II - Direttive

Art. 10 Definizione delle aree di applicazione

Art. 11 Contenuto ed efficacia

Art. 12 Gestione del quadro conoscitivo

Art. 13 Direttive di tutela

Art. 14 Direttive di valorizzazione

Capo III - Salvaguardie

Art. 15 Definizione delle aree di applicazione
Art. 16 Contenuto ed efficacia delle salvaguardie
Art. 17 Iniziative ed interventi fatti salvi
Art. 18 Controllo regionale sugli strumenti attuativi

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 19 Adeguamento dell'ambito di applicazione della disciplina

Art. 20 Indirizzo e coordinamento regionale

Art. 21 Raccordo tra l'ambito di applicazione della disciplina e gli assetti esterni

Art. 22 Applicazione del regolamento CEE n.797/85 e successive modificazioni

Art. 23 Progetti speciali con valenza paesaggistica ed ambientale

Art. 24 Istituzione di parchi e riserve

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Ambito Geografico di applicazione

1. La presente disciplina opera nell'ambito geografico costituito dalle aree riguardanti:

-          il sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. n. 52/1982, e successive modificazioni, nei perimetri approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 406/86;

-          il vincolo paesaggistico di cui alla L. 1497/1939;

-          le categorie di beni di particolare interesseambientale di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 modificato dall'art. 1 della L. 431/1985: coste, acque interne, monti, circhi glaciali, riserve, boschi, usi civici, zone umide, aree archeologiche, ville, giardini e parchi di non comune bellezza; con i limiti di cui al 6° comma dello stesso articolo.

 

2. Il territorio appartenente al sistema regionale delle aree protette è costituito dalle zone omogenee, ai sensi del D.M. 2-4-1968 n. 1444, classificate E, A - non urbanizzate - ed F - parchi - negli strumenti urbanistici comunali vigenti al 30-9-86 data di approvazione del sistema con Del n. 406 del Consiglio Regionale.

 

3. Appartengono altresì all'ambito di applicazione della presente disciplina, anche se trattasi di territori urbanizzati, all'interno delle aree protette:

-          le aree soggette ai vincoli di cui alla L. 1497/39 comprese in zone omogenee B, C, D, A ed F urbanizzate;

-          le aree relative ai beni di cui al 5° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, limitatamente alle parti in zone omogenee C, D, F non ricomprese nei programmi pluriennali di attuazione operanti al 5-9-85, data dell'entrata in vigore della L. 431/85.

 

4. Nel caso che lo strumento urbanistico comunale comprenda zone territoriali omogenee con definizione differente da quella di cui al D.M. 2-4-1968, n. 1444, l'appartenenza o meno dell'area al sistema regionale delle aree protette, entro i perimetri della Del. n. 406/86, è determinata, in analogia alla classificazione del D.M. secondo il grado di infrastrutturazione esistente, o di previsione, nella zona e la conseguente sua qualificazione come area urbanizzata o non urbanizzata.

 

5. All'interno dell'ambito di cui ai commi precedenti agli effetti della graduazione e caratterizzazione della disciplina, si distingue la seguente zonizzazione:

-          aree riguardanti situazioni tipologiche e categorie di beni definite per la particolare rilevanza del loro valore: corrispondenti alla classificazione b), e), d) del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;

-          aree riguardanti situazioni tipologiche e categorie di beni definite per il loro valore estensi vo e d'insieme: corrispondenti alla classificazione a) del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;

-          aree esterne al sistema regionale delle aree protette, riguardanti le categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977; il vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497/1939;

 

6. Alla presente normativa è allegata la cartografia in scala 1/25.000, quale rappresentazione di una prima proposta di individuazione - all'interno del sistema regionale delle aree protette - delle aree classificate nella categoria a) e nelle categorie b), e), d) secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.

 

7. La cartografia allegata, di cui al comma precedente, deve intendersi sostitutiva della cartografìa allegata alla D.C.R. n. 406/86.

 

Art. 2 - Contenuto della disciplina

1. La presente disciplina, oltre che costituire attuazione dell'art. 1-bis della L. n. 431/1985, per quanto riguarda la formazione dei piani paesaggistici e dei piani urbanistico-territoriali con speciale
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, è parte della disciplina generale delle aree protette - Titolo II art. 12 dell L.R. n. 52/1982 e successive modificazioni - nella materia specificatamente riferita alla protezione delle bellezze naturali ed al controllo dell'esteriore aspetto dei luoghi oggetto di trasformazioni edilizie, urbanistiche, morfologiche e vegetazionali.

 

2. In attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela di cui alle disposizioni di legge richiamate nel precedente comma, ed in riferimento al quadro previsionale e normativo risultante dalla pianificazione urbanistica e di settore, la presente disciplina promuove:

-          la conoscenza del patrimonio naturalistico ed ambientale, paesaggistico e storico artistico, nell'articolazione dei suoi valori, consistenza, grado di conservazione;

-          il corretto uso delle risorse, coerente con la rilevanza e caratterizzazione dei valori, attraverso la definizione delle funzioni proprie delle aree interessate; delle loro destinazioni d'uso esclusive; delle compatibilità ambientali da assicurare ad ogni trasformazione ammissibile.

 

3. Agli effetti dell'azione di promozione di cui al precedente comma, costituisce documentazione di riferimento per la conoscenza e valutazione dello stato di fatto e dell'assetto di previsione:

-          la strumentazione urbanistica comunale e le elaborazioni in attuazione della deliberazione n.5633/1986 della Giunta regionale «Istruzioni tecniche per la formazione degli strumenti urbanistici generali art. 5 - L. R. n. 74/84»;

-          la carta dell'uso del suolo della Toscana in scala 1/25.000 e i relativi rilievi aerof olografici a cura della Regione;

-          gli atti riguardanti la formazione del sistema regionale delle aree protette e le relative perimetrazioni.

 

4. Agli effetti della promozione di azioni di recupero e di ripristino, riguardanti specifici valori, il degrado paesaggistico ed ambientale è compreso tra le categorie di cui all'art. 8, della L.R. n. 59/1980, rientrando, in particolare, nella categoria di cui alla lettera e) degrado geofisico per quanto riguarda l'impropria utilizzazione, l'abbandono e l'impoverimento fisico delle aree extraurbane.

 

5. Il degrado paesaggistico ed ambientale riguarda lo stato di conservazione del paesaggio e delle risorse naturali rispetto alla situazione storicamente originaria e all'assetto contermine o complessivo dell'area; il riconoscimento del degrado paesaggistico ed ambientale comporta l'estensione della normativa sul recupero, di cui alla L. n. 457/78, in area extraurbana, con efficacia sugli interventi oggetto della presente disciplina ed in generale della disciplina complessiva operante nel sistema regionale delle aree protette in attuazione della L.R. n. 52/1982 e successive modificazioni.

 

6. Gli obiettivi di valorizzazione, recupero e tutela - contenuto della presente disciplina - sono perseguiti di norma attraverso la finalizzazione dei piani, progetti, programmi, ed in genere degli strumenti previsionali e normativi in materia urbanistica ed in ogni settore di intervento avente  incidenza sul territorio e sull'ambiente; il riferimento alle finalità attuative della presente discipli na rende le iniziative suscettibili di contributo pubblico prioritario, secondo le disposizioni finanziarie regionali, statali e comunitarie in materia, anche ai sensi dei successivi art. 22, 23, 24.

 

7. I Piani Territoriali del Parco Naturale della Maremma e del Parco Naturale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli costituiscono adempimento dell'art. 1-bis della L. n. 431/1985 nell'ambito geografico della loro operatività, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 52/82, e successive modificazioni; pertanto l'assetto di tali parchi non rientra nei contenuti della presente disciplina, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 7 della L. n. 1497/39.

 

Art. 3 - Efficacia della disciplina

1. La presente disciplina costituisce atto del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale di cui all'art. 2 della L.R. n. 74/84 ed opera nei termini previsti dal titolo II della L.R. n. 52/1982 e successive modificazioni - disciplina delle aree protette - attraverso i seguenti strumenti:

-          vincoli e prescrizioni immediatamente operanti e prevalenti sul regime previsionale e normativo vigente;

-          direttive successivamente operanti, tramite l'iniziativa provinciale, a seguito dell'adeguamento del regime previsionale e normativo vigente, anche attraverso il coordinamento sovracomunale;

-          salvaguardie immediatamente e temporaneamente operanti in attesa dell'adeguamento, a seguito delle direttive, del regime previsionale e normativo vigente.

 

2. E fatta comunque salva la disciplina vigente avente contenuto più restrittivo; l'adozione di previsioni e norme più restrittive delle prescrizioni e dei vincoli, delle direttive, delle salvaguardie regionali deve essere comunque specificamente motivata.

 

3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 52/82, e successive modificazioni, all'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale provvede il coordinamento sovracomunale di cui all'art. 8 della
L.R. n. 74/1984 con particolare considerazione, entro l'ambito geografico di applicazione della presente disciplina, dei contenuti di cui alle lettere a) ed e), 3° comma, dello stesso articolo: sviluppo
economico e sociale, riassetto delle aree extraurbane, difesa del territorio e dell'ambiente, regimentazione delle acque, uso delle risorse; in attuazione delle direttive di cui al Titolo II, Capo II, il coordinamento è promosso entro il 31-12-1989 dalle Province che a tal fine impiegano le facoltà ad esse attribuite di specificare ed integrare gli atti regionali in materia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.74/84. Il perfezionamento degli atti di coordinamento sovracomunale avviene nei 18 mesi successivi; il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali segue i tempi e le modalità indicati nella delibera di proposta ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L.R. 74/84 e comunque non può avvenire oltre i 18 mesi; la Regione in ogni tempo utilizza i provvedimenti cautelari di cui all'art. 6 della L.R. n. 74/84 e ricorre alle prescrizioni e vincoli dell'art. 3 della stessa legge, anche in funzione di intervento sostitutivo, in carenza di coordinamento sovracomunale e di conseguenti adeguamenti comunali; ugualmente operano le Province ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 74/84.

 

4. Il coordinamento fra la presente disciplina e quella derivante dall'attuazione delle norme urbanistiche integrative della L.R. n. 74/1984, garantisce la coerenza complessiva della politica paesaggistica ed ambientale su tutto il territorio regionale, nelle aree urbane ed in quelle non urbanizzate.

 

5. Fermo restante il regime autorizzativo di cui all'art. 7 della L. 1497/39 ove questo sia vigente, la presente disciplina sostituisce quella dei vigenti piani paesaggistici di cui alla L. 1497/39, e quella degli strumenti urbanistici ad essi equiparati:

-          piano paesaggistico della Versilia, approvato con D.M. 25-7-1960, pubblicato sulla G.U. n.196/1960;

-          piano paesaggistico dell'Argentario, approvato con D.M. 18-3-1966, pubblicato sulla G.U. n. 102/1966;

-          variante al P.R.G. del Comune di Lucca, settori «E» ed «F», approvata con delibera della Giunta regionale n. 7433 del 29-7-1986, limitatamente all'efficacia di piano paesaggistico, per le finalità della L. n. 431/85.

 

6. Per le aree urbanizzate comprese nell'ambito di applicazione della presente disciplina, l'attuazione del disposto di cui all'art.1/bis della L. 431/85 - salvo quanto diversamente previsto dalle presenti norme - è limitata alla gestione del regime autorizzativo dell'art. 7 della L. n. 1497/1939 nei casi, previsti dalla legge, di modifica all'esteriore aspetto dei luoghi.

 

Art. 4 - Soggetti e livelli di competenza

1. La presente disciplina si attua attraverso tre livelli di competenza:

-          il livello regionale: tramite la gestione degli adempimenti dell'art. 1-bis della L. 431/85, quale avvio della disciplina del sistema regionale delle aree protette ai sensi dei primi due commi dell'art. 11 della L.R. n. 52/82 e succesive modificazioni; alla presente disciplina deve rapportarsi ogni piano, programma, progetto di settore di livello regionale ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 81 del DPR n.16/77, e gli atti di approvazione dei PRGC, e in genere ogni atto costituente il Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale di cui all'art. 2 della L.R. n. 74/1984;

-          il livello sovracomunale: tramite gli atti provinciali di cui all'art. 7 L.R. n. 74/84, e gli atti del coordinamento degli strumenti urbanistici comunali - a cui è affidata la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economico e sociale - quale ulteriore momento della disciplina del sistema regionale delle aree protette, in attuazione degli atti di competenza provinciale ai sensi del comma 4° dell'art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni; il coordinamento sovracomunale fornisce tra l'altro riferimento, in materia paesaggistica ed ambientale, per ogni piano, programma, progetto di settore in scala comunale;

-          il livello comunale: tramite l'adeguamento dei piani regolatori urbanistici e dei regolamenti edilizi agli indirizzi contenuti negli atti di livello regionale e sovracomunale; anche attraverso un proprio autonomo ruolo di specificazione, approfondimento e proposta nel quadro conoscitivo, previsionale e normativo riguardante le aree protette ed i beni ricadenti nel territorio di competenza.

 

2. Le Province promuovono gli atti del coordinamento sovracomunale attraverso la specificazione di quanto previsto nelle direttive di cui al successivo Titolo II, Capo II, relativamente alla gestione del quadro conoscitivo, alle azioni di tutela e di valorizzazione; tale iniziativa provinciale confluisce negli atti di coordinamento degli strumenti urbanistici comunali e costituisce l'indirizzo principale per gli stessi sotto il profilo delle tematiche ambientali e paesaggistiche.

 

3. Le Comunità montane ed i Comuni, fra loro associati, attuano l'indirizzo delle province di cui al comma precedente, tenendo conto tra l'altro delle:

-          situazioni tipologicamente e geograficamente definite secondo omogeneità e organicità di assetti paesaggistici ed ambientali, anche in più Province contermini;

-          iniziative in atto o formalizzate, in materia di assetto di aree extraurbane, nell'ambito delle competenze istituzionali proprie e del coordinamento complessivo previsto dalla L.R. n. 74/84.

 

4. Entro il perimetro del Parco delle Alpi Apuane, istituito con L.R. n. 5/85, le funzioni del coordinamento sovracomunale, ivi comprese le iniziative promozionali di cui al precedente 2° comma, sono assunte dall'organismo di gestione del Parco.

 

TITOLO II - Attuazione del piano

 

Capo I - Vincoli e prescrizioni

 

Art. 5 - Definizione delle aree di applicazione

1. I vincoli e le prescrizioni di cui al punto 3), comma 2°, dell'art. 9 della L.R. n. 52 e successive modificazioni, si applicano nelle aree perimetrale quali categorie b), e), d), dell'allegato cartografico alla presente normativa attuativa.


2. Tali aree corrispondono a situazioni tipologiche e a categorie di beni di particolare rilevanza per il loro valore naturalistico, storico, paesaggistico e ambientale, in tali aree sono tra l'altro comprese:

-          le riserve naturali istituite con Decreti Ministeriali: lett. f) delle categorie di beni di particolare interesse ambientale, 5° comma, art. 82 del D.P.R. n. 616/77;

-          le risorse ed emergenze naturalistiche, localizzazioni di interesse antropologico, paleontogico, speleologico, alpinistico, costituite in riserva naturale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 5/85: Istituzione del Parco delle Alpi Apuane;

-          le zone umide di interesse internazionale incluse nell'elenco del Decreto del Presidente della Repubblica 13-3-76 n. 448: lett. i) delle categorie di beni di particolare interesse ambientale, 5° comma, art. 82 del D.P.R. n. 616/77;

 

3. La caratterizzazione delle varie situazioni ambientali - una volta censite e perimetrale nel dettaglio - determina ai fini normativi la distinta classificazione tipologica delle aree protette nelle singole categorie b), e), d) di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni rendendo così possibile - ove opportuno - l'indicazione dei divieti, limitazioni e modalità d'uso del 3° comma dello stesso articolo.

 

Art. 6 - Contenuto ed efficacia

1. Le prescrizioni ed i vincoli operano all'interno delle aree di cui all'articolo precedente con l'efficacia e le procedure di cui all'art. 3 della L.R. n. 74/84; tali atti sono soggetti a specificazione ed integrazione da parte delle Province, secondo quanto previsto dal 4° comma, art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni, anche a seguito dell'attuazione delle direttive di cui al Capo II successivo.

 

2. Le prescrizioni ed i vincoli riguardano interventi di trasformazione, aventi incidenza sul territorio e sull'ambiente, che comportano:

-          la distruzione dell'assetto complessivo esistente nello stato di fatto e l'introduzione di nuovi assetti;

-          la conferma dell'assetto esistente nello stato di fatto e la introduzione di trasformazioni parziali al suo interno.

 

3. Costituisce documentazione per la determinazione dello stato di fatto quella di cui all'art. 2, comma 3°.

 

4. Le prescrizioni ed i vincoli operano nelle materie risultanti dai seguenti raggruppamenti:

-          l'assetto edilizio ed urbanistico: espansioni urbane, nuova edificazione (L.R. n. 10/79), interventi sul patrimonio edilizio esistente (L.R. n.10/79 e n. 59/80); e quanto non compreso nell'assetto delle aree urbanizzate;

-          l'assetto infrastrutturale: a rete - viabilità, ferrovie, elettrodotti, canalizzazioni, impianti a fune ecc. - puntuale - porti ed approdi, aereoporti, centri intermodali, impianti di telecomunicazione e di trasformazione di energia, ecc. -; ove questo non sia considerato e disciplinato nell'assetto urbanistico precedentemente richiamato e nelle aree urbanizzate;

-          l'assetto relativo all'uso delle risorse ed alla difesa del suolo; assetti colturali e vegetazionali, sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche; captazione di acque e forze endogene; movimenti di terra e trasformazione morfologiche in genere, cave e miniere, discariche e smaltimento di rifiuti, ove questi non siano considerati e disciplinati nell'assetto urbanistico precedentemente richiamato, e nelle aree urbanizzate.

 

Art. 7 - Disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici

1. La valorizzazione e la tutela delle risorse tramite interventi in materia edilizia ed urbanistica, da riferire alle specifiche caratteristiche dell'area, è affidata a varianti dei vigenti P.R.G.C, e a conseguenti piani attuativi; le varianti sono soggette tramite la presente disciplina, al coordinamento sovracomunale, alle prescrizioni, ai vincoli, alle direttive di iniziativa provinciale, a integrazione e specificazione degli atti regionali.

 

2. Nelle aree comprese entro il perimetro del parco delle Alpi Apuane la valorizzazione delle risorse naturali è perseguita attraverso i regolamenti di gestione.

 

3. Attraverso gli atti del coordinamento sovracomunale e a seguito delle prescrizioni di iniziativa provinciale è resa obbligatoria:

-          la conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene: destinazione d'uso, carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni esterne;

-          la prevenzione ed il recupero delle situazioni del degrado di cui alla L.R. n. 59/80 riguardante il degrado fisico, igienico, socio-economico, geofisico insieme a quello paesaggistico e ambientale; per tali finalità sono consentite trasformazioni all'interno degli assetti esistenti;

-          la definizione delle funzioni, delle destinazioni d'uso esclusive e degli interventi di valorizzazione delle risorse proprie dell'area che rendono ammissibili specifiche modifiche, all'interno degli assetti preesistenti o l'introduzione di nuovi assetti; di norma — questi ultimi — parziali e limitati, comunque circostanziatamente finalizzati.

 

4. L'introduzione di nuovi assetti è soggetta ai seguenti vincoli:

-          la previsione di espansioni urbane, ed in particolare di aree urbanizzate, o comunque corrispondenti a zone omogenee C, D, F, risultanti da varianti di P.R.G.C, che modificano il perimetro delle aree protette, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 3°, 4°, 5°, 6°, dell'art. 5 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni; l'atto di approvazione regionale della variante di P.R.G.C. specifica le modalità di perfezionamento degli strumenti attuativi, eventualmente conseguenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, sullo snellimento delle procedure, della L.R. n. 74/84;

-          nell'attuazione della L.R. n. 10/79, sono vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica e quelli di cui al Titolo I: nuove costruzioni, annessi agricoli, serre; salvo che per quelle destinazioni d'uso e funzioni, proprie dell'area, risultanti dagli atti di coordinamento o da prescrizioni di iniziativa provinciale;

-          è vietata l'introduzione di nuovi arredi vegetazionali, sistemazioni esterne, iscrizioni pubblicitarie, salvo che per quelle funzioni e destinazioni d'uso proprie dell'area, risultanti dagli atti di coordinamento, o da prescrizioni di iniziativa provinciale.

 

5. Le modifiche all'interno degli assetti preesistenti sono soggètte ai seguenti vincoli:

-          l'attuazione della L.R. n. 10/79 è sottoposta alle seguenti limitazioni:

-          sono vietati gli ampliamenti volumetrici di cui al Titolo II: interventi su costruzioni esistenti;

-          sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso negli interventi di cui al Titolo II, salvo quanto previsto da atti di coordinamento o da prescrizioni di iniziativa provinciale;

-          sono vietate la ristrutturazione D3 e la ristrutturazione urbanistica, così come definite dall'allegato della L.R. n. 59/80, salvo che per assetti classificati di scarso valore o valore nullo a seguito degli adempimenti di cui all'art. 1 della L.R. n.10/79 e degli artt. 5, 6, 7 della L.R. n. 59/80; sono comunque consentite tutte le altre categorie di intervento così come definite dalla L.R. n. 59/80;

-          è vietata la distruzione di risorse o memorie storiche anche se conseguente ad interventi ammissibili;

-          il riconoscimento di situazioni di fatto, non formalizzate dai vigenti strumenti urbanistici, in termini di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite varianti, compatibili con l'assetto di zona omogenea non urbana, che prescrivano il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado, con l'eventuale ricorso ai condizionamenti e limiti di cui al comma successivo; tali varianti sono soggette alle procedure di cui all'art. 9, comma 3° della L.R. n. 74/84.

 

6. Tanto per l'introduzione di nuovi assetti che per le modifiche entro assetti preesistenti, gli interventi ammissibili, saranno oggetto di limitazioni e condizionamenti da dettagliare, in sede di coordinamento sovracomunale o di prescrizioni di iniziativa provinciale, con particolare riguardo a:

-          la localizzazione: distanza da crinali, costa, acque superficiali, dominanti paesaggistiche, naturalistiche, storiche e monumentali, ecc.; riferimento a situazioni di discontinuità paesaggistica ed ambientale; compatibilità con l'uso del suolo, pendenze, stabilità di versanti, alluvionabilità, panoramicità, ecc., disponibilità di fasce di rispetto e schermature;

-          i parametri edilizi: tipologia, altezza massima, profilo della sagoma, rapporto di copertura, distanza da confini o da altre costruzioni, unità minima di intervento, ecc.;

-          l'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture: piani di colore per le tinteggiature esterne; materiali e manufatti tipo per coperture, paramenti esterni, opere ricorrenti di sistemazione esterna, ecc.;

-          le sistemazioni esterne, l'arredo vegetazionale, la segnaletica: elenchi di essenze prescritte e/o proibite; manufatti tipo per segnaletica, insegne, pubbliche affissioni, illuminazione pubblica, arredi ricorrenti, tipologie per recinzioni, pavimentazioni, impianti, ecc.

 

7. La specificazione delle limitazioni e dei condizionamenti di cui al comma precedente deve essere motivatamente finalizzata a:

-          coerenza e compatibilità fra modifiche e ristrutturazioni ammissibili ed assetto generale preesistente;

-          manutenzione e conservazione degli assetti morfologici, strutturali e tipologici;

-          recupero delle situazioni di degrado fisico, igienico, socio-economico, geofisico (art. 8 L.R. n. 59/80) e paesaggistico-ambientale.

 

8. E comunque vietato ogni intervento edilizio la cui sagoma modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima superiore a quella del rilievo.

 

9. E fatta salva la disciplina eventualmente più restrittiva relativa alle salvaguardie previste per il parco delle Alpi Apuane.

 

10. L'approvazione degli atti di coordinamento sovracomunale, degli strumenti urbanistici e loro varianti, dei piani attuativi, delle intese ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 nonché le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/1939 - in caso di interventi ammissibili, anche di recupero, con modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi - dovrà fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilità paesaggistica-ambientale da parte delle previsioni, delle norme, dei progetti in questione, tenendo conto dei caratteri dell'area protetta che ne hanno motivato l'inserimento nel sistema regionale e della sua classificazione tipologica nelle distinte categorie b), e), d).

 

11. Sono comunque consentiti gli interventi fatti salvi dalle salvaguardie di cui all'art. 17.

 

Art. 8 - Disciplina degli assetti infrastrutturali

1. E vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali, salvo che queste siano a servizio di funzioni e destinazioni d'uso proprie dell'area, ivi compresa la valorizzazione delle risorse in essa localizzate; in tale caso dovranno risultare da piani, programmi, progetti attuativi e/o di settore, particolarmente finalizzati all'assetto dell'area, alla prevenzione delle condizioni di rischio e alla eliminazione del degrado, soggetti all'approvazione regionale o risultanti dal coordinamento sovracomunale o da prescrizioni e vincoli di iniziativa provinciale, nelle riserve naturali gli atti di coordinamento sono sostituiti dai regolamenti di gestione.

 

2. Negli interventi infrastrutturali ammissibili è vietata la localizzazione di palificate, antenne, piloni, manufatti in genere, la cui sagoma si evidenzi sul profilo dei crinali o che determini alterazioni alla loro morfologia.

 

3. Sono comunque consentiti interventi di qualsiasi entità per la creazione di infrastrutture provvisorie a servizio di attività ammissibili nell'area: in tal caso i progetti dovranno contenere impegni precisi - tramite atti d'obbligo o atti convenzionali - alla risistemazione dei luoghi, in tempi e con modalità definite.

 

4. La posa in opera di tubazioni, cavi, condotte, ecc. interrati, di qualsiasi entità e qualunque funzione è consentita solo se le conseguenti modificazioni, morfologiche, vegetazionali e negli assetti idrogeologici siano temporanee; in tal caso i progetti dovranno contenere impegni precisi - tramite atti d'obbligo o atti convenzionali - alla risistemazione dei luoghi, in tempi e con modalità definite.

 

5. Negli interventi sugli assetti infrastrutturale esistenti è consentita:

-          la manutenzione, il restauro ed il risanamento, il recupero delle infrastrutture anche non direttamente al servizio dell'area su cui si localizzano, sempre nei limiti della loro classificazione funzionale;

-          la ristrutturazione e ammodernamento solo in caso di servizio dell'area;

-          l'introduzione di nuovi assetti nelle finiture, materiali, tecnologie e la modifica sostanziale di quelli preesistenti, purché imposti da normative tecniche di sicurezza e da esigenze funzionali proprie della classificazione dell'opera; la conservazione di finiture, materiali e tecnologie è comunque prescritta limitatamente ai casi ove essa sia tecnicamente possibile e paesaggisticamente giustificata;

-          la ristrutturazione e il potenziamento su direttrici di rilevanza nazionale e regionale, purché nello stesso corridoio, qualora l'attraversamento dell'area risulti indispensabile per la continuità del servizio, nella sua nuova classificazione e caratterizzazione funzionale;

-          il riconoscimento di situazioni di fatto, riguardanti infrastrutture esistenti, compatibili con l'assetto di zone omogenee non urbane, non formalizzate dai vigenti piani urbanistici in termini di localizzazione e normativa; tale riconoscimento può avvenire tramite varianti che prescrivano il  riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado, con i condizionamenti ed i limiti di cui al comma successivo; tali varianti sono soggette alle procedure di cui all'art. 9, comma 3°, della L.R. n. 74/84.

 

6. Gli atti di cui al 1° comma, dovranno contenere specifiche norme sulle modalità di progettazione realizzazione ed utilizzazione, in quanto a localizzazione degli interventi, impiego di materiali, finiture e tecnologie, arredo, sistemazione delle  aree interessate, ripristini morfologici e vegetazionali, ecc.; valgono, in quanto applicabili, le prescrizioni del 6° comma dell'art. 7, nello specifico riferimento alla coerenza da garantirsi tra gli interventi ammissibili e la situazione in atto, alla prevenzione e al recupero del degrado, alla manutenzione e conservazione degli assetti preesistenti; in particolare devono essere assicurati limiti e condizionamenti allo sviluppo delle superfici viarie impermeabilizzate, degli impianti di risalita, delle piste di sci, con riguardo alla manutenzione, nel tempo, degli assetti idrogeologici modificati.

 

7. I progetti riferiti ad interventi infrastrutturali dovranno contenere precise indicazioni sulle cave di prestito e le discariche occorrenti alla realizzazione delle opere, comprendenti impegni di ripristino e risistemazione paesaggistica ed ambientale - tramite atti convenzionali o d'obbligo - in tempi e con modalità definite, per ogni trasformazione morfologica conseguente.

 

8. Gli atti di approvazione dei regolamenti di gestione nelle riserve naturali, degli atti di coordinamento sovracomunale, delle varianti ai piani urbanistici, dei piani, programmi, progetti attuativi e di settore ivi comprese le intese ai sensi dell'art. 81del D.P.R. n. 616/77, nonché le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/1939 - in caso di  interventi con modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi - riguardanti interventi infrastrutturale ammissibili, dovranno fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilità paesaggistico-ambientale da parte delle opere previste, tenendo conto dei caratteri dell'area protetta che ne hanno motivato l'inserimento nel sistema regionale e della sua classificazione tipologica nelle distinte categorie b), e), d).

 

9. E fatta salva la disciplina eventualmente più restrittiva contenuta nelle salvaguardie previste per il parco delle Alpi Apuane.

 

10. Sono comunque consentiti gli interventi fatti salvi dalle salvaguardie di cui all'art. 17.

 

Art. 9 - Disciplina all'uso delle risorse e difesa del suolo

1. E vietata la introduzione di nuovi assetti previe trasformazioni morfologiche, ambientali e  vegetazionali - ivi comprese le cave di prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra, le opere di regimazione idraulica, le modificazioni ed assetti colturali e vegetazionali paesaggisticamente e storicamente significativi - purché queste non siano per funzioni proprie dell'area; in tal caso gli interventi non dovranno essere in zone di degrado o soggette a condizioni di rischio se non per la loro eliminazione, e risulteranno da piani, programmi e progetti attuativi e/o di settore, particolarmente finalizzati all'assetto dell'area, sottoposti all'approvazione regionale o risultanti dal coordinamento sovracomunale o da prescrizioni e vincoli di iniziativa provinciale; nelle riserve naturali gli atti di coordinamento sono sostituiti dai  regolamenti di gestione.

 

2. I piani, programmi, progetti regionali di settore, i regolamenti delle riserve naturali, gli atti del coordinamento sovracomunale anche agli effetti dell'attuazione delle iniziative regionali di settore, ivi comprese quelle riguardanti la bonifica, l'irrigazione, i bacini montani, i piani zonali agricolo-forestali, i piani decennali forestali, le prescrizioni di massima e di polizia forestale, specificano norme sulle modalità di progettazione, realizzazione e gestione in quanto a localizzazione degli interventi; impiego di essenze, materiali, manufatti, caratteristiche costruttive, tecnologie; sistemazioni unitarie, ecc., anche secondo quanto indicato al comma 6° dell'art. 7, con specifico riferimento alla coerenza da garantirsi fra interventi e situazione in atto, risistemazione e recupero del degrado, manutenzione e conservazione degli assetti preesistenti e circostanti.

 

3. Tempi e modalità di realizzazione e gestione dei progetti dovranno trovare riferimetno in specifici atti d'obbligo o atti convenzionali, con particolare riguardo per le sistemazioni ed i ripristini conseguenti ad interventi provvisori o temporanei.

 

4. In particolare gli atti di cui al 2° comma dovranno assicurare le seguenti opportunità:

-          gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono prevedere la ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale delle arginature, difese di sponda e della duna, ovvero il ripascimento artificiale, ove possibile;

-          nei complessi vegetazionali naturali gli interventi colturali devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali;

-          nelle zone caratterizzate da dissesto ed instabilità in atto o potenziale gli interventi devono preventivamente garantirne il consolidamento tramite la sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

 

5. Le situazioni di fatto riguardanti attività di cava, non formalizzate in termini di zonizzazione e normativa nei vigenti strumenti urbanistici, non possono essere oggetto di varianti ai sensi dell'art.11, comma 2, della L.R. n. 36/80 a causa dell'intervenuto interesse pubblico nella conservazione dei valori propri dell'area; si applicano gli artt. 17 e 18 della stessa legge per quanto riguarda la sistemazione ambientale al cessare delle attività a seguito di diniego di autorizzazione.

 

6. Il riconoscimento di altre situazioni di fatto, riguardanti l'uso delle risorse, non formalizzate in zonizzazioni e norme di piano, compatibili con l'assetto di zona omogenea non urbana, può avvenire tramite variante urbanistica soggetta alle procedure di cui all'art. 9, comma 3° della L.R. n. 74/84; la variante prescrive il riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado, con i limiti ed i condizionamenti atti a garantire la conservazione dei valori paesaggistici ed ambientali.

 

7. Negli interventi sugli assetti esistenti è consentito il proseguimento delle attività in atto o periodiche, nei limiti delle rispettive autorizzazioni, concessioni, convenzioni, fatti salvi i principi della risistemazione paesaggistica ed ambientale e delle garanzie di compatibilità ambientale.

 

8. In ogni caso è consentito:

-          ogni intervento di manutenzione, risistemazione, recupero, se in situazioni di degrado; in caso di risistemazione e recupero - in particolare per cave e discariche - è consentita l'introduzione di nuovi assetti idraulici, morfologici e vegetazionali rispetto a quelli originari o circostanti, se limitati nel tempo o nelle aree interessate;

-          ogni intervento di ristrutturazione, nell'ambito di trasformazioni già avvenute, solo se la destinazione è a servizio dell'area;

-          ogni intervento di ricerca archeologica, mineraria o di risorse del sottosuolo in genere, purché le opere relative non comportino definitiva alterazione paesaggistica ed ambientale; gli impegni alle risistemazioni e ai ripristini dovranno risultare da atti d'obbligo o convenzionali, riferiti a tempi e modalità definite.

 

9. Fatto salvo quanto consentito al precedente comma è comunque vietata:

-          l'introduzione, nelle ristrutturazioni ammesse, di nuovi materiali, assetti vegetazionali e morfologici e la modifica di quelli preesistenti nell'area; è comunque consentita la ristrutturazione di assetti preesistenti purché orientata alle opportunità di cui al precedente comma 4°;

-          l'utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%, salvo il mantenimento di assetti preesistenti;

-          l'alterazione morfologica dei crinali e della duna costiera;

-          la sottrazione di superficie alle zone umide, anche attraverso l'espansione delle pratiche colturali;

-          il danneggiamento e l'asportazione — se non nelle forme regolarmente autorizzate e regolamentate — di elementi geologici e mineralogici, delle specie floristiche spontanee;

-          le trasformazioni degli assetti naturalistici e paesaggistici propri dei calanchi e delle biancane, fatte salve le finalità generali della bonifica e della sistemazione idraulico-forestale.

 

10. Sono fatti salvi gli interventi considerati nei commi 8° e 12° dell'art. 82 del D.P.R. 616/77 così come integrati dalla L. n. 431/1985 e riguardanti:

-          il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia;

-          l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi e non alteri l'assetto idrogeologico del terreno.

 

11. L'approvazione dei regolamenti nelle riserve naturali, degli atti del coordinamento sovracomunale, delle varianti ai piani urbanistici, di piani, programmi e progetti, attuativi e di settore, nonché le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939, in caso di interventi ammissibili, anche di recupero, con modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi, dovranno fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilita paesistico-ambientale delle operazioni previste, tenendo conto dei caratteri dell'area protetta che ne hanno motivato l'inserimento nel sistema regionale e della sua classificazione tipologica nelle distinte categorie b), e), d).

 

12. E fatta salva la disciplina eventualmente più restrittiva contenuta nelle salvaguardie previste per il parco delle Alpi Apuane.

 

13. Sono comunque consentiti gli interventi fatti salvi dalle salvaguardie di cui all'art. 17.

 

Capo II - Direttive

 

Art. 10 - Definizione delle aree di applicazione

1. Le direttive di cui al punto 1), comma 2°, dell'art. 9 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni, si riferiscono a tutto l'ambito geografico di applicazione della presente disciplina così come definito nell'art. 1.

 

2. L'allegato alle norme di attuazione, nella cartografia in scala 1/25.000, riguarda il campo di applicazione delle direttive, limitatamente a:

-          le aree protette classificate b), e), d), corrispondenti a rilevanti valori;

-          le aree protette classificate a), corrispondenti a valori estensivi e di insieme.

 

3. In attuazione delle presenti direttive si provvede alla perimetrazione delle aree non rappresentate in cartografia riguardanti:

-          vincolo paesaggistico di cui alla L. n.1497/39;

-          le categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui al 5° e al 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77.

 

4. In particolare, le categorie di cui al 5° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 riguardano:

-          categoria a): territori costieri compresi nella fascia della profondità di 300 m., misurati in proiezione orizzontale, dalla linea di costa così come indicata nei quadranti in scala 1:25.000, allestiti dalla Regione Toscana, da tipi I.G.M. aggiornati a partire dal 1978;

-          categoria b): territori contermini ai laghi naturali ed artificiali in una fascia della profondità di 300 m. misurati in proiezione orizzontale dalla linea di massimo invaso; sono esclusi gli invasi artificiali a scopo irriguo soggetti ad escursioni stagionali, ed interrimento e destinati nel tempo a trasformarsi in briglie;

-          categoria c): letto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, se iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti  elettrici approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775, e le relative fasce di m. 150 ciascuna, misurate in proiezione orizzontale, a partire dal limite dell'alveo o dal piede esterno degli argini, quando esistenti; sono escluse le acque, e le aree relative, di cui all'elenco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95 dell'11-3-86 in attuazione dell'art. 1/quater della L. 431/1985;

-          categoria d): territori situati oltre i 1.200 m. sul livello del mare;

-          categoria e): circhi glaciali riportati nella carta geologica d'Italia in scala 1:100.000;

-          categoria f): i territori del parco delle Alpi Apuane limitatamente alla classifica di area protetta e di comparto di escavazione di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3 della L.R. n. 5/85 istitutiva;

-          categoria g): territori che, nella carta regionale dell'uso del suolo in scala 1:25.000 sono indicati come: bosco d'alto fusto di conifere, di latifoglie, misto, bosco ceduo, bosco ceduo avviato
all'alto fusto, castagneto da frutto, rimboschimento e novelleto, formazione arborea d'argine, di ripa e di golena; territori per i quali è emesso un decreto di occupazione temporanea per sistemazioni
idrauliche e forestali ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e della L.R. n. 15/1981 e successive modificazioni;

-          categoria h): territori gravati da usi civici di cui alla L. n. 1766/1927 e al R.D. n. 332/1928;

-          categoria m): territori vincolati e da vincolare come aree archeologiche ai sensi della L. 1089/1939.

 

5. Non esistono in Toscana territori riconoscibili nella categoria 1) «vulcani»; le categorie f) - limitatamente alle riserve classificate tipologicamente al punto 3) dell'art. 3 della L.R. n. 5/85 istitutiva del Parco delle Alpi Apuane - e le categorie i) - zone umide -, in quanto in aree di rilevante valore, risultano perimetrale nella classificazione tipologica b) e) d) delle aree protette di cui all'art. 5; i perimetri dei parchi della Maremma e di Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli risultano dalle rispettive leggi regionali istitutive e piani territoriali; la loro disciplina non rientra nel presente provvedimento.

 

6. Le categorie di cui al 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 si riferiscono a ville, giardini, parchi che - anche se non tutelati in base alla L. n. 1089/1939 - si distinguono per la loro non comune bellezza.

 

7. All'interno dei perimetri di cui al precedente 1° comma l'applicazione delle direttive di cui al Capo II del presente titolo, distinguerà — con successiva zonizzazione — la dominanza delle seguenti situazioni, corrispondenti a sub-sistemi delle aree protette e a beni di particolare interesse ambientale di cui al 5° e 7° comma art. 82, del D.P.R. 616/77:

-          nel sub-sistema appenninico: aree boscate e/o acque superficiali e/o fasce altimetriche superiori a 1.200 metri e/o particolare morfologia (circhi glaciali) e/o biotipi e riserve naturali;

-          nel sub-sistema costiero: fascia costiera e/o boschi e/o biotopi e riserve naturali e/o aree di interesse archeologico;

-          nel sub-sistema collinare: aree boscate e/o acque superficiali e/o biotopi e riserve naturali e/o aree archeologiche;

-          nel sub-sistema zone umide: zone umide e/o acque superficiali e/o biotopi e riserve naturali;

-          nel sub-sistema fluviale e di pianura: acque superficiali.


Art. 11 - Contenuto ed efficacia

1. Le direttive operano all'interno delle aree di cui all'articolo precedente con l'efficacia e le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 74/84, e sono destinate all'orientamento dei compiti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.

 

2. Le direttive riguardano la materia e gli aspetti di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 6.

 

3. Le direttive dettano i criteri e gli indirizzi in base ai quali le Province impostano il coordinamento sovracomunale tramite atti di gestione del quadro conoscitivo, di analisi delle specifiche situazioni e di promozione di azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse; in attuazione delle presenti direttive, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, le Province adottano gli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 74/84, entro il 31-12-1989.

 

4. Ad opera della iniziativa delle Province, conseguente alle direttive, l'approvazione degli atti di coordinamento sovracomunale, delle varianti di  PRGC, dei piani, programmi, progetti, attuativi e di settore, ivi compresi quelli riguardanti le infrastrutture a rete o puntuali, la bonifica, l'irrigazione, i piani di bacino, i piani zonali agricolo-forestali, i piani decennali forestali, le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939, dovranno fare specifico riferimento all'avvenuta verifica della compatibilità paesaggistica e ambientale degli interventi previste, tenendo conto delle categorie dei beni vincolati e dei caratteri dell'area protetta che hanno motivato l'inserimento nel sistema regionale secondo le distinte categorie a), b), e), d).

 

Art. 12 - Gestione del quadro conoscitivo

1. Nel riferimento alla competenza di cui al comma 4° dell'art. 11 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni e per il perfezionamento degli atti di cui al 4° comma dell'art. 9 della stessa legge, la Provincia provvede:

-          alla verifica dei perimetri delle aree di rilevante valore classificate b), e), d) ed alla distinzione tra le singole categorie tipologiche;

-          alla verifica dei perimetri delle aree di valore estensivo e di insieme; alla loro suddivisione nei sub-sistemi appenninico, costiero, collinare, zone umide; alla individuazione delle singole aree protette secondo unità ambientali omogenee;

-          alla verifica delle aree di vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497/39;

-          alla perimetrazione delle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77.

 

2. Mentre le categorie di beni di cui alla lettera d) del 5° comma - montagna oltre i 1.200 m. - corrispondono ad aree non soggette a variazioni nel tempo, le perimetrazioni riguardanti le altre categorie, in quanto suscettibili di modifica, devono essere sottoposte a periodica verifica:

-          categoria a): fascia costiera; per avanzamenti o arretramenti della linea di costa a seguito di variazioni negli apporti solidi o fenomeni di erosione, anche artificialmente provocati;

-          categoria b) : fasce lacuali; per nuovi invasi artificiali o per variazioni del bilancio idrico del bacino sotteso;

-          categoria e): fiumi, torrenti e corsi d'acqua; per variazioni dell'elenco di cui al R.D. n. 1775/1933 o per modifiche del corso a seguito di cause naturali o artificiali;

-          categoria e): circhi glaciali; in relazione ad intervenute ulteriori conoscenze oggi non disponibili;

-          categoria f): parchi, riserve naturali e territori di protezione esterna; a seguito di nuovi provvedimenti istitutivi, ove non se ne decida in tale sede l'appartenenza ad un differente regime normativo;

-          categoria g): boschi e foreste; per effetto di rimboschimenti o iniziative colturali a modifica  delle perimetrazioni iniziali;

-          categoria h) : università agrarie ed usi civici; per decisioni amministrative a modifica delle perimetrazioni iniziali; per intervenute ulteriori conoscenze, oggi non disponibili;

-          categoria i): zone umide; per modifiche all'elenco a seguito di decreti che attribuiscono il valore internazionale a nuove aree, ove non se ne decida l'appartenenza in tale sede ad un differente regime normativo;

-          categoria m): zone di interesse archeologico; in relazione ad intervenute ulteriori conoscenze sul patrimonio storico-archeologico e storico-testimoniale, riguardanti sia le presenze emotivamente ritenute esistenti in siti o zone anche vaste, sia le preesistenze che hanno condizionato nel tempo l'assetto dell'area.

 

3. La verifica delle perimetrazioni riguardanti le categorie di beni di cui al 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 - ville, giardini, parchi di non comune bellezza - avviene nel quadro del censimento e catalogazione di beni culturali nel territorio extraurbano e deve comprendere le aree circostanti che costituiscono il paesaggio agrario storicamente e visivamente connesso con il bene da tutelare; nella stessa sede e con le stesse modalità ha luogo il riconoscimento dei beni storico-archeologici (complessi archeologici, siti di concentrazione di materiali archeologici, strutture centuriate ed elementi di centuriazione ecc.) e dei beni storico-testimoniali (architetture tipiche, fortificazioni,ponti, argini, canali, manufatti idraulici, mulini, cartiere, gualchiere, ecc) di cui alla categoria m) del precedente comma.

 

4. Le perimetrazioni vengono eseguite secondo le «Istruzioni tecniche per la formazione degli strumenti urbanistici generali - art. 5 L.R. n. 74/1984» approvate con deliberazione della Giunta Regionale 16-6-1986 n. 5633; Sezione 1) dell'inquadramento territoriale sovracomunale; relazione e cartografia: parte 1) delle conoscenze.

 

5. Le perimetrazioni verificano la zonizzazione della carta dell'uso del suolo della Regione Toscana  in scala 1:25.000 utilizzando le unità di rilevamento ivi riportate ed evidenziando le eventuali variazioni accertate;

 

6. La gestione del quadro conoscitivo è comprensiva; oltre che del riconoscimento della presenza e consistenza di beni e risorse, anche dell'analisi e del giudizio sul loro stato di conservazione: degrado, squilibrio, dissesto, rischio di crisi ambientale, usi impropri, sottoutilizzazione e abbandono, sovrautilizzazione e distruzione, costituiscono aspetti da sottoporre a periodico controllo e verifica.

 

7. Devono in particolare costituire oggetto di analisi, in funzione della gestione del sistema regionale delle aree protette e delle particolari categorie di beni di cui al 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77:

-          gli assetti insediativi ed infrastrutturali in zone agricole e forestali ed in generale i rapporti tra zone urbane e zone extraurbane;

-          l'assetto idrogeologico, con evidenza per i fenomeni di instabilità dei versanti;

-          la dinamica degli assetti costieri e dei corsi d'acqua;

-          lo stato di inquinamento delle acque superficiali e profonde, del suolo, dell'aria;

-          lo stato di conservazione degli assetti forestali e colturali costituenti tipicità paesaggistica ed ambientale;

-          le trasformazioni morfologiche collegate alle pratiche colturali, all'escavazione e asportazione di materiali;

-          lo stato di conservazione e la funzionalità delle pertinenze fluviali e delle aree a rischio idraulico.

 

8. A seguito delle analisi di cui al comma precedente in caso di situazioni di fatto - cave, miniere, discariche ed impianti di smaltimento di rifiuti, imipianti di acquacoltura o non collegati alla conduzione dei fondi agricoli, campeggi, insediamenti turistici ecc. - che determinano assetti impropri per la loro collocazione in area extraurbana, senza adeguato riscontro nello strumento urbanistico, in termini di zonizzazione e di normativa, la Provincia, direttamente con apposita prescrizione ai sensi dell'ari. 7 della L.R. n. 74/84, o tramite gli indirizzi di cui ai successivi art. 13 e 14, promuove l'adeguamento della strumentazione di piano; la variante urbanistica può consentire alternativamente:

-          la modifica dei perimetri dell'area protetta: con le procedure di cui all'ari. 5, commi 5° e 6°, della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;

-          la sistemazione degli assetti esistenti o il recupero dell'eventuale situazione di degrado, con i condizionamenti e le limitazioni d'uso atte a garantire la conservazione dei valori paesaggistici ed ambientali; con le procedure di cui all'ari. 9, comma 3°, della L.R. n. 74/84.

 

9. La gestione del quadro conoscitivo deve costituire occasione di verifica sulla funzionalità dei perimetri individuati ai sensi e per gli effetti del R.D.L. n. 3267/1923 e della L. n. 1497/1939 al fine della eventuale modifica o rimozione dei vincoli relativi, nonché degli usi civici e università agrarie. La modifica o rimozione dei perimetri segue le procedure di cui alla specifica legislazione vigente.

 

10. Gli atti di perimetrazione e analisi sulla  consistenza e stato di conservazione di beni e risorse costituiscono documentazione preliminare ed integrante agli effetti delle iniziative di coordinamento sovracomunale.

 

Art. 13 - Direttive di tutela

1. Al fine di conseguire finalità di tutela tramite l'azione di coordinamento sovracomunale e l'adeguamento di ogni strumento di pianificazione, programmazione e progetto riferito al sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di cui al 5° e 7° comma dell'ari, 82 del D.P.R. n. 616/77; la Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, provvede alla definizione di:

a)      indirizzi principali relativi alle azioni di salvaguardia dei corpi idrici, delle zone umide, dei  bacini idraulici tramite opere di manutenzione e sistemazione a fini protettivi, produttivi, ricreativi;

b)      indirizzi principali relativi alle azioni di difesa del suolo in genere e della costa, in particolare, tramite opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e dell'erosione, con manutenzione e sistemazioni a fini protettivi, produttivi, ricreativi;

c)      criteri ed indirizzi su limitazioni, condizionamenti, modalità attuative e gestionali da imporre alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche ammissibili, in quanto a:

-          localizzazione: distanze di rispetto, fasce di protezione, schermature, corridoi infrastrutturali, zonizzazioni, punti panoramici e di belvedere, ecc.;

-          parametri edilizi ed urbanistici: altezze massime, profili regolatori della sagoma, distanze da confini, indici volumetrici, rapporti di copertura, carico insediativo, destinazione d'uso, ecc;

-          impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, opere di finitura, ecc.;

-          sistemazioni vegetazionali, opere di arredo, insegne, cartellonistica e segnaletica, illuminazioni, pavimentazioni, recinzioni, ecc.;

d)      indirizzi principali relativi alle azioni per la conservazione e salvaguardia del patrimonio boschivo e colturale tramite manutenzione e sistemazioni a fini protettivi, produttivi, ricreativi;

e)      criteri ed indirizzi per il controllo delle trasformazioni morfologiche tramite limitazioni, condizionamenti e modalità di esercizio dello sfruttamento delle risorse e dell'uso del suolo, comprensive degli aspetti di risistemazione, in riferimento alle varie situazioni ambientali e tipologiche: montagna, collina, pianura, zone umide;

f)        criteri ed indirizzi per la circostanziata applicazione nelle aree classificate tipologicamente b) e) d) di divieti, limitazioni e modalità d'uso di cui all'ari. 10, comma 3°, della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni;

g) criteri ed indirizzi per la definizione degli indennizzi e contributi di cui all'ari. 9, comma 2°, punto 5) della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai divieti, limitazioni e modalità d'uso di cui al presente comma, lett. f).

 

Art. 14 - Direttive di valorizzazione

1. Al fine di conseguire finalità di valorizzazione tramite l'azione di coordinamento sovracomunale e l'adeguamento di ogni strumento di pianificazione, programmazione e progetto riferito al sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di cui al 5° e 7° comma dell'ari. 82 del D.P.R. n. 616/77, la Provincia, secondo quanto previsto dall'ari. 4, comma 2°, provvede alla definizione di indirizzi principali relativi a:

a)      la promozione e conservazione di destinazioni d'uso esclusive ed ottimali coerenti con la tutela ed il corretto uso delle risorse e dei beni, finalizzate allo sviluppo delle funzioni proprie dell'area;

b)      il recupero e la piena utilizzazione del patrimonio insediativo edilizio ed infrastrutturale in area extraurbana, con l'impiego e la specificazione degli strumenti normativi di piano e di progetto previsti dalle L.R. n. 10/79 e 59/80 in rapporto alle diverse classificazioni delle categorie di beni e situazioni tipologiche da tutelare;

c)      il recupero ed il risanamento di situazioni di degrado igienico sanitario e dissesto di particolari localizzazioni: fascia costiera, corpi idrici, collina, ecc. erosione, inquinamento, frane, frazionamento fondiario ecc.;

d)      il recupero e la risistemazione di cave e discariche con destinazione d'uso finale per utilizzazioni produttive e ricreative;

e)      l'apertura di percorsi escursionistici e circuiti turistici per l'accessibilità e la frequentazione delle aree protette in genere e del patrimonio storico-artistico in particolare;

f)        la creazione di strutture per il turismo naturalistico e rurale, l'agriturismo, la pratica sportiva, la didattica naturalistica, la ricerca scientifica, il sistema museale riguardante la cultura materiale, la civiltà contadina, le tradizioni popolari, ecc.;

g)      la promozione di iniziative e progetti speciali per:

-          la formazione di strutture organizzative e gestionali particolari, quali parchi agrari, parchi archeologici, parchi mineralogici, parchi fluviali, parchi periurbani, parchi speleologici, ecc.;

-          il recupero di particolari connotazioni nel patrimonio storico-monumentale, per aree, per tipologie, per sistemi: corti, ville, castelli, bonifica, collegamenti e percorsi storici, miniere, opere idrauliche, edilizia rurale, edilizia religiosa, edilizia militare, archeologia industriale, ecc.;

-          la formazione di strutture per la produzione e commercializzazione di prodotti tipici e per la promozione dell'agricoltura biologica.

 

CAPO III - Salvaguardie

 

Art. 15 - Definizione delle aree di applicazione

1. Le salvaguardie di cui al punto 2), comma 2°, dell'ari. 9 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni si riferiscono allo stesso ambito geografico di applicazione delle direttive di cui all'art. 10, con
esclusione delle aree interessate dal Capo I del presente titolo.

 

Art. 16 - Contenuto ed efficacia delle salvaguardie

1. Le salvaguardie operano all'interno delle aree di cui all'articolo precedente fino all'approvazione degli atti settoriali, di competenza sovracomunale che facciano esplicito riferimento all'attuazione delle direttive di cui al Capo II o dimostrino di non essere di pregiudizio o in contrasto con esse; in materia edilizia ed urbanistica le salvaguardie ope-rano fino all'approvazione delle varianti ai PRGC
di adeguamento agli atti di coordinamento sovracomunale.

 

2. Nell'ambito della disciplina degli assetti edi-lizi ed urbanistici è vietato:

-          la ristrutturazione urbanistica fuori dalle aree urbanizzate;

-          gli ampliamenti volumetrici di cui al titolo II della L.R. n. 10/79 salvo che per gli edifici di scarso valore o valore nullo a seguito di classificazione in adempimento dell'ari. 1 della L.R. n. 10/79 e degli artt. 5, 6, 7 della L.R. n. 59/80;

-          la nuova edificazione di cui al titolo I della L.R. n. 10/79;

-          le trasformazioni di zone omogenee non urbanizzate in zone urbane e comunque le espansioni urbane, nelle aree interessate da categorie di beni di cui al comma 5° dell'ari. 82, D.P.R. n. 616/1977, fuori del sistema regionale delle aree protette, in variante alle previsioni dei vigenti PRGC;

-          la realizzazione degli impianti per acquacoltura di cui al 5° comma, art. 7, della L.R. n. 48/84, e successiva modifica, senza il procedimento di variante urbanistica.

 

3. Nell'ambito della disciplina degli assetti infrastrutturali, in caso di variante urbanistica per nuovi interventi e per interventi di ristrutturazione o ammodernamento, anche con parziali cambiamenti di tracciato, in caso di infrastrutture a rete, non si da luogo allo snellimento delle procedure di cui all'art. 10 della L.R. n. 74/84; si applica il procedimento ordinario di cui al comma 2° dello stesso articolo comprensivo delle verifiche di compatibilità paesaggistica ed ambientale.

 

4. Nell'ambito della disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo la risistemazione e la ristrutturazione di assetti preesistenti che richiede variante urbanistica è soggetta ad approvazione regionale, anche in caso di opere pubbliche che potrebbero dar luogo allo snellimento di procedure previsto dall'ari. 10 della L.R. n. 74/84; si applica il procedimento ordinario di cui al 2° comma dello stesso articolo comprensivo delle verifiche di compatibilità paesaggistico-ambientale.

 

Art. 17 - Iniziative ed interventi fatti salvi

1. E fatta salva l'iniziativa dei Comuni per quanto riguarda le specifiche varianti al PRGC di  cui all'art. 1 della L.R. n. 10/79 e agli art. 5, 6, 7 della L.R. n. 59/80.

 

2. Nell'ambito della disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici sono comunque consentiti gli interventi relativi a:

-          il recupero del degrado finalizzato al ripristino di assetti preesistenti, ove questi siano documentabili con riferimenti precisi;

-          le opere necessarie alla protezione civile, rifugi e posti di vigilanza e di soccorso;

-          impianti tecnici di modesta entità quali cabine di decompressione per gas, stazioni di trasformazione, pozzi, derivazioni di acque superficiali e simili.

 

3. Nell'ambito della disciplina degli assetti infrastrutturali sono comunque consentiti gli interventi relativi a:

-          i percorsi fuori strada per mezzi motorizzati strettamente necessari alle attività agro-silvo-pastorali, all'approvvigionamento di rifugi e posti di soccorso, di abitazioni non altrimenti raggiungibili,
all'esecuzione di opere pubbliche, alle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile;

-          gli impianti a rete o puntuali, per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di interesse locale;

-          le infrastrutture tecniche per la protezione civile e di difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili;

-          la viabilità poderale con caratteristica e dimensione strettamente funzionale alla conduzione del fondo;

-          le piste di servizio, i serbatoi di riserva d'acqua e le infrastrutture di prevenzione e spegnimento degli incendi.

 

4. Nell'ambito della disciplina dell'uso delle risorse e della difesa del suolo sono comunque consentiti gli interventi relativi a:

-          opere di protezione civile e rese necessarie a seguito di calamità naturali;

-          le opere di difesa del suolo e di difesa idraulica ed idrogeologica;

-          l'ordinaria utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, comprensiva delle tradizionali rotazioni colturali;

-          la normale attività selvicolturale, comprensiva dei tagli colturali e di produzione nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco nei limiti di legge e delle vigenti prescrizioni specifiche.

 

5. E fatta salva la zonizzazione e la normativa del Parco delle Alpi Apuane istituito con L.R. n. 5/85 per quanto attiene lo sfruttamento delle risorse lapidee di cui agli articoli 3 e 6 della citata legge.

 

6. Fermo restando che l'escavazione di materiali litoidi negli invasi ed alvei di piena ordinaria di laghi e corsi d'acqua è sempre comunque vietata, se non particolarmente finalizzata all'attuazione dei programmi e progetti per la sicurezza e la stabilità dell'assetto idraulico, le seguenti tipologie di intervento sono da considerare fra quelle per le quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 e sono comunque sempre e dovunque consentite:

-          ripristino di sezioni idrauliche preesistenti, per reintegrare la loro funzionalità venuta meno per effetto di interramenti, cedimenti di sponda, erosioni, crescita di vegetazione in alveo o altre circostanze che creino pregiudizio allo scorrimento delle acque;

-          manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento di opere idrauliche esistenti, con tipologie, forme e materiali analoghi a quelli già in opera o che comunque non alterino lo stato esteriore dei luoghi;

-          interventi di sottofondazione delle opere idrauliche esistenti;

-          interventi di difesa, al piede delle opere  idrauliche esistenti, che per funzione e collocamento sono destinate a restare sommerse secondo il normale livello delle acque;

-          opere provvisorie e temporanee, destinate a successiva demolizione, per interventi di urgenza o di somma urgenza o per eseguire le opere precedentemente individuate;

-          opere da iniziare ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, anche nel caso modifichino l'esteriore aspetto dei luoghi, salvo acquisire successivamente la necessaria autorizzazione in sede di approvazione del progetto definitivo.

L'approvazione degli atti riguardanti le iniziati-ve e gli interventi fatti salvi dal presente articolo deve fare riferimento all'avvenuta verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere previste, tenendo conto dei caratteri delle aree protette e dei vincoli esistenti; è comunque vigente il regime autorizzativo di cui all'art. 7 della L. n.1497/39 nei casi previsti dalla legge.

 

7. Ai sensi dell'ari. 21 della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni sono fatte salve le normative speciali statali attinenti alle opere pubbliche, le iniziative comunque correlate all'applicazione di norme statali e le funzioni relative alla difesa nazionale; i procedimenti della Regione per la intesa con lo Stato previsti dal D.P.R. 616/77 devono fare specifico riferimento all'avvenuta verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere previste, tenendo conto dei caratteri dell'area protetta e dei vincoli esistenti.

 

Art. 18 - Controllo regionale sugli strumenti urbanistici attuativi

1. Non si applica lo snellimento delle procedure di cui all'art. 12 della L.R. n. 74/84 per i piani attuativi in aree di espansione urbana che rientrano nel vincolo di cui all'art. 1 della legge n. 431/85 in quanto zone omogenee C e D non comprese nella previsione dei programmi pluriennali di attuazione vigenti all'entrata della legge stessa.

 

2. L'approvazione regionale dei piani attuativi di cui al comma precedente deve accertare la coerenza delle previsioni e delle norme tecniche con le finalità di valorizzazione e tutela delle particolari categorie di beni che hanno motivato l'estensione del vincolo paesaggistico nella zona omogenea di P.R.G.C.

 

TITOLO III - Disposizioni finali

 

Art. 19 Adeguamento dell'ambito di applicazione della disciplina

1. La presente disciplina si estende alle aree riguardanti situazioni tipologiche e categorie di beni la cui rilevanza paesaggistica ed ambientale è da definire e perimetrare nel corso della gestione del sistema regionale delle aree protette; tali aree risulteranno da:

-          l'integrazione del sistema - tramite modifica dei perimetri o nuove perimetrazioni - con le procedure di cui alla L.R. n. 52/1982 e successive modificazioni, a seguito di intervenute conoscenze e valutazioni; anche in riferimento alla gestione della legge n. 1497/39;

-          la modifica della classificazione tipologica interna delle aree protette nelle categorie a), b), e), d) di cui all'art. 10 della L.R. n. 52/82, a seguito delle operazioni di censimento e zonizzazione previste dall'ari. 9 della stessa legge, ed a seguito della verifica nel tempo delle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui ai commi 5° e 7° dell'ari. 82 del D.P.R. n. 616/1977.

 

2. Nuove perimetrazioni di aree protette possono aver luogo anche a seguito di specifici progetti per il ripristino o la creazione di particolari assetti paesaggistici ed ambientali la cui rilevanza risulti dalle finalità di superamento dell'originaria situazione di rischio o di degrado.

 

3. Per le aree di cui al 1° comma, contestualmente all'approvazione delle nuove perimetrazioni o zonizzazioni, può essere motivatamente adeguata la disciplina vigente tramite i vincoli e le prescrizioni, le direttive e le salvaguardie di cui al Capo I e al Capo II della presente disciplina.

 

4. La modifica degli elenchi di cui alla legge n. 1497/39 e la verifica nel tempo delle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui ai commi 5° e 7° dell'ari. 82 del D.P.R. n. 616/1977, riguardanti perimetri esterni al sistema regionale delle aree protette, comporta comunque l'attuazione del disposto di cui all'art. I/bis della legge n. 431/85 tramite il regime autorizzativo dell'ari. 7 della legge n.  1497/1939, nei casi, previsti dalla legge, di modifica all'esteriore aspetto dei luoghi.

 

5. Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti non collegati alla conduzione del fondo agricolo, di cui al 3° comma, art. 4, della L.R. n. 10/79, ivi compresi quelli per l'acquacoltura, a seguito della determinazione della zona omogenea di piano di appartenza, in sede di variante urbanistica, viene decisa l'eventuale esclusione dell'area di pertinenza dall'ambito di applicazione della presente disciplina, anche in funzione del grado di infrastrutturazione necessario all'impianto; si seguano le procedure di cui all'art. 5, commi 5° e 6°, della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.
Resta fermo il regime autorizzativo di cui all'art. 7 della L. n. 1497/39, ove questo sia vigente.

 

6. L'approvazione degli atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale, di cui all'art. 2 della L.R. n. 74/84, riguardanti piani, programmi, progetti di settore incompatibili con l'assetto del sistema regionale delle aree protette, nella classificazione dei suoi valori, ne determina la riduzione del perimetro ai sensi dell'ari. 5, 3° comma, della L.R. n. 52/82 e successive modificazioni.

 

Art. 20 - Indirizzo e coordinamento regionale

1. In attuazione della presente disciplina la Regione opera la promozione e l'indirizzo del coordinamento sovracomunale, anche attraverso iniziative progettuali di area vasta, quali atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale; nell'ambito di tale azione trova particolare riferimento il necessario raccordo tra l'assetto del sistema regionale delle aree protette, e l'assetto paesaggistico ed ambientale del restante territorio extraurbano e delle aree urbanizzate.

 

2. A specificazione delle direttive di cui al Capo II ed in riferimento alle aree del sub-sistema appenninico (art. 10, comma 7), la Regione Toscana si coordina con le Regioni contermini nello specifico degli assetti riguardanti omogeneità tipologiche dei beni interessanti territori estesi oltre l'ambito amministrativo di competenza.

 

Art. 21 - Raccordo tra ambito geografico di applicazione della presente disciplina e assetti esterni

1. Attraverso i provvedimenti cautelari, le prescrizioni e vincoli a carico della Regione e delle Province di cui agli artt. 3, 6, 7 della L.R. n.74/84, sono sottoposti a verifica e controllo gli assetti territoriali, paesaggistici ed ambientali che, anche se esterni al sistema regionale della aree protette e alle aree corrispondenti al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 e alle categorie di beni del 5° e 7° comma dell'art. 82 del D.P.R. 616/1977, hanno con esse connessione comunque funzionale.

 

2. Tale controllo è finalizzato a prevenire, ridurre o compensare interazioni che possano risultare negative nei confronti della conservazione e valorizzazione delle risorse.

 

3. Il coordinamento sovracomunale, la revisione dei P.R.G.C. in generale, ed in particolare quella prioritaria conseguente alle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 74/84, modificato con L.R. n. 24/87, tiene conto degli assetti di cui al 1° comma risultanti dall'individuazione dei sistemi ambientali Cap. 3, Parte 1, Sezione 1 delle Istruzioni Tecniche per la formazione degli strumenti urbanistici generali, approvate con delib. G.R. n.5633/1986.


Art. 22 - Applicazione del regolamento C. E. E. n. 797/85 e successive modificazioni

1. Le aree oggetto della presente disciplina sono  dichiarate zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente, delle risorse naturali, del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, anche ai fini dell'incentivazione di assetti produttivi agricolo-forestali che ne conservino e migliorino la condizione.

 

2. La dichiarazione di cui al comma precedente vale ai sensi e per gli effetti di cui al titolo V del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 12-3-85 n. 797, modificato dal regolamento 15-6-1987  n. 1760, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e di cui alle delibere consiliari della Regione Toscana n. 223/86 e n. 1/87, attuative del predetto regolamento.

 

Art. 23 - Progetti speciali con valenza paesaggistica ed ambientale

1. In attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela proprie della presente disciplina, la Regione promuove azioni progettuali nelle aree protette sottoposte ad elavato rischio di crisi ambientale o caratterizzate da squilibrio o dissesto ambientale.

 

2. Tali progetti ammissibili prioritariamente al contributo pubblico ai sensi delle disposizioni finanziarie regionali e statali in materia, possono riguardare i seguenti aspetti:

l'adeguamento degli strumenti di pianificazione generali e attuativi;

-          il ripristino o la creazione di specifici assetti ambientali;

-          il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

-          la difesa del suolo;

-          la manutenzione, sistemazione e risanamento dei corpi idrici;

-          il sostegno all'attività agro-silvo-pastorale;

-          la promozione di attività turistiche con specifico contenuto sociale e culturale; l'agriturismo; il turismo escursionistico e naturalistico.

 

Art. 24 - Istituzione di parchi e riserve

1. Ai sensi del titolo III della L.R. n. 52/82 e  successive modificazioni, nell'ambito del sistema regionale delle aree protette, la Regione istituisce con apposite leggi i parchi e le riserve, quali forme di gestione straordinaria, al fine del raggiungimento di predeterminati obiettivi di valorizzazione e tutela di risorse in particolare localizzazione, predisponendo all'occasione adeguati strumenti finanziari ed organizzativi.

 

2. L'atto istitutivo definisce il rapporto tra la presente disciplina e quella dell'area interessata dal parco o dalla riserva.