D.C.R.T. 21 Giugno 1994 - N. 230
Provvedimenti sul
rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4
della L.R.
74/84 «Adozione di prescrizione e vincoli. Approvazione di direttive».
(Pubbl. B. U. R. T.
del 06.07.1994 – Suppl. Straord.)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 11540 del
13-12-1993, immediatamente eseguibile, con la quale sono state sospese per tre
mesi trasformazioni di destinazione d'uso e costruzione su aree pubbliche o
private, ai sensi dell'art.6 della L.R. 74/84, per le aree a rischio di inondazione
e ristagno comprese nei Comuni che risultavano aver subito inondazioni negli
anni 1991, 1992, 1993, il cui elenco è stato allegato alla deliberazione
stessa, sospendendo il rilascio di autorizzazioni e concessioni in prossimità
di corsi d'acqua per l'intero territorio regionale, riservandosi inoltre e di
trasmettere al Consiglio Regionale una proposta di vincoli e prescrizioni ai
sensi dell'art. 3 della L.R 31-12-1984, n. 74 per la
tutela degli interessi; pubblici in materia di difesa del suolo al fine di
prevenire fenomeni alluvionali e di ristagno con riferimento all'intero
territorio regionale sottoposto a tali fenomeni;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n 11832
del 20-12-1993, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato applicato lo stesso tipo di provvedimento di cui al punto precedente
anche per il Comune di Siena, in seguito
ad integrazione del precedente elenco da parte del Dipartimento Ambiente;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 90
dell'8-3-1994 con la quale si proroga di tre mesi il periodo di sospensione
degli interventi definito con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra
citate e si impegna la Giunta a presentare entro il 22
marzo 1994 una proposta di deliberazione consiliare per l'adozione di vincoli e
prescrizioni e per l'approvazione di eventuali direttive in materia di difesa
del suolo e prevenzione di fenomeni di inondazione e ristagno per l'intero
territorio interessato, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R.
31-12-1984, n. 74;
Vista la proposta di «Prescrizioni, vincoli e direttive sul
rischio idraulico» elaborata dalla Giunta Regionale e costituita dai seguenti
elaborati:
- testo normativo delle prescrizioni, dei vincoli e delle
prevenzioni sul rischio idraulico composto da sette
articoli con allegati:
1. elenco dei corsi d'acqua
principali ai fini del corretto assetto idraulico, redatto dal Dipartimento
Ambiente;
2. schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «A2» soggetti a
prescrizioni e vincoli;
3. schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «B» soggetti a
direttive;
Visto il parere favorevole espresso
dalla Commissione Regionale Tecnico-Amministrativa, Sezione Urbanistica e Beni
Ambientali nella seduta del 16-3-1994;
Dato atto che la proposta di cui sopra non contiene il
riferimento alle aree effettivamente inondate negli anni 1991, 1992, 1993
contenuto nei provvedimenti cautelari di cui alle deliberazioni della Giunta
Regionale sopra citate perché tende a considerare l'intero territorio regionale
soggetto a rischio idraulico;
Dato atto che la proposta di cui sopra recepisce
le indicazioni di cui ai punti 8 e 9 della deliberazione della Giunta Regionale
n. 11540 del 13-12-1993 sui contenuti fondamentali delle prescrizioni e dei
vincoli, individuando altresì direttive allo scopo di orientare e coordinare
l'attività urbanistica nel territorio regionale e stabilendo che entro un anno
vengano emanate direttive definitive da elaborarsi con la partecipazione delle
Province alle quali la L. 8-6-1990 n. 142,
attribuisce specifici compiti di programmazione in materia;
Vista la cartografia in scala 1:25000
sulle aree sottoposte a rischio idraulico redatta dal Dipartimento Ambiente
utilizzata per individuare i corsi d'acqua principali ai fini del corretto
assetto idraulico, riportati nell'allegato elenco;
Ritenuto di condividere la proposta della Giunta regionale
così articolata:
1. adozione di prescrizioni e vincoli definiti
come segue nel testo normativo allegato:
-
definizione: art. 1 comma 1 punti 1.1. e 1.2;
-
ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli: art. 2;
-
prescrizioni e vincoli: art. 3;
-
disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli: art. 4;
2. approvazione di direttive definite come segue nel
testo normativo allegato:
-
definizione: art. 1 comma 1 punto 1.3,
-
ambiti di applicazione delle direttive: art. 5;
-
direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di
strumenti urbanistici generali vigenti: art. 6;
-
direttive per la formazione degli strumenti urbanistici generali e
loro varianti: art. 7;
Dato atto che sono state effettuate
le consultazioni prescritte all'art. 3, comma 3 e all'ari. 4,
comma 3 della L.R. 31-12-84, n. 74;
Riscontrato che ricorrono motivi di urgenza
in quanto le prescrizioni, i vincoli e le direttive in esame devono essere
pubblicate prima che abbia termine il periodo di sospensione definito dalla
deliberazione del Consiglio Regionale n. 90/1994 citata in precedenza, per
consentire continuità tra l'attuazione delle norme di sospensione già approvate
e l'applicazione delle norme di salvaguardia per le prescrizioni e i vincoli
oggetto di adozione;
DELIBERA
1. di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della L.R. 31-12-1984, n. 74 relativamente
a prescrizioni, vincoli e direttive sul rischio idraulico definite
nell'allegato testo normativo e relativi allegati che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 3 della L.R 31-12-1984, n. 74, le
prescrizioni e in vincoli sul rischio idraulico definiti come segue sul testo
normativo allegato:
-
definizione: art. 1, comma1, punti 1.1. e 1.2;
-
ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli: art. 2;
-
prescrizioni e vincoli: art. 3;
-
disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli: art. 4;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31-2-1984, n. 74, le
direttive sul rischio idraulico definite come segue nel testo normativo
allegato:
-
definizione: art. 1, comma 1, punto 1.3
-
ambiti di applicazione delle direttive: art.5;
-
direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di
strumenti urbanistici generali vigenti: art. 6;
-
direttive per la formazione di strumenti urbanistici generali e loro
varianti: art. 7.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana;
5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, per la parte relativa all'adozione
delle prescrizioni e dei vincoli, si applicano le misure di salvaguardia di cui
alla Legge 3-11-1952, n. 1902 e successive modificazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni della
Toscana perché provvedano entro cinque giorni, al deposito e ai conseguenti
adempimenti previsti dal quinto e sesto comma dell'art. 3 della L.R. 31-12-1984, n. 74, con
riferimento all'adozione delle prescrizioni e dei vincoli di cui al precedente
punto 2;
7. di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile per i motivi di cui all'ultimo capoverso della parte
narrativa.
IL CONSIGLIO APPROVA
con la maggioranza prevista dall'alt. 15
dello Statuto. Il Presidente propone l'immediata esecutività della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 62 del 1953.
IL CONSIGLIO APPROVA
l'immediata esecutività della
deliberazione con la maggioranza prevista dall'ari. 49 della Legge n. 62 del
1953.
PRESCRIZIONI, VINCOLI E
DIRETTIVE SUL RISCHIO IDRAULICO
Indice
Art. 1 Contenuti generali
Art. 2
Ambiti di applicazione delle prescrizioni e
vincoli
Art. 3
Prescrizioni e vincoli
Art. 4
Disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli
Art. 5
Ambiti di applicazione delle direttive
Art. 6 Direttive per la formazione dei piani
urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti
Art. 7 Direttive per la formazione degli strumenti
urbanistici generali e loro varianti
Allegati
n 1: Elenco dei corsi d'acqua
principali ai fini del corretto assetto idraulico;
n. 2: Schema grafico esplicativo degli
ambiti «Al» e «A2» soggetti a prescrizioni e vincoli.
n. 3: Schema grafico esplicativo degli ambiti «Al» e «B»
soggetti a direttive.
PRESCRIZIONI, VINCOLI E DIRETTIVE SUL RISCHIO IDRAULICO
Art. 1 - Contenuti Generali
1. Le presenti norme
hanno per obiettivo la tutela degli interessi pubblici in materia di rischio
idraulico con particolare riferimento alla prevenzione dei danni provocati da
fenomeni di esondazione e ristagno; esse si articolano
in:
1.1. Prescrizioni e vincoli
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31-12-1984 n. 74 da
applicarsi per la progettazione e realizzazione di interventi
soggetti a:
-
concessione edilizia;
-
autorizzazione all'esercizio
dell'attività estrattiva;
-
decreto di approvazione di accordi di programma ai sensi dell'art.
27 della Legge 8-6-1990 n.142.
-
deliberazione di approvazione della Giunta Regionale e della Provincia in
attuazione dell'art. __
bis del D.L. 31-8-1987 n. 361 convertito con modifiche in legge 29-10-1987 n.
441.
1.2. La Regione, ai fini delle verifiche di conformità urbanistica
relative alle opere dello Stato, si uniforma alle norme attuative del
precedente punto, contenute nei seguenti articoli 2, 3 e 4
1.3. Direttive ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 31-12-1984
n. 74 per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti
urbanistici, con particolare riferimento alla redazione di piani attuativi ancorché conformi agli S.U. generali vigenti
e di varianti agli S.U. generali.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana delle prescrizioni dei vincoli e delle
direttive di cui sopra cessano di applicarsi le disposizioni contenute nelle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 11540 del 13-12-1993 e n. 11832 del
20-12-1993.
3. Le presenti norme non sostituiscono eventuali norme più
restrittive vigenti.
Art. 2 - Ambiti
di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli, ferme restando le norme che si
applicano nell'intero territorio regionale, si definiscono i seguenti ambiti:
1.1. L'ambito denominato «A1», definito «di assoluta
protezione del corso d'acqua», che corrisponde agli alvei, alle golene, agli
argini dei corsi d'acqua di cui all'allegato elenco n. 1 nonché alle aree
comprese nelle due fasce della larghezza di ml.10
adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno
dell'argine o, in mancanza, dal
ciglio di sponda.
1.2. Ulteriore ambito denominato «A2»,
di «tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione», da applicarsi ai
corsi d'acqua di cui all'allegato elenco che hanno larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti,
fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce
immediatamente esterne all'ambito «Al» che hanno
larghezza pari alla larghezza del corso d'acqua definita come sopra, con un
massimo di ml. 100 (vedere schema allegato n. 2).
Art. 3 -
Prescrizioni e Vincoli
1. AMBITO «A1»
All'interno dell'ambito definito «A1» al precedente art. 2
non è consentito il rilascio o l'adozione
degli atti elencati al punto 1.1. dell'art.
1 relativamente a nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e a
trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private, ancorché previste
dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi
trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di
infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione
che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico
relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si
consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
2. AMBITO «A2» - INTERVENTI AMMESSI
All'interno dell'ambito definito «A2» al precedente art. 2 è consentito
il rilascio o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell'art. 1 per i
seguenti interventi:
2.1. Tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale
all'interno delle zone omogenee A, B, D non soggetta a piano urbanistico
attuativo, F destinata a parco nonché le relative
opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere.
2.2. Gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a piano urbanistico attuativo e
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a
certificazione del Sindaco risulti che al momento della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del C.R. di adozione delle presenti norme siano già state
rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie coperta
complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma
delle superfici coperte previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti
per i quali sono state rilasciate le concessioni. Detta certificazione dovrà
essere immediatamente trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento Urbanistica
della Regione Toscana. La certificazione di cui sopra non è
necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni
della G.R. n. 11540 del 13-12-1993
e n. 11832 del 20-12-1993.
2.3. Gli interventi in zona territoriale omogenea «E» finalizzati
all'attività agricola in attuazione del primo e secondo comma dell'art. 4,
dell'art. 7 e dell'art. 8 della L.R. 19-2-1979 n. 10
e successive modificazioni, nonché in attuazione della
L.R. 26-5-1993 n. 34;
2.4. Le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e di adeguamento di infrastrutture,
attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti.
2.5. Gli interventi di escavazione per attività
estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno dell'argine
o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5 della
distanza dallo stesso piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.
2.6. Gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche che saranno
approvate in attuazione delle direttive di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;
3. AMBITO «A2» - INTERVENTI CONDIZIONATI
All'interno dell'ambito definito «A2» al precedente art. 2 è
consentito, oltre a quanto già previsto dal precedente comma punto 2, il
rilascio o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell'art. 1 relativamente a nuove edificazioni e a trasformazioni
morfologiche di aree pubbliche o private alle seguenti condizioni:
3.1 Le nuove opere pubbliche a condizione che venga
contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a
fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi
necessari per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento
ed al contesto territoriale.
3.2. Gli interventi di edilizia economica e
popolare e i piani per gli insediamenti
produttivi a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza
delle condizioni di rischio legate a fenomeni
di esondazione o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla
riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto
interessato e si mininizzino i rischi per i futuri
utenti in caso di inondazione.
3.3. Gli interventi di iniziativa privata
per i quali, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, venga
presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell'assenza delle
condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga
presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio
idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si
minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.
4. INTERO TERRITORIO REGIONALE
Nell'intero territorio regionale i! rilascio
o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. del precedente art. 1
relativamente a nuove edificazioni e a trasformazioni morfologiche d'uso di
aree pubbliche o private, è subordinato alla individuazione degli interventi
atti a limitare l'impermeabilizzazione superficiale.
5. ESCLUSIONE
Sono esclusi dall'applicazione delle presenti prescrizioni e
vincoli gli ambiti nella Provincia di Arezzo
dell’«Area protetta n. 136 - Fiume Arno» definiti al punto A dell'art. 1 delle
Norme Tecniche di Attuazione adottate con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 450 del 16-11-1993.
Art. 4 - Disposizioni attuative delle
prescrizioni e dei vincoli
1.APPROVAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1. del
precedente art. 1 anche le deliberazioni di approvazione
di progetti di opere pubbliche comunali, per i quali la prassi del comune
preveda di sostituire il rilascio della concessione edilizia con uno specifico
riferimento al parere favorevole della commissione edilizia da inserire nella
deliberazione stessa.
2. SANATORIA
Non sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1 del
precedente art. 1 le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del
Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono comprese
le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi degli art. 30 e 13 della
stessa legge.
3 ELENCO DEI CORSI D'ACQUA
L'elenco allegato alle presenti prescrizioni e vincoli comprende i corsi d'acqua principali ai fini del corretto
assetto idraulico ed e così articolato:
3.1. Indice dei corsi d'acqua divisi per province che riporta
i dati relativi a ciascun corso d'acqua;
3.2. Indice dei Comuni che hanno corsi d'acqua inseriti nell'elenco
precedente che riporta per ciascun comune i codici dei corsi d'acqua presenti
nel territorio comunale;
In caso di difficoltà di individuazione
cartografica del percorso dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco allegato gli
enfi pubblici possono prendere visione della cartografia depositata, in
attuazione delle presenti norme, presso il Dipartimento Ambiente della Regione
Toscana. L'intero tracciato dei corsi d'acqua in elenco è soggetto alle
presenti norme con la sola eccezione delle parti lombate precedentemente
all'entrata in vigore della presente disciplina nel rispetto delle disposizioni
vigenti al momento del tombamento.
4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI
I progetti che prevedono interventi a
distanza interiore a ml. 110 dal piede esterno dall'argine o, ove mancante,
dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui all'allegato devono contenere
l'individuazione della larghezza del corso d'acqua per la definizione degli
ambiti «A1» e «A2» di cui al precedente art. 2, da effettuare
in uno dei seguenti modi:
4.1. Tramite rilievo topografico in scala 1:1000
o superiore;
4.2. Tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica
collaudata nella scala maggiore disponibile, a condizione che tale cartografia
non sia in scala inferiore a 1:5000 e sia accompagnata
da dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che
il corso d'acqua in esame non ha subito nel punto interessato modifiche
sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia stessa.
Ove esistano difficoltà
nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, va
applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.
5. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA IN ELENCO
Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini
stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno comunque
ridurre la sezione idraulica preesistente.
Non rientrano tra le opere di attraversamento
altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua.
6. DEFINIZIONI RELATIVE AGLI
INTERVENTI
Ai fini dell'applicazione dell'ari.
3 commi 1, 3 e 4 si precisa quanto segue:
6.1. Per nuova edificazione si intendono tutti
gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi volumi con la
sola esclusione delle sopraelevazioni;
6.2. Per manufatti di qualsiasi natura si intendono
tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso
di inondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie,
piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacultura
da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
6.3. Per trasformazioni morfologiche di aree
pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio
che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque m caso di inondazione.
7. DIMOSTRAZIONE
DELL'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio
legate a fenomeni di esondazione o ristagno di cui al
comma 3 del precedente ari. 3, intesa come limite di rischio accettabile senza
interventi di adeguamento, deve essere costituita da
uno dei seguenti elaborati:
7.1. Una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200
redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che
la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di
intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota
del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più
vicino.
7.2. Relazione idrologico-idraulica redatta da
tecnico abilitato da cui risulti che l'area di
intervento e comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno.
7.3. Relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata
preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del piano
urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.
8. RIDUZIONE DEL RISCHIO
I progetti degli interventi necessari per la riduzione del
rischio idraulico di cui ai commi 1 e 3 del precedente
art. 3, devono essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica,
redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del rischio.
Tali progetti dovranno essere compatibili con la situazione idraulica
dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento.
Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati
contestualmente all'opera a cui si riferiscono.
Gli interventi necessari a ridurre il rischio idraulico
devono anch'essi essere sottoposti alle eventuali autorizzazioni delle autorità
competenti previste dalla legislazione vigente.
9. PROCEDURE E COMPETENZE
La documentazione prevista dalla presente disciplina e parte
integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli
atti di cui ai punto 1.1 del precedente art. 1 e deve
quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente per il rilascio e l’emanazione degli stessi atti. Per i
progetti di opere pubbliche comunali, per i quali la
prassi del Comune prevede di sostituire il rilascio della concessione edilizia
con uno specifico riferimento di parere favorevole della Commissione Edilizia
da inserirsi nella deliberazione di approvazione del progetto, la documentazione
di cui al punto precedente costituisce parte del progetto approvato.
La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni
di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio
di cui ai precedenti settimo e ottavo comma deve essere effettuata
dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia
o dall'ente competente all'emanazione del decreto di approvazione di accordi di
programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441/87. Per gli interventi
di particolare complessità i Comuni possono richiedere
eccezionalmente la collaborazione dell'Ufficio del Genio Civile.
Quando gli interventi necessari alla
riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza
della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all'Ufficio
del Genio Civile o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le
rispettive competenze, l'autorizzazione idraulica prevista dalla normativa
vigente.
Gli interventi necessari per la riduzione del rischio
idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono; in particolare si precisa
che:
-
nella edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna
o opere edilizie;
-
nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di
collegamento ai pubblici servizi.
10. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
I progetti relativi alla
realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei
rilevati, tesi a ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione superficiale
ai sensi del comma 4 del precedente art. 3 dovranno tenere conto delle seguenti
prescrizioni:
10.1. La realizzazione di nuovi edifici deve garantire comunque
il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie
fondiaria. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non pavimentata e quella non
impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che comunque consenta
l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.
10.2. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e
viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la
ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale
disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
10.3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi
d'acqua deve essere evitato quando e possibile dirigere le acque in aree
adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a
ristagno.
11. OPERE DELLO STATO
I progetti di opere dello Stato, ancorchè conformi allo strumento urbanistico vigente,
devono contenere tutti gli studi e gli elaborati previsti dalle norme statali vigenti
con particolare riferimento agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici.
12. NORMA TRANSITORIA PER LE OPERE PUBBLICHE
Per i progetti di opere pubbliche
che alla data di pubblicazione delle presenti norme, risultano presentati ai
Comuni e alla Regione per essere sottoposti al rilascio o all'emanazione degli
atti di cui al punto 1.1 del precedente ari. 1 nonché
alle intese previste dall'art. 81 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616 e dall'art. 25
della legge 17-5-1985 n. 210, è possibile proseguire l'iter amministrativo
senza adeguamento alle presenti norme a condizione che tali progetti siano già
completi di rutti gli elaborati necessari, anche in attuazione delle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 11540 del 13-12-1993 e n. 11832 del
20-12-1993.
Art. 5 - Ambiti di applicazione
delle direttive
1. Ai fini dell'applicazione delle direttive di cui all'art.
1 punto 1.3, si definisce il seguente ulteriore ambito
denominato «B» comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei
corsi d'acqua di cui all'elenco allegato che possono essere necessario per gli
eventuali interventi di regimazione idraulica tesa alla messa in sicurezza
degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche
inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine
o, in mancanza, il ciglio di sponda.
Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua
con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà
comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno
dell'argine o dal ciglio di sponda (vedere schema allegato n. 3).
Ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno
dell'argine o del ciglio di sponda va applicata l'ipotesi
corrispondente alla maggior larghezza.
Le parti di corso d'acqua tombate precedentemente all'entrata in vigore della presente
disciplina nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del tombamento non sono soggette alle presenti norme.
2. L'elenco dei corsi d'acqua allegato alle presenti
direttive è costituito dagli stessi elaborati indicati al comma 3 del precedente ari. 4. L'ambito definito «B» deve essere
preso m esame esclusivamente per i corsi d'acqua di particolare rilievo ai fini
idraulici, per i quali l'allegato elenco contiene la specifica indicazione.
Al fine dell'applicazione delle presenti direttive vengono presi in esame gli ambiti B e Al come definiti in
precedenza.
Art.6 - Direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di
strumenti urbanistici generali vigenti
1. AMBITO «B»
All'intemo dell'ambito definito «B»
nel precedente articolo 5, i piani urbanistici attuativi di S.U. generali
vigenti che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private così come definite al comma 6
del precedente articolo 4, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad
inondazione per piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di
corso d'acqua significativo che abbia riferimento con l'area di intervento. Lo
studio potrà definire i contributi di piena nei modi indicati al comma 5 del precedente ari. 4. Lo studio dovrà inoltre verificare
che l'area di intervento non sia soggetta a fenomeni
di ristagno. Ove l'area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in
seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con
tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a
fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione del piano stesso; in
caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi
necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio
di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere
compatibile con la situazione
idraulica dell'ambito territorialmente adiacente alla zona di
intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere
realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione
del piano urbanistico attuativo. Per le verifiche sulla documentazione presentata l'ente che ha il compito dell'approvazione del
piano attuativo applica le disposizioni contenute al comma 9 del precedente
art. 4.
Sono escluse dalle presenti direttive le varianti e i nuovi piani
attuativi che non comportano trasformazioni morfologiche di aree
pubbliche o private e che non prevedono incrementi di superficie coperta superiori
a mq. 200.
2. AMBITO «A1»
I piani urbanistici attuativi che prevedano nuove edificazioni
o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private
cosi come definite al comma 6 del precedente art. 4, che interessino l'ambito
definito «A1» nel precedente art. 2 dovranno in questo ambito
non prevedere interventi edilizi o che comunque ostacolino il corso delle acque
anche in caso di inondazione. Sono fatte salve le opere idrauliche o di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali
di captazione e restituzione delle acque, nonché gli •adeguamenti di infrastrutture
esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che per queste
ultime si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio
idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed ai contesto
territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso
d'acqua stesso.
3
RIDUZIONE
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
Nell'intero territorio regionale i piani urbanistici attuativi
che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni
morfologiche di aree pubbliche o private così come definite al comma 6 del precedente
art. 4, dovranno contenere specifiche indicazioni progettuali tese alla riduzione
dell'impermeabilizzazione superficiale fermo restando l'obbligo di applicare le
disposizioni di cui al comma 10 del precedente art. 4.
4. NORME TRANSITORIE
I piani attuativi e loro varianti che alla data di entrata in vigore delle presenti norme siano già stati
adottati possono essere esaminati per concludere il loro iter di approvazione
anche se non redatti nel rispetto delle presenti direttive.
Art. 7 - Direttive per la formazione
degli strumenti urbanistici generali e loro varianti
1. AMBITO «B»
All'interno dell' ambito definito
«B» nel precedente articolo 5 le nuove previsioni degli strumenti urbanistici
generali relative alle zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i
parchi, nonché le localizzazioni di nuove infrastrutture
a rete o puntuali devono essere conseguenti all’individuazione delle aree da
destinare ad interventi di regimazione idraulica del corso d'acqua a cui si
riferisce l'ambito. Tali interventi devono preservare da rischi d'inondazione le
nuove previsioni e i centri edificati vicini.
Sono assimilate alle nuove previsioni di cui sopra le previsioni
volte a consentire incrementi di superficie coperta superiore a 500 mq. Ai fini
delle presenti direttive non sono da considerarsi nuove previsioni e nuove
infrastrutture, tutte le modifiche delle previsioni vigenti che non comportino
aumenti di superficie coperta complessivamente superiori a mq. 200.
2. PROVINCE
Le Province provvedono a integrare e
specificare gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, esercitando le
autonome competenze loro affidate dalla L.'8-6-1990 n. 142,
attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento di cui all'alt. 15 della
stessa legge.
Fino alla definizione dei Piani Territoriali di Coordinamento le Province, in collaborazione
con i Comuni interessati, le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica e gli
Uffici del Genio Civile, partecipano alla definizione degli atti di cui al seguente
comma 3 avvalendosi degli strumenti previsti dall'ari.
7 della L.R. n. 74 del 1984, definendo, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore delle presenti direttive:
2.1. Le eventuali modifiche all'elenco dei corsi d'acqua allegato alle
presenti direttive sulla base di studi approfonditi
sugli ambiti a rischio idraulico del territorio provinciale.
2.2. L'individuazione dei perimetri degli insediamenti o infrastrutture
da proteggere dai fenomeni di esondazione o ristagno
delle acque;
2.3. Le eventuali specifiche modificazioni dell'ambito
«B» per ciascun corso d'acqua in elenco al fine della individuazione
delle aree da preservare per la regimazione idraulica necessaria alla protezione
degli insediamenti o delle infrastrutture di cui al punto precedente.
2.4. Gli ambiti interni ai comprensori di bonifica integrale da
sottoporre a particolare normativa per il contenimento
degli apporti idrici in funzione della regimazione idraulica dei corsi d'acqua
in elenco.
2.5. Specifici piani di intervento con l'individuazione
delle opere di regimazione idraulica necessarie con conseguente possibilità di
riduzione dell'ambito «B» a valle degli interventi.
2.6. La perimetrazione delle aree da destinare esclusivamente alla
regimazione delle acque nonché delle aree che per le
loro caratteristiche idrologiche e morfologiche
devono essere escluse dalle previsioni di nuova edificazione.
2.7. Le normative per l'attuazione dei precedenti punti nonché per l'attuazione dei relativi compiti provinciali ai
sensi della L. 8.6.1990 n. 142.
2.8. Proposte tese ad una più precisa individuazione
delle classi di pericolosità di cui al seguente comma 6.
2.9. Il quadro conoscitivo e l'individuazione cartografica
degli ambiti «Al» e «A2» di cui al precedente art. 2.
3. REGIONE
La Regione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle
presenti direttive approva le direttive definitive in materia di rischio
idraulico anche sulla base delle eventuali proposte deliberate dalle Province e
degli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale
di cui all'art. 2 della L.R. 31-12-1984 n. 74 e
successive modificazioni.
4. COMUNI
In attesa che la Regione provveda
all'approvazione delle norme definitive di cui al comma precedente possono
essere approvate le previsioni comunali individuate al primo comma del presente
articolo a condizione che si verifichi l'insieme delle tre seguenti condizioni:
4.1. Si dimostri l'impossibilità di localizzare la previsione all'interno
del tessuto urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;
4.2. Si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze
di interesse pubblico, di localizzare comunque la previsione all'interno dell'ambito
definito «B»;
4.3. Si effettui sul corso d'acqua interessato una
specifica indagine idrologico-idraulica al fine di
individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base
della piena con tempo di ritorno duecentennale. In presenza
di rischio idraulico cosi definito dovranno essere individuati gli interventi
di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di
ritorno duecentennale nonché le aree da destinare alla localizzazione degli
stessi per preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini. Gli
interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio
a valle degli insediamenti protetti. Nel caso in cui il corso d'acqua
interessato sia all'interno di comprensori di bonifica
o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione
idraulica dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli stessi.
5. AMBITO «Al»
All'interno dell'ambito definito «Al» nel precedente articolo
2 i nuovi strumenti urbanistici non dovranno prevedere nuove edificazioni,
manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di
aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del
corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle
acque, nonché degli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento
verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per
la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed
al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità
al corso d'acqua stesso.
6. CLASSI DI PERICOLOSITÀ
Per l'intero territorio regionale, con esclusione degli ambiti definiti «Al», «B» nei precedenti articoli 2 e 5, le individuazioni delle classi
di pericolosità di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 12.2.1985
n. 94 devono tenere presenti anche le definizioni in funzione del rischio
idraulico secondo i seguenti punti.
6.1. Pericolosità irrilevante (classe 1). Aree collinari o montane
prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono
notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in
situazione favorevole di alto morfologico, di norma a
quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede
esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. In tali aree
non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.
6.2. Pericolosità bassa (classe 2). Aree di
fondo valle per le quali ricorrono seguenti condizioni:
a) non vi sono
notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in
situazione di alto morfologico rispetto alla piana
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di
sponda.
6.3. Pericolosità media (classe 3). Aree
per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono
morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori
rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine
o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Rientrano in questa classe le
aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le
quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra.
Relativamente alle aree in questa classe di pericolosità
deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio anche a livello
qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle
opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I
risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione
di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali
tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli
interventi per episodi di sormonto o di esondazione.
6.4. Pericolosità elevata (classe 4). Aree di fondovalle non protette
da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le
condizioni di cui al precedente punto 6.3.
Relativamente a queste aree deve essere allegato allo
strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico
che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il
livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio
dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità
degli interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti
che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno
compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti
non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a
rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si
attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico
a Livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nel caso in cui dallo studio risulti
invece che l'area interessata e soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di
ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza
atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle
aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello
di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno
superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici
esistenti.
7. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
Per l'intero territorio regionale, compresi gli ambiti definiti
«A1» e «B» nei precedenti articoli 2 e 5 i nuovi strumenti urbanistici e le
relative varianti dovranno contenere specifiche norme tese alla riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale nella progettazione e attuazione dei nuovi interventi fermo
restando l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al comma 10 del precedente
articolo 4
8. NORMA TRANSITORIA
Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti che alla
data di entrata in vigore delle presenti direttive
siano già stati adottati, possono essere esaminati per concludere il loro iter
di approvazione, anche se non redatti nel rispetto delle presenti direttive.