Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 -
N. 490
Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della Legge 8 Ottobre, N. 352.
(G.U.n. 302
del 27.12.1999 S.O. 229/L)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo
12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 5
maggio 1999, n. 122;
Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i pareri
delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del
deputati;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22
ottobre 1999;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
1. E' approvato
l'unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro
proponente.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MELANDRI, Ministro
per i beni e le attività culturali
MELANDRI, Ministro
per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352)
TITOLO I
Beni culturali
Capo I
Oggetto della
tutela
Sezione I
Tipologia dei
beni
Art. 1
Oggetto della
disciplina
1. I beni
culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono
tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo
9 della Costituzione.
Art. 2
Patrimonio
storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico,
archivistico, librario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt.
1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni
culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose
immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose
immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le collezioni o
serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico;
d) i beni
archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese
tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che
interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di
interesse numismatico;
c) i manoscritti,
gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di
rarità e pregio;
d) le carte
geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
e) le fotografie
con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
f) le ville, i
parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
3. Sono comprese
tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di
rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie
appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni
archivistici:
a) gli archivi e i
singoli documenti dello Stato.
b) gli archivi e i
singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i
singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse
storico.
5. Sono beni
librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti
pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni
indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono
soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le
opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni.
Art. 3
Categorie
speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto
legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione
con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1.
Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo
2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo
Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi,
gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli studi
d'artista definiti nell'articolo 52;
c) le aree
pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale,
individuate a norma dell'articolo 53;
d) le fotografie e
gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini
in movimento o comunque registrate, nonchè le
documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli
strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più
di cinquanta anni.
Art. 4
Nuove categorie
di beni culturali
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3
sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente
valore di civiltà.
Sezione II
Individuazione
Art. 5
Beni di enti
pubblici e privati
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province,
i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di
lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti
e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella
prima elencazione nonchè quelle che in seguito
verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole
nell'elenco.
3. Gli elenchi e i
successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo
2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di
omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero
assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non
provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione
dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni elencati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al
comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se
non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Art. 6
Dichiarazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma
1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9,
comma 1, lettera b)
1. Salvo quanto
disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero
dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o
serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole
interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti
della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
4. La Regione
competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle
cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In
caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7
Procedimento di
dichiarazione
(Legge 7 agosto
1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero
avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o
su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione,
della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore
o detentore.
2. La
comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua
valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4 nonchè
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorchè il procedimento riguardi complessi immobiliari, la
comunicazione è inviata anche al Comune interessato.
4. La
comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo
Titolo.
5. Gli effetti
indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di
dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni
applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle
funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.
Art. 8
Notificazione
della dichiarazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La
dichiarazione prevista dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore
o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti
di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del
Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti
di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le
dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono
trasmesse al Ministero.
Art. 9
Accertamento
dell'esistenza di beni archivistici
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
1. I privati
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali
facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro
novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente
archivistico.
2. Il
soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di
singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile
il notevole interesse storico.
Sezione III
Disposizioni
generali e transitorie
Art. 10
Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni
dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:
a) alle cose e ai
beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma
2 del presente articolo;
b) alle cose
indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma
dell'articolo 6, comma 2;
c) ai beni
archivistici;
d) ai beni
librari.
2. Le disposizioni
del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo
si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di
proprietà privata, nonchè ai beni indicati
nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della
dichiarazione prevista dall'articolo 6.
Art. 11
Coordinamento
con funzioni e competenze di regioni ed enti locali
1. Restano ferme:
a) le competenze
attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione;
b) le funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
c) le funzioni e
le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12
Regolamento
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 73; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 73)
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle
disposizioni di questo Titolo.
2. Fino
all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2
ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo
Titolo si intende per "regolamento" il provvedimento emanato a norma
del comma 1.
Art. 13
Notificazioni
effettuate a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine
stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene
culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali
non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate
a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche
indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo,
fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.
3. Le
notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno
1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena
efficacia.
Art. 14
Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano salve
le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie,
impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio
decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Art. 15
Vigilanza e
cooperazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. La vigilanza
sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto
di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.
2. Il Ministero
esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e
le regioni cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità
d'attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione, inventariazione e restauro.
Art. 16
Catalogazione
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero
assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio
storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le
province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro
appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti
sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale del beni
culturali.
3. La
catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal
regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di
metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello
nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.
4. I dati
concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti
dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente
dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in
modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Art. 17
Funzione
consultiva
(Decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono
facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di
valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale
importanza.
2. Il parere del
comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano
spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 18
Provvedimenti
legislativi particolari
(Decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte
salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico
di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge
speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree
di interesse storico, artistico od archeologico.
Art. 19
Beni culturali
di interesse religioso
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si
tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il
Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente
alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano,
altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo
12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense
firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte,
a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni
religiose diverse dalla cattolica.
Art. 20
Convenzioni
internazionali
1. L'attività di
tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di
cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali,
stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione
del patrimonio culturale mondiale e del patrimoni nazionali.
Capo II
Conservazione
Sezione I
Controlli
Art. 21
Obblighi di
conservazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni
culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del
Ministero.
2. Essi non
possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od
artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
integrità.
3. Le collezioni
non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione
prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non
possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella
loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di
archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o
detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di
documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole
interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente
archivistico.
Art. 22
Collocazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
1. I beni
culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.
2. I beni
appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di
loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui
il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma
dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore,
questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure
che ritenga necessarie perchè i beni medesimi non
subiscano danno.
4. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e
degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.
Art. 23
Approvazione
dei progetti di opere
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)
1. I proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla
soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano
eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
2. Il
provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista
all'articolo 21.
Art. 24
Interventi di
edilizia
(Legge 15
maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)
1. L'approvazione
prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
della richiesta, restando comunque impregiudicato
quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
2. Qualora la
soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il
termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.
3. Ove la
soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva
comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni.
Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni,
le richieste di approvazione si intendono accolte.
Art. 25
Conferenza di
servizi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt.
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15
maggio 1997, n. 127, art. 17)
1. Nei procedimenti
relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle
disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi,
l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata in quella sede dal
Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza,
contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
2. Qualora il
Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può
richiedere, purchè non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione
del Consiglio del Ministri.
3.
L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero
dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.
Art. 26
Valutazione di
impatto ambientale
(Legge 8 luglio
1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
1. Per i progetti
di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista
dall'articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla
compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai
fini della valutazione di impatto ambientale medesima.
2. Qualora
dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non
è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul
quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente,
dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora
vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero
dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera
conclusa negativamente.
3. Se nel corso
dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da
porre in pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero
ordina la sospensione del lavori.
Art. 27
Lavori
provvisori urgenti
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 19)
1. Nel caso di
assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per
evitare danni notevoli al bene tutelato, purchè ne
sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati
nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
Art. 28
Sospensione dei
lavori
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 20)
1. Il
soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il
disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità
dall'approvazione.
2. La stessa
facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta
la dichiarazione a norma dell'articolo 6.
3. Nel caso
previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non
oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è
effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 29
Vigilanza sui
beni culturali
(decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. I beni
culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in
consegna.
2. Per
l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere
mediante accordi ed intese.
Art. 30
Vigilanza sugli
archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt.
23, 24, 25, 27 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n.
854, artt. 1 e 3)
1. Gli organi
giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello
Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne
garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si
riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di
Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun
versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di
scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni
versanti.
4. Gli archivi
degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli
organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte
rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di
vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di
collaborare alla definizione del criteri di organizzazione, gestione e
conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non
si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.
Art. 31
Archivi storici
di organi costituzionali
(Legge 3
febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)
1. La Presidenza
della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio
decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
2. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di
presidenza.
3. La Corte
Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo
le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo 14
della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4 della legge
18 marzo 1958, n. 265.
Art. 32
Ispezione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)
1. I
soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad
ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia
dei beni culturali.
Art. 33
Controllo sui
beni librari
(Decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. I controlli
conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano
i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla
Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Sezione II
Restauro ed altri
interventi
Art. 34
Definizione di
restauro
1. Ai fini del
presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a
mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la
protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle
zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro
comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
Art. 35
Autorizzazione
e approvazione del restauro
1. Il restauro ad
iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma
degli articoli 21 e 23.
2. Con
l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta
dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali,
certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione
delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Art. 36
Procedure
urbanistiche semplificate
1. Le disposizioni
che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio
in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si applicano
ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal
fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune
interessato.
Art. 37
Misure
conservative
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha
facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la
conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero
può imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli
interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del
proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.
Art. 38
Procedura di
esecuzione
(Decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt.
2 e 3)
1. Ai fini
dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la
necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione
tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può
far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione.
3. Il soprintendente,
se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del
progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione
tecnica.
4. Il progetto
presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con
la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il
progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il
proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di
presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni
del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è
respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di
urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.
Art. 39
Provvedimenti
in materia di beni librari
(Decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti
previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo
2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo
9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3.
Art. 40
Obblighi di
conservazione degli archivi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt.
30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a)
1. Gli enti
pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri
archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quaranta anni.
2. Allo stesso
obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
degli archivi privati di notevole interesse storico.
3. I
soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti
dai commi 1 e 2.
Art. 41
Intervento
finanziario dello Stato
(Legge 21
dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)
1. Lo Stato ha
facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore
alla metà della stessa.
2. Per gli
interventi disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa può essere
sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di
particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici
disciplinati dall'articolo 40.
4. I contributi
previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o
ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di
archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse
storico. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte
del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico
previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma
dell'articolo 6.
Art. 42
Erogazione del
contributo
(Legge 21
dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è
concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa
effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di
opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono
essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
regolarmente certificati.
3. Per la determinazione
della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi
pubblici.
Art. 43
Contributo in
conto interessi
(Legge 21
dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997,
n. 352, art. 5, comma 1)
1. Lo Stato può
concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di
credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di
restauro approvati a norma dell'articolo 23.
2. Il Ministero
autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente
agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul
capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai
quali si riferisce.
3. Il contributo è
corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo
modalità da stabilire con convenzioni.
Art. 44
Oneri a carico
del proprietario
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 17)
1. Per gli
interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il
Ministero determina, applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa
da porre definitivamente a carico del proprietario.
2. Per la
riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme
previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 45
Apertura al
pubblico degli immobili restaurati
(Legge 21
dicembre 1961, n. 1552, art. 3; comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5,
comma 2)
1. Gli immobili di
proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i
quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi,
restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da
apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.
2. Le convenzioni
stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli
immobili e dei beni in essi esistenti.
Art. 46
Restauro di
beni dello Stato in uso ad altra amministrazione
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)
1. Il Ministero
provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato
sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con
l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi
su beni immobili può essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma
restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla
vigilanza sui lavori.
2. Per i beni
culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli
37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o
previe intese con l'ente interessato.
3. Per
l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il
Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune
interessato.
4. Gli interventi
di conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e
privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse
finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di
norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 47
Custodia
coattiva
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)
1. Il Ministero ha
facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i
beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la
conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda
necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali
indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.
Art. 48
Deposito negli
archivi di Stato
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt.
34 e 39)
1. I privati
proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono
chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.
2. La stessa
facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il
deposito sono a carico dell'ente.
Sezione III
Altre forme di
protezione
Art. 49
Prescrizioni di
tutela indiretta
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero,
anche su proposta del soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le
misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo
l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne
sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di
ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di
tale facoltà è indipendente dalle previsioni del regolamenti edilizi e degli
strumenti urbanistici.
3. La
comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità previste
dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale
l'amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni
dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e
hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
5. Nel caso di
complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione
dell'articolo 7, comma 3.
Art. 50
Manifesti e
cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)
1. E' vietato
collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei
luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il
soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne
derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade
site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e
artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo
autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o
dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 51
Distacco di
beni culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e
chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere
l'autorizzazione dal soprintendente.
Art. 52
Studi d'artista
(Decreto legge
9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con
modifiche 6 febbraio 1987, n. 15)
1. Non sono
soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in
materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto
in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da
un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile
del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.*
2. Non può essere
modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti
da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.
* Il comma 1 dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2000 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che non sono soggetti
a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati.
Art. 53
Esercizio del
commercio in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo
1991, n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con
provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono
individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non
è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo
caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del
soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e
bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte
salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Capo III
Circolazione in
ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e
altri modi di trasmissione
Art. 54
Beni del
demanio storico, artistico e archivistico
(Codice civile,
artt. 822 e 824)
1. I beni
culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato,
alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico,
artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio
del demanio pubblico.
Art. 55
Alienazioni
soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)
1. E' soggetta ad
autorizzazione del Ministero l'alienazione:
a) dei beni
culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che
non facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni
culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad
enti pubblici;
c) delle
collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c),
dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse.
2. Il Ministero
può autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora
non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non
derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
3. E' altresì
soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a
persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa
qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento
dei beni.
4. Gli archivi
degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli
enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.
Art. 56
Autorizzazione
alla permuta
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero
può autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni
appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e
privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere
della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta
giorni.
Art. 57
Altri casi di
alienazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni
dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali
indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che
comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese
le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione.
Art. 58
Denuncia
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la
detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è
effettuata entro trenta giorni:
a) dal
proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso
o gratuito;
b)
dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di
vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o
dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è
presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.
4. La denuncia
contiene:
a) i dati
identificativi dell'alienante e dell'acquirente;
b) i dati
identificativi dei beni alienati;
c) l'indicazione
del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l'indicazione
della natura e delle condizioni dell'alienazione;
e) l'indicazione
del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle
eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.
5. Si considera
non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con
indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
Art. 59
Diritto di
prelazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha
facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo
prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene
sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un
corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è
determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante
non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore
della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La
determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
5. Il diritto di
prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo
dato in pagamento.
Art. 60
Condizioni
della prelazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di
prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della
denuncia prevista dall'articolo 58.
2. Entro il
termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato
all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data
dell'ultima notificazione.
3. In pendenza del
termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed
all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
4. Le clausole del
contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui
il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il
compratore ha facoltà di recedere dal contratto.
Art. 61
Esercizio della
prelazione
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà
immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui
territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà
notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei
mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il
prezzo.
2. La regione, la
provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia,
formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale
irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo
all'alienante.
3. Il Ministero,
qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60,
comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.
Sezione III
Commercio
Art. 62
Obbligo di
denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1
marzo 1975, n. 44, art. 10)
1. Chiunque
esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico
invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista
dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti
indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro
prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità
stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari
del Ministero e della Regione.
3. Il
soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale,
la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso
contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla
locale autorità di pubblica sicurezza.
Art. 63
Attestati di
autenticità e di provenienza
(Legge 20
novembre 1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque
esercita l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio
di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente
gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti
medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.
2. All'atto della
vendita i soggetti indicati al comma l sono tenuti a rilasciare all'acquirente
copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di
autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
Art. 64
Commercio di
documenti
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e
5)
1. I titolari di
case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno
l'obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l'elenco dei beni
archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi
dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma
dell'articolo 6, comma 2.
Capo IV
Circolazione in
ambito internazionale
Sezione I
Uscita e
ingresso nel territorio nazionale
Art. 65
Divieto di
uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288,
art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla
legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art.
2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)
1. E' vietata, se
costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal
territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli
indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto
all'articolo 69, comma 9.
2. E' comunque
vietata l'uscita:
a) dei beni
dichiarati a norma dell'articolo 6;
b) di determinate
categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive,
alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni,
rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale
tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e
per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 66
Attestato di
libera circolazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)
1. Chi intenda far
uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65
deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di
ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di
esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà
notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che può, entro i
successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera
circolazione.
3. L'ufficio di
esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con
motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.
4. L'attestato di
libera circolazione è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di
quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del
bene.
5. Nella
valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere
generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
6. L'attestato di
libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei
quali:
a) uno è
depositato agli atti d'ufficio;
b) un secondo è
consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è
trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro
ufficiale degli attestati.
7. In caso di
diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.
8. Per i beni
culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza,
l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se
negativo, è vincolante.
9. Restano ferme
le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni
indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).
Art. 67
Ricorso
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288,
art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 19, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16,
sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)
1. Avverso il
diniego dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta
giorni, ricorso al direttore generale.
2. Copia del
ricorso è contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore
generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Qualora il
direttore generale accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti
giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.
Art. 68
Acquisto
coattivo
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)
1. L'ufficio di
esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del
bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il
rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il
termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui
territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il
bene per il valore indicato nella denuncia.
Art. 69
Uscita
temporanea
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22;
legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)
1. I beni
culturali per i quali operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2
possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni,
mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano
garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono
comunque uscire:
a) i beni
suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni
ambientali sfavorevoli;
b) i beni che
costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un
museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione
artistica o bibliografica.
3. Al fine
dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del
Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.
4. Il Ministero
rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il
provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene,
comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il
termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato,
fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è
sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per
il valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e
le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere
sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
7. Il rilascio
della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. L'uscita del
bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento
al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società
di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti
ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel
termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo
della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
9. I mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal
territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi
non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto
dall'articolo 2.
Art. 70
Ingresso nel
territorio nazionale
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)
1. La spedizione
in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese
terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio
di esportazione.
2. Il certificato
di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità
stabilite dal regolamento.
3. Il certificato
di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla
identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o
autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.
Sezione II
Esportazione
dal territorio dell'Unione europea
Art. 71
Denominazioni
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 1)
1. Nella presente
sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:
a) per
“regolamento CEE” e “direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE
del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Stato
richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di
restituzione a norma della sezione III.
Art. 72
Esportazione di
beni culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 11)
1. L'esportazione
al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati
nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal
presente articolo.
2. La licenza di esportazione
prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di
esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto
dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione
è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera
circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di
esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo
Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea
in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69,
comma 4.
4. Le disposizioni
della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni
culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di
esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma
dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza
medesima.
5. Ai fini del
regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità
competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il
Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle
Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro
effettuazione.
Sezione III
Restituzione di
beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea
Art. 73
Restituzione
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 2)
1. I beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni
della presente sezione.
2. Sono
considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal
territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come
appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito
dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea,
ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito
dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con
legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione
è ammessa per i beni culturali ricompresi in una
delle seguenti categorie:
a) beni indicati
nell'allegato A;
b) beni facenti
parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di
conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà
dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in
conformità alla legislazione nazionale, nonchè le
collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti
pubblici territoriali;
c) beni inclusi in
inventari ecclesiastici.
4. E' illecita
l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della
legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio
culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del
termine di uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano
altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto
nell'articolo 69, comma 4.
6. La restituzione
è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della
proposizione della domanda.
Art. 74
Assistenza e
collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 3)
1. L'autorità
centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il
Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei
suoi organi centrali e periferici, nonchè della
cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento
e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato
membro, il Ministero:
a) assicura la
propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
b) fa eseguire
ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene
culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le
ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene;
c) notifica agli
Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene
culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le
operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la
sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 73, sul bene del quale sia
stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera
c), purchè tali operazioni vengano effettuate entro
tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il
prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera
e);
e) dispone, ove
necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione
del bene;
f) favorisce
l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del
bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine,
tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero
può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la
legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di
entrambe le parti.
Art. 75
Azione di
restituzione
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati
membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente
dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 73.
2. L'azione è
proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai
requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di
citazione deve contenere:
a) un documento
descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la
dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di
citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero
notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli
altri Stati membri.
Art. 76
Prescrizione
dell'azione
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 5)
1. L'azione di
restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal
giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il
possessore o detentore.
2. L'azione di
restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal
giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di
restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3,
lettere b) e c).
Art. 77
Indennizzo
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale,
nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata,
liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere
l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a
dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che
abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può
beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato
richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei
confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in
Italia.
Art. 78
Pagamento
dell'indennizzo
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 7)
1. L'indennizzo è
corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione
del bene.
2. Del pagamento e
della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale
giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo
verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo
verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione
della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 79
Custodia
temporanea dei beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico
dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia
temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti
all'applicazione dell'articolo 74, nonchè quelle
inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Art. 80
Azione di
restituzione a favore dell'Italia
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 9)
1. L'azione di
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è
esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il
bene culturale.
2. Il Ministero si
avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 81
Destinazione
del bene restituito
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene
culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua
custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del
bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il
procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia
conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia
del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora
l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il
bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio
dell'amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate,
dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato,
di una Regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore
tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.
Art. 82
Informazioni
alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 14)
1. Il Ministro
informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia
per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti
informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone
ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1
sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è
trasmessa al Parlamento.
Art. 83
Banca dati dei
beni culturali illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il
Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalità di
attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento.
Art. 84
Accordi con gli
altri Stati membri dell'Unione europea
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di
sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio
culturale nonchè della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il
Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli
altri Stati.
Capo V
Ritrovamenti e
scoperte
Art. 85
Ricerca di beni
culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche
archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali
indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono
riservate allo Stato.
2. Ai fini del
comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l'occupazione temporanea
degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
3. Il proprietario
dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di
disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti
della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al
proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi,
quando non interessino le raccolte dello Stato.
Art. 86
Concessione di
ricerca
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero
può dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere
indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il
concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di
concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di
inosservanza, la concessione è revocata.
4. La concessione
può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi
nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo
Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è
fissato dal Ministero.
5. Ove il
concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale,
l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del
tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
6. La concessione
prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove
devono eseguirsi i lavori.
Art. 87
Scoperta
fortuita
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra
fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia
entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di
pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi,
lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti
di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo
scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la
conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di
chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi
di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore
dei beni scoperti fortuitamente.
4. Le eventuali
spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 88
Appartenenza e
qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati
nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo
Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte,
rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello
Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Art. 89
Premio per i
ritrovamenti
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero
corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario
dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al
concessionario indicato nell'articolo 86;
c) allo scopritore
che ha ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87.
2. Qualora il
proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo
86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla
metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio
spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui
senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può
essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
Art. 90
Determinazione
del premio
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, arti. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero
provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma
dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi
titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate
è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese della perizia sono anticipate dal richiedente.
2. La
determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
Capo VI
Valorizzazione
e godimento pubblico
Sezione I
Espropriazione
Art. 91
Espropriazione
di beni culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)
1. I beni
culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa
di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico
dei beni medesimi.
2.
L'espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province,
dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di
lucro.
Art. 92
Espropriazione
per fini strumentali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 55)
1. Possono essere
espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia
necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 93
Espropriazione
per interesse archeologico
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 56)
1. Il Ministero
può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.
Art. 94
Dichiarazione
di pubblica utilità
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 152, comma 3, lett. a e b)
1. La
dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del Ministero o,
nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione.
2. Nei casi
previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 95
Indennità di
esproprio per i beni culturali
(Regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1)
1. Nel caso
dell'articolo 91 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in
una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il decreto di
esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennità offerta
dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito
nominato dal presidente del tribunale.
Art. 96
Rinvio a norme
generali
(Regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi
disciplinati dagli articoli 92 e 93 l'indennità e la procedura di esproprio
sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per
opere pubbliche.
Art. 97
Interventi di
valorizzazione
1. Gli interventi
di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del
presente Titolo in quanto applicabili.
Sezione II
Fruizione
Art. 98
Beni demaniali
(Codice civile,
art. 822)
1. I beni
culturali indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico.
Art. 99
Apertura al
pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche
(Legge 23
luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332,
art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27;
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 5, comma 1)
1. L'apertura al
pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici
statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali è
disposta e regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del
comma 1 si intende per:
a) museo:
struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la
valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
b) area
archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio
originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva.
c) parco
archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura
attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.
Art. 100
Biglietto
d'ingresso
(Legge 25 marzo
1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L'accesso ai
luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro
pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti
dal regolamento:
a) i casi di
libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di
biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del
biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste
alla lettera c);
c) le modalità di
emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di
riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici
e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate
nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso
terzi convenzionati.
d) la percentuale
dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
3. Gli introiti
derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento
strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi
e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla
installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei
locali stessi, nonchè all'espropriazione e
all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del
presente comma.
Art. 101
Ricerche e
letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali
(Decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28)
1. Le ricerche e
letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle
biblioteche pubbliche statali sono gratuite.
Art. 102
Mostre o
esposizioni
(Legge 2 aprile
1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)
1. Il Ministero
dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o
culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione
delle agevolazioni fiscali
2. E' soggetto ad
autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:
a) di opere d'arte
di proprietà dello Stato, assentito dall'ufficio competente;
b) di opere d'arte
costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di
proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro,
o dichiarati a norma dell'articolo 6;
c) di beni
archivistici.
3. La richiesta di
autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della
manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in
prestito.
4. Il regolamento
individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle
esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.
5.
L'autorizzazione può essere subordinata all'adozione delle misure necessarie
alla salvaguardia delle opere.
6.
L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista
dall'articolo 22.
7. I provvedimenti
indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 103
Vigilanza
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero,
con il concorso delle regioni, vigila affinchè siano
rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui
beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
Art. 104
Cooperazione
con le regioni e gli enti locali
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)
1. Il Ministero,
le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della
fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 105
Accordi per la
promozione della fruizione
(legge 8
ottobre 1997, n. 352, art. 8)
1. Al fine di
promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a
concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può
stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono
attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Art. 106
Visita pubblica
di beni culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 53)
1. Sono soggette a
visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni
culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già
dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresì un interesse
eccezionale;
b) le collezioni
dichiarate a norma dell'articolo 6.
2. L'interesse
eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato
con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di
visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono
essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e
della proprietà.
4. Sono fatte
salve le disposizioni dell'articolo 45.
Art. 107
Accesso agli
archivi di Stato
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt.
1 e 6)
1. I documenti
conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione
di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi
alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili
cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni
puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti
dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della
conclusione del procedimento.
2. Il Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio,
la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza
dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero
dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al
valore storico-culturale dei documenti riservati dei
quali sia stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di
proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli
archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono
assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e
coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli
archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori
e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì
inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei
venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali siano interessati per il titolo di acquisto.
Art. 108
Accesso agli
archivi storici degli Enti pubblici
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt.
1 e 6)
1. Le disposizioni
dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto
disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti
della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione
a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 109
Accesso agli
archivi privati
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett.
b)
1. I privati
proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti
dichiarati a norma dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli
studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente
archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso
soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.
2. Le modalità di
consultazione sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono
a carico dello studioso.
Art. 110
Declaratoria di
riservatezza
(Decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt.
3 e 4)
1. L'accertamento
dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma
degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa
con il Ministero.
Art. 111
Fruizione da
parte delle scuole
(Legge 8
ottobre 1997, n. 352. art. 7 e 8)
1. Il Ministero,
le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del
patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le
scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate,
tra l'altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e
percorsi didattici.
2. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il
Ministero o l'ente interessato.
Art. 112
Servizi di
assistenza culturale e di ospitalità
(Decreto legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio
1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt.
31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1)
1. Nei luoghi
indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi
riguardano in particolare:
a) il servizio
editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici,
audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni
di beni culturali;
b) i servizi
riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il
recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di
raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei
punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di
accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per
l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i
centri di incontro;
f) i servizi di
caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g)
l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative
promozionali.
Art. 113
Concessione dei
servizi
(Decreto legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio
1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6)
1. I servizi indicati
all'articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora
risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere
assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.
2. Le concessioni
per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una
gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e
biglietteria.
3. I funzionari
preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati
come "capo dell'istituto" provvedono all'affidamento in concessione a
norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
4. La concessione
ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita,
per non più di due volte.
5. Al fine di
garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere
stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti
pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli
indicati nell'articolo 99, comma 1.
Sezione III
Uso individuale
Art. 114
Uso dei beni
culturali
(Decreto legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio
1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)
1. Il Ministero
può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità
compatibili con la loro destinazione culturale.
2. Il capo
dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Art. 115
Uso strumentale
e precario - riproduzione dei beni culturali
(Legge 30 marzo
1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24
marzo 1997 n. 139, art. 8)
1. Il capo dell'istituto
può concedere l'uso strumentale e precario nonchè la
riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di diritto d'autore.
2. I canoni di
concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali
sono determinati dal capo dell'istituto tenendo anche conto:
a) del carattere
delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e
delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del
tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle
utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento
al beneficio economico del destinatario.
3. I canoni e i
corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.
4. Nessun canone è
dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio.
I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente
sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui
dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali,
il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e
corrispettivi.
6. La cauzione è
restituita, con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato
che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute
dall'amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del
Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per
l'uso e la riproduzione dei beni.
Art. 116
Catalogo di
immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
(Legge 30 marzo
1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art.
9)
1. Il capo
dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di
immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del
doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la
restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Art. 117
Pagamento di
canoni e corrispettivi
(Decreto legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio
1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 417 art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)
1. I canoni ed i
proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II,
articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in
conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque
giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i
proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati
alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non
inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di
provenienza.
Capo VII
Sanzioni
Sezione I
Sanzioni penali
Art. 118
Opere illecite
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
75.000.000:
a) chiunque senza
autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza
approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati
nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo
6;
b) chiunque
procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed
altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza
l'autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione
prevista dall'articolo 6;
c) chiunque
esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per
evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata
comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i
progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
2. La stessa pena
prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di
sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.
Art. 119
Uso illecito
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 2 ad uso
incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per
la loro conservazione o integrità.
Art. 120
Collocazione e
rimozione illecita
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo
indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5.
2. Alla stessa
pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente
soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni
culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza affinchè i
beni medesimi non subiscano danno.
Art. 121
Inosservanza
delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
16)
1. E' punito con
l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma
dell'articolo 49, comma l.
2. L'inosservanza
dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49,
comma 3 è punita a norma dell'articolo 129.
Art. 122
Violazioni in
materia di alienazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente
modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17
e 18)
1. E' punito con
la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza
la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
b) chiunque,
essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2,
la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di
beni culturali;
c) l'alienante di
un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna
della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.
Art. 123
Esportazione
illecita
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art.
23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce
all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o
archivistico, nonchè quelle indicate all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza
di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la
multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena
prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrate nel
territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia
stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice
dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona
estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è
commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a
fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna
consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
Art. 124
Violazioni in
materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 mano 1975, n. 44, art.
20)
1. E' punito con
l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:
a) chiunque esegue
ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati
all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall'amministrazione;
b) chiunque,
essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1
i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla
loro conservazione temporanea.
Art. 125
Impossessamento
illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352,
art. 13)
1. Chiunque si
impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a
norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa
da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della
reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni
se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista
dall'articolo 86.
Art. 126
Collaborazione
per il recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 23, comma 5)
1. La pena
applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a
due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque
di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o
trasferiti all'estero.
Art. 127
Contraffazione
di opere d'arte
(Legge 20
novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
1. E' punito con
la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000
fino a 6.000.000:
a) chiunque, al
fine di trarne profitto, contraffà, altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di
antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche
senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel
territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici,
esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od
archeologico;
c) chiunque,
conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e
b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque
mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od
etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere
a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono
commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del
codice penale.
3. La sentenza di
condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si
applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre
ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle
opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti
a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di
tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 128
Casi di non
punibilità
(Legge 20
novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni
dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o
altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od
archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o
sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni
della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della
esposizione o della vendita. Non si applicano dei pari ai restauri artistici
che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 129
Inosservanza
dei provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del
presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice
penale.
Sezione II
Sanzioni
amministrative
Art. 130
Omessa
redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
15)
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che
non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro
assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero
dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota
delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si
procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 131
Ordine di
reintegrazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
16)
1. Se per effetto
della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni
del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla
reintegrazione.
2. Qualora le
opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio
l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al
Comune interessato.
3. In caso di
inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede
all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative
si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la
reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore
subita dalla cosa.
5. Se la
determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata
dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di
tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Art. 132
Danno ai beni
culturali ritrovati
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
16)
1. Le misure
previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni
culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli
articoli 86 e 87.
Art. 133
Violazioni in
materia di affissione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23,
commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri
mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o
artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile
della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel
termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente
provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti
di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano
cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in
prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 134
Perdita di beni
culturali
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto
della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle
disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il
bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio
nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari
al valore della cosa.
2. Se il fatto è
imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la
determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato,
la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del
tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La
determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità.
Art. 135
Violazioni in
atti giuridici
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 41)
1. Le alienazioni,
le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti
stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle
condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre
salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma
delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.
Art. 136
Omessa
esibizione di documenti per l'esportazione
(Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88,
art. 23)
1. Fuori dei casi
di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque
trasferisce all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non
accompagnati dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di
esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 150.000 a lire 900.000.
Art. 137
Omessa
restituzione di documenti per l'esportazione
(Legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata
l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione
europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di
esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n.
752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo
del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II
Beni
paesaggistici e ambientali
Capo I
Individuazione
Art. 138
Beni ambientali
1. Sono beni
ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le
aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
b) i beni e le
aree indicati all'articolo 146.
Art. 139
Beni soggetti a
tutela
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti
alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse
pubblico:
a) le cose
immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
b) le ville, i
giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
d) le bellezze
panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.
Art. 140
Elenchi
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni
indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d)
dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi,
ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione
di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia
con provvedimento regionale.
3. La commissione
dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e
provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte
di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il
soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione
aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta
opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per
la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località
contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga
determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi
all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati
presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta
compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente
notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata,
nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale.
Art. 141
Approvazione
dell'elenco
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi
dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare
osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta
pubblica.
2. La Regione,
sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le
osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica,
approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.
Art. 142
Pubblicità
dell'elenco
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L'elenco
approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Copia della
Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di
tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie
resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
Art. 143
Dichiarazione
dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Sulla base
dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la
Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della
stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune
con le modalità previste all'articolo 142, comma 2.
Art. 144
Integrazione
degli elenchi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha
facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati
all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente.
2. La proposta,
corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni
interessati affinchè provvedano alla pubblicazione a
norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria
resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici
comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto
dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il
termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti
territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni
al Ministero.
4. L'integrazione
dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma
3.
Art. 145
Revoca o
modifica degli elenchi
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei
beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, nonchè le integrazioni previste
dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni
dalla data della richiesta.
Art. 146
Beni tutelati
per legge
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7,
aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e
1-quater)
1. Sono comunque
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse
paesaggistico:
a) i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per
la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i
circhi glaciali;
f) i parchi e le
riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori
coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree
assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide
incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di
interesse archeologico.
2. Le disposizioni
previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre
1985:
a) erano
delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente
alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla
lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione
del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o
in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in
apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero,
con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può
tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione
del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a
norma degli articoli 140 e 144.
Art. 147
Censimento e
catalogazione
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)
1. I beni e le
aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati
anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea
all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la
Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi
informatici tra loro compatibili e interscambiabili.
Art. 148
Convenzioni
internazionali
1. L'attività di
tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di
cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali,
stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.
Capo II
Gestione dei
beni
Art. 149
Piani
territoriali paesistici
(Decreto legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, art. 1-bis)
1. Le regioni
sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il
territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la
redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali
aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La
pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste
località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi
previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le
regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il
disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e con la Regione, può adottare misure di recupero e di
riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano
stati comunque compromessi.
Art. 150
Coordinamento
della disciplina urbanistica
(Legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. A art. 7, comma 2, n. 5; decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 52, comma 1)
1. Le linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori
ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono
individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. I piani
regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo
l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle
previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali
di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono
comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i
comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione
delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.
Art. 151
Alterazione
dello stato dei luoghi
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, art. 1)
1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli
elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle
categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli nè introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel
loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno
l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere
che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione
è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni
danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente
soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
della relativa comunicazione.
5. Decorso
inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data
facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si
pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione
dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente
soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.
Art. 152
Interventi non
soggetti ad autorizzazione
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82, commi 8 e 12
aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Non è richiesta
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
a) per gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico
e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici;
b) per gli
interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività
ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e
nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purchè
previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Art. 153
Inibizione o
sospensione dei lavori
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4)
1.
Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti
agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la
Regione e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si
eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche
quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione
di lavori iniziati.
2. Il
provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene
non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende
revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli
interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo
140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.
3. Il
provvedimento cautelare nonchè gli atti successivi
indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Art. 154
Rimborso spese
a seguito della sospensione dei lavori
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su
beni nè precedentemente inclusi negli elenchi
previsti dagli articoli 140 e 144, nè precedentemente
dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata
ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida
di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle
spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già
eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Art. 155
Interventi
soggetti a particolari prescrizioni
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di
aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e
di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c)
e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere
a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgano
ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima
facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.
Art. 156
Opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11
aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17,
comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art. 6)
1. Qualora la
richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o
negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della
decisione regionale.
2. Per i progetti
di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata
secondo le procedure previste all'articolo 26.
3. Per le attività
minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le
competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.
Art. 157
Cartelli
pubblicitari
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 23, commi 3 e 4)
1. Nell'ambito e
in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione
della Regione.
2. Lungo le strade
site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato
collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata
a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il
pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 158
Colore delle
facciate dei fabbricati
(Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. La Regione può
ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo
139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla
bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di
inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Art. 159
Vigilanza
(Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e
comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Le funzioni di
vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal
Ministero e dalle regioni.
Art. 160
Notifiche
eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previdente (Legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di
importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite
in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.
Art. 161
Regolamento
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle
disposizioni di questo Titolo.
2. Fino
all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357.
Art. 162
Disposizione
transitoria
(Decreto legge
27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino
all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa
l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma
dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da
provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e
pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Capo III
Sanzioni penali
e amministrative
Art. 163
Opere eseguite
in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies)
1. Chiunque, senza
la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di
qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza
di condanna viene ordinata la rimessione in pristino
dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa
alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Art. 164
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il
trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno,
nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di
una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di
stima.
2. Con l'ordine di
rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un
termine per provvedere.
3. In caso di
inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende
esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme
riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia,
interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree
degradate.
Art. 165
Violazione in
materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità (Legge 1 giugno
1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 14, commi 2 e 4;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque non
osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli,
iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla
tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire
5.000.000.
2. Il responsabile
della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine
assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima
autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti
di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2,
collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito
e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 166
Norme abrogate
1. Salvo quanto
previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno
1939, n. 1089;
- legge 29 giugno
1939, n. 1497;
- legge 2 aprile
1950, n. 328;
- legge 21
dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli
articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo
1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio
1971, n. 147;
- legge 20
novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5
luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972,
n. 487;
- legge 1 marzo
1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 -21;
- decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo
82, commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio
1980, n. 502;
- legge 27 giugno
1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
- decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno
1986, n. 253;
- decreto legge 9
dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio
1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo
1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio
1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995,
n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo
1997, n. 78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio
1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre
1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5,8;
- legge 13
novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo
1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo
Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31
ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato
a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano
ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo
Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese
quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n.
300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i
beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e
Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico,
rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".
Allegato A
(Previsto dagli
artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera
a)
A. Categorie di
beni:
1. Reperti
archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e
scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti
archeologici;
c) collezioni
archeologiche.
2. Elementi,
costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e
provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e
pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a
mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli,
guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi
da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi
materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
6. Incisioni,
stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonchè manifesti originali (1).
7. Opere originali
dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo
procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria
l.
8. Fotografie,
film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e
manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o
in collezione (1).
10. Libri aventi
più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte
geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e
supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta
anni.
13. a) Collezioni
ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia.
b) Collezioni
aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti
di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di
cinquanta anni.
I beni culturali
rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico
soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera
B.
B. Valori
applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):
1) 0 (zero)
1. Reperti
archeologici
2. Smembramento di
monumenti
9. Incunaboli e
manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e
disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte
geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquerelli,
guazzi e pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di
trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle
condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della
presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello
Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.
(1) Aventi più di
cinquanta anni e non appartenenti all'autore.