L.R. 14 Aprile 1995 – N.64 
Disciplina degli interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola.
(Pubbl. Boll. n
34 del 27/08/1997, parte Prima , SEZIONE II ) 
 
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione (1)
1. La  presente legge disciplina
gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura, delle  attività  
ad  essa  connesse 
e  delle  altre 
attività integrate e  compatibili
con  la tutela  e l’utilizzazione  delle risorse 
dei  territori  rurali 
e  montani.  La 
presente  Legge costituisce
integrazione  e specificazione  dei principi generali contenuti nella  Legge regionale  16 gennaio 
1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio.
2. La  presente legge  si applica 
nelle  zone  con 
esclusiva  o prevalente  funzione 
agricola,  individuate,  sulla 
base  delle prescrizioni e  della disciplina  dei sistemi 
urbani,  rurali  e montani contenute nel P.I.T.
e nel P.T.C. di cui alla L.R.
16/1/95, n. 5, 
recante "Norme  per il  governo del territorio", dal piano regolatore
generale  comunale di  cui all’art. 
23  della  stessa legge.
3. Fino  all’adeguamento  degli 
strumenti  urbanistici  comunali previsto dall’art.  39 della 
Legge regionale citata, la presente legge  si  
applica  alle   aree 
classificate,  negli  strumenti urbanistici comunali  vigenti, zone 
omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile 
1968,   n.  1444,  
ed  a   quelle  
comunque  
destinate all’agricoltura da  tali
strumenti,  anche se definite in maniera diversa
da quelle del suddetto D.M.
4. I  Comuni 
possono  individuare  negli 
strumenti  urbanistici comunali
e  all’interno delle  zone 
di  cui  al 
comma  2,  aree soggette  a  
particolare  normativa  al 
fine  di  salvaguardare l’ambiente e  il paesaggio 
agrario.   Con apposite  varianti, 
i Comuni possono  promuovere la
valorizzazione dell’economia rurale e montana 
attraverso l’integrazione 
dell’attività agricola con altre funzioni  e settori 
produttivi compatibili con la tutela e coerenti con  la valorizzazione delle risorse del  territorio, ivi comprese le  attività di 
fruizione del territorio rurale per il tempo libero,  la produzione 
per autoconsumo  e la 
salvaguardia delle risorse 
genetiche autoctone,  nonché attraverso
il sostegno delle famiglie 
residenti  in  funzione 
del  mantenimento  della presenza  umana 
a  presidio  dell’ambiente,  anche 
adeguando  i servizi e  le infrastrutture  nelle aree 
marginali. Il  Piano di Indirizzo  Territoriale  (P.I.T.)  e  il  Piano 
Territoriale  di Coordinamento (P.T.C.),  di  cui 
alla  L.R.  5/95, 
determinano  i parametri in  base ai 
quali gli  strumenti
urbanistici  comunali generali, di cui
all’art. 23 della medesima legge, individuano la esclusività  o  
la  prevalenza   della 
funzione  agricola,  in relazione alle  caratteristiche produttive  e 
alle  funzioni  di presidio ambientale e paesaggistico."
Art. 2
Definizione delle
attività (2)
1. Ai  fini della 
presente  legge,  sono 
considerate  attività agricole quelle  previste dall’art.  2135 del Codice Civile nonché
quelle  qualificate   come 
agricole  da  disposizioni 
normative
comunitarie, nazionali e regionali.
2. Ai  fini della 
presente legge  sono  considerate 
connesse  a quelle agricole,  oltre all’agriturismo,  le 
seguenti  attività esercitate da
una o più aziende agricole:
a)
le  attività  di 
promozione  e  di 
servizio  allo  sviluppo    dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
b) le attività faunistico - venatorie;
c) tutte  quelle comunque
definite tali da disposizioni normative    comunitarie, nazionali e regionali.
3.  Il 
regolamento  di  attuazione  della 
presente  legge  può contenere ulteriori  specifiche in 
ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.
Art. 3
Nuovi edifici rurali
(3)
1. I  nuovi edifici 
rurali necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio delle  attività agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo  quanto disposto  dai successivi  commi; fermo l’obbligo di procedere
prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo  quanto previsto  dall’art. 5 
comma 4 della L.R. 16.1.1995 n. 5.
2. L’azienda  agricola per 
realizzare nuovi  edifici rurali
deve mantenere in  produzione superfici
fondiarie minime non inferiori a:
a)  0,8  
ha.  per  colture 
ortoflorovivaistiche  specializzate,    riducibili a 
0,6 ha.  quando
almeno  il 50%  delle colture è    protetto in serra;
b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4  ha. per  oliveto 
in  coltura  specializzata 
e  seminativo    irriguo;
d) 6  ha. per  colture seminative,  seminativo 
arborato, 
prato,  prato irriguo;
e) 30 
ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto,
pascolo, pascolo  arborato
e castagneto da frutto;
f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
3. Per  i 
fondi  rustici  con 
terreni  di  diverso 
ordinamento colturale la  superficie fondiaria  minima si 
intende  raggiunta quando
risulti  maggiore o  uguale ad 
1 la  somma dei  quozienti
ottenuti dividendo 
le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative
superfici fondiarie minime previste dal comma 2.
4. Le  Province, col 
Piano Territoriale  di Coordinamento
di cui all’art. 16 della L.R.16.1.1995 n.5, possono stabilire superfici fondiarie minime  diverse da quelle definite al comma 2; con
tale piano le  Province definiscono  inoltre ulteriori  parametri 
per consentire  alle  aziende 
agricole  la  realizzazione 
di  nuove residenze rurali ed
annessi agricoli in considerazione di:
a) prodotto lordo
vendibile
b) impegno di
manodopera
c) tipologie
produttive.
5. Le  concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate  esclusivamente alle  aziende 
presentatrici  dei programmi
di  cui all’art.  4, se 
approvati. Dopo  l’entrata  in vigore della  presente legge,  nel caso di trasferimenti parziali di
fondi  agricoli attuati  al di 
fuori  dei   programmi  di  cui
all’art. 4  a titolo  di compravendita  o 
ad  altro  titolo 
che abiliti al  conseguimento
della  concessione edilizia,  non 
sono consentiti  nuovi   edifici, 
per   dieci  anni  
successivi  al frazionamento, su
tutti i terreni risultanti.(4)
5 bis.  Il divieto 
di cui  al comma 5 non si applica
nel caso in cui i  rapporti fra superfici
fondiarie ed edifici utilizzati per la conduzione  del fondo, così come stabiliti dalla
Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all’art. 7, non siano stati  superati 
su  alcuna  delle 
porzioni  risultanti. Tale circostanza
deve  risultare
nell’atto  di  trasferimento.  Per  i trasferimenti
anteriori  alla determinazione  della Provincia è fatta salva la possibilità
di dimostrare, attraverso i programmi
di cui 
all’articolo 4,  che  la 
indispensabilità  delle  nuove costruzioni sussisteva in riferimento
all’estensione dell’azienda ed alle 
costruzioni in  essa esistenti
risultanti al momento del trasferimento, ferma 
restando la  possibilità di
comprendervi i successivi ampliamenti  dell’estensione
aziendale.(4)
5 ter.   Le  disposizioni di  cui ai commi 5 e 5 bis si applicano anche agli  affitti di fondi rustici nelle fattispecie in
cui, ai sensi della  normativa
vigente,  abilitino al conseguimento
della concessione edilizia.(4)
6. Sono  comunque fatti  salvi i trasferimenti in sede di permute di
immobili  agricoli  o 
di  aggiustamenti  di 
confine,  quelli derivanti  obbligatoriamente   dall’applicazione   di  
normative
comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da: 
a) risoluzione  di contratti 
di mezzadria  o di  altri contratti    agrari;
b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
c) procedure espropriative;
d) successioni
ereditarie;
e) divisioni patrimoniali quando la
comproprietà del bene si sia formata antecedentemente  l’entrata in 
vigore della  presente legge;
f) cessazione  dell’attività per  raggiunti limiti di età
degli imprenditori a titolo principale.
7.  La  
costruzione  di   nuovi 
edifici  ad  uso 
abitativo  è consentita,
fermo  quanto previsto  dal comma 2, se
riferita alle esigenze degli 
imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo,  così come 
definiti dalla  L.R. n. 12.1.1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli
addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono  essere dimostrate  dal programma di cui all’art. 4, il  quale deve comunque
prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728  ore lavorative  annue per 
ogni  unità  abitativa. Nelle zone  montane 
o  svantaggiate  ai 
sensi  della  direttiva 75/268/CEE, le  ore lavorative  annue per 
ogni unità  abitativa sono ridotte
alla metà.
8. Gli strumenti
urbanistici comunali,o apposite varianti  ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi
edifici rurali  ad uso abitativo
fissandone  le dimensioni,i
materiali  e gli elementi tipologici
anche  in relazione alla salvaguardia
delle tradizioni architettoniche,allo sviluppo della bio-edilizia
ed al
perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche
l’eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in  via transitoria e fino a tale definizione la
dimensione
massima ammissibile 
di ogni  unità abitativa  è di 
mq 110  di superficie dei vani
abitabili, così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti
comunali.
9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata
alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all’art.
4.
10. La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata
dagli  strumenti urbanistici  comunali, non è sottoposta al rispetto delle
superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le  aziende che 
esercitano in  via prevalente
l’attività di coltivazione in  serra
fissa,  di agricoltura  biologica ai sensi delle disposizioni
comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di
animali  minori   individuati 
dal   regolamento,   nonché della cinotecnica  e  
dell’acquacoltura.  Gli annessi devono  essere commisurati  alle  
dimensioni  dell’attività  dell’azienda 
nel rispetto  delle   vigenti  
normative   comunitarie,   nazionali, regionali e  comunali. La prevalenza delle attività
di  cui al presente comma  è verificata 
quando tali  attività determinano almeno
l’80% del prodotto lordo vendibile.
11. Ad eccezione di
quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla  realizzazione di annessi
agricoli eccedenti le capacità produttive 
del fondo  ovvero riferiti a fondi
aventi superficie inferiore ai minimi di cui 
al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli
strumenti
urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 1, quarto
comma.
12. È ammessa
l’installazione, per lo svolgimento delle attività di  cui 
all’art.  2  e 
nei  casi  disciplinati 
dalle apposite varianti di cui al comma 4
dell’art.1, di manufatti precari realizzati con
strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati  a terra, 
per le  quali sono consentite
esclusivamente le 
opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello  stato 
dei  luoghi. L’installazione potrà
essere realizzata,  previa comunicazione
al Sindaco nella quale
l’interessato dichiari:
a) le motivate
esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione
del manufatto;
b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto,  comunque non superiore ad  un anno; salvo il caso di cui al comma 13;
c) il rispetto delle
norme di riferimento;
d) l’impegno alla
rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione
fissato.
13. La realizzazione
di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere  mantenute per un periodo di tempo predeterminato
superiore all’anno con le caratteristiche costruttive
di cui  al  comma 
precedente,è ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma
12. Negli altri
casi, per la realizzazione delle serre si
applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.
Art. 4
Programma di
miglioramento agricolo-ambientale (5)
1. Gli interventi di
cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive
del  fondo di cui al comma 11, nonché gli
interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell’approvazione
di un programma aziendale  di
miglioramento  agricolo ambientale che
metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di
trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale
2. Il programma
contiene:
a) una descrizione
della situazione attuale dell’azienda;
b) una descrizione
degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricole e/o
delle attività connesse nonché degli altri interventi
previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) una descrizione
dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di
vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché al
potenziamento delle strutture produttive;
d)
l’individuazione degli edifici esistenti e da realizzare  e delle relative superfici fondiarie
collegate;
e)
l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari
e  coerenti con  le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
f)
l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del  programma stesso.
3.Il regolamento di attuazione della presente
legge può contenere ulteriori 
specifiche  in  ordine 
alla  redazione  del programma.
4. Il programma ha
durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni,
e può essere modificato su richiesta dell’azienda agricola dopo  il primo triennio a scadenze annuali. Il
programma può essere modificato anche prima di tali scadenze,
in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.
5. Il  programma è approvato dal Comune, secondo il
procedimento e nei  termini indicati  nel comma 5 bis, previo parere dell’Ente delegato  in 
materia  di  agricoltura  e 
foreste.  Tale  parere
consiste:
a)
nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi
colturali e non a singole colture;
b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali 
e idrogeologici;
c) nella verifica di
conformità con il P.T.C., di
cui all’art. 16 della L.R. 16.1.1995, n. 5.
5 bis. Il
responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove  occorra, a 
richiedere all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione,le necessarie integrazioni documentali, da  produrre non oltre una congrua scadenza
indicata dal Comune.  La richiesta di
documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, o 
della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento
richiede  il parere alla Provincia, se
ente delegato in materia di agricoltura, la quale si
esprime entro i successivi trenta giorni. 
Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere.  Il parere può essere acquisito, entro lo
stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se
l’ente delegato è la Comunità  Montana,
in  modo da  conseguire contestualmente il parere di
competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c)del comma
5.Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o  della documentazione  integrativa, il responsabile del procedimento
trasmette  gli atti  all’organo comunale competente, il  quale si pronuncia entro i successivi
quindici giorni.
Quest’ultimo termine è innalzato a 45 giorni
qualora il programma abbia  valore
di  strumento urbanistico attuativo.  Se l’interessato presenta 
contestualmente al  programma le
relative domande di  concessione
edilizia,  il Comune provvede al rilascio
entro trenta  giorni dalla  sottoscrizione  della 
convenzione  o dell’atto d’obbligo
di cui al sesto comma.
6. L’approvazione
del programma costituisce condizione preliminare per  il rilascio 
delle concessioni  o
autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, 
o da  un atto  d’obbligo 
unilaterale,  da registrare e  trascrivere a 
spese del  richiedente e  a cura del Comune, che   stabilisca in   particolare l’obbligo per il richiedente:
a) di effettuare  gli  interventi 
previsti  dal  programma, 
in   relazione ai  quali è 
richiesta la  realizzazione di nuovi  edifici rurali o di interventi di  cui 
all’art.  5,  quarto comma, lettere a) e b);
b) di non modificare
la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti  o recuperati 
necessari allo  svolgimento  delle 
attività agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell’art.
2,  e di quelle connesse per il periodo
di validità del programma;
c)
di non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali
eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni 
dalla loro ultimazione;
d) di non alienare
separatamente dagli edifici le superfici  fondiarie 
alla  cui  capacità 
produttiva  gli  stessi 
sono  riferiti;
e) di realizzare gli
interventi di sistemazione ambientale delle 
pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a  fini agricoli,  così come 
individuate  dalle  convenzioni 
o
   dagli atti
d’obbligo;
f)
di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a) ed e);
g) di assoggettarsi
alle sanzioni in caso di inadempimento. In  ogni caso 
le sanzioni  non devono essere
inferiori al maggior  valore determinato dalla inadempienza. Alle modifiche del programma previste
dal comma 4, dovranno corrispondere le 
relative modifiche alle convenzioni o agli atti
d’obbligo
unilaterali.
7. Il programma ha
valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti
degli art. 31 e 40,comma 2, della L.R.
16.1.1995, n. 5, nei  casi   individuati 
dagli   strumenti  urbanistici 
generali comunali ed  è
corredato  dagli elaborati  necessari. Fino alla suddetta
individuazione  il programma ha comunque valore di piano attuativo
qualora  preveda la  realizzazione di  nuove abitazioni rurali  per 
una  volumetria  superiore 
ai  600  mc.  Attraverso interventi  di  
nuova  edificazione   o  di   trasferimenti  di volumetrie.
8. Il programma,
qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse
di  più aziende  agricole, riferite  alle attività di cui all’art.2, è  proposto
congiuntamente  da tutte le aziende interessate
o dal  legate   rappresentante  delle 
stesse.  La convenzione o l’atto
d’obbligo unilaterale impegnano
contestualmente le aziende interessate.
Art. 5
Interventi sul
patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola (6)
1. Sul patrimonio
edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti gli
interventi di manutenzione.
2. Sono inoltre
consentiti i seguenti interventi, sempre che non  comportino mutamento
della destinazione d’uso agricola:
a) restauro e
risanamento conservativo;
b) ristrutturazione
edilizia;
c)
trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% 
del volume degli edifici 
aziendali e  fino ad  un massimo 
di 600  mc
di  volume ricostruito, 
nell’ambito degli  interventi di
cui alle lett. a) e b).
3. Nei casi indicati
nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, "una  tantum", per  le residenze 
rurali, fino ad un massimo di  100
mc, e per gli annessi di aziende
agricole del 10% del volume  esistente
fino  ad un  massimo di 
300 mc, e comunque entro i  limiti dimensionali previsti dallo strumento
urbanistico comunale, purchè tali interventi non
comportino un aumento delle unità abitative.
4. Sono consentiti,
previa approvazione del programma aziendale di miglioramento  agricolo ambientale  di cui 
all’art. 4 e fermo restando il 
rispetto delle  superfici
fondiarie  minime  di  cui
all’art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi
a:
a)
ristrutturazioni urbanistiche di cui all’art. 31 della legge 5  agosto 1978, n. 457;
b)
ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di  cui al terzo comma;
c) mutamento della
destinazione d’uso agricola degli edifici che 
fanno parte  di aziende  agricole di 
dimensioni  superiori  a  
quelle fissate dall’art. 3, comma 2.
Art. 5 bis
Interventi sul
patrimonio edilizio con destinazione d’uso non agricola.(7)
1. Sugli edifici con
destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione,
restauro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli
ammessi dalla disciplina di cui al quarto comma 
dell’art.   1.  Sono inoltre consentiti gli interventi previsti
dagli  strumenti urbanistici di cui al
Capo III della L.R.16 gennaio 1995 n. 5.
2. Agli interventi
di  restauro e  risanamento conservativo,  di ristrutturazione edilizia  e di 
ristrutturazione urbanistica  si applica
la  disciplina prevista  nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 5 ter
Mutamento delle
destinazioni d’uso (7)
1. Gli interventi
edilizi di cui al comma 2 dell’art. 5 bis che comportano  mutamento 
della  destinazione  d’uso 
degli  edifici rurali, ivi  compresi quelli  per 
i  quali  siano 
decaduti  gli
impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.2.1979, n. 10, e ai sensi dell’art. 4 della
presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di  convenzione o 
atto d’obbligo  unilaterale  da
registrare e 
trascrivere  a  cura 
del  Comune  e 
a  spese  del richiedente. La convenzione o l’atto
d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli
edifici.
2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ha.,
la convenzione o l’atto d’obbligo impegnano i proprietari alla
realizzazione  di  interventi 
di  sistemazione  ambientale,
fornendo idonee 
garanzie.   Se le  spese 
per  la  sistemazione ambientale  da  
sostenersi  nel  primo 
decennio  da  parte  dei richiedente, contabilizzate  a prezzi 
correnti al  momento della richiesta
della  concessione, risultano  inferiori agli  oneri da corrispondere ai  sensi dei 
comma 3,  è  dovuta 
al  Comune  la relativa differenza.
3. Nel caso di aree di  pertinenza
di dimensioni inferiori ad 1 ha., in 
luogo della  convenzione
indicata  nel primo gomma, sono previamente
corrisposti  specifici oneri  stabiliti dal 
Comune e
connessi al 
miglioramento ambientale del sistema insediativo,
in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi
di  ristrutturazione edilizia  e 
non  superiore  alla
quota minima prevista per gli interventi di nuova
edificazione.
4. Gli oneri e gli
impegni indicati nei commi  1,  2 
e  3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio
1977 n. 10.
5. Gli edifici che mutano
la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini
del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.
Art. 6
Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse (8)
1. Per consentire la
realizzazione di  impianti
pubblici  o  di pubblico interesse destinati alle
telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell’acqua, non previsti dagli
strumenti urbanistici
comunali, 
i   Comuni  provvedono  
con  apposite  varianti 
agli strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attuazione
della presente legge.
Art. 7
Compiti di
coordinamento delle Province (9)
1. Le Province nel
Piano Territoriale di coordinamento  di
cui all’art. 16  della
L.R. 
16.1.1995  n.  5, 
definiscono  indirizzi, criteri e
parametri per:
a) la individuazione nei PRG comunali delle zone con esclusiva
o prevalente funzione agricola;
b) la valutazione
dei programmi di miglioramento agricolo  ambientale;
c)
l’individuazione degli interventi di miglioramento fondiario  per la tutela e la valorizzazione ambientale
di cui all’art. 4  comma 2 lettera b);
d)
l’individuazione degli interventi di sistemazione ambientale  da 
collegare  al  recupero 
degli  edifici  che 
comporta  il  mutamento della  destinazione d’uso agricola; delle
pertinenze  minime di  tali edifici; 
degli oneri  da porre  a carico 
dei   proprietari in mancanza di
tali pertinenze.
e)
l’omogeneità dei contenuti delle convenzioni e degli atti  d’obbligo di cui all’art. 4 comma 6;
f)
l’individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei  casi indicati negli articoli 5 bis e 5 ter;
g)
l’individuazione delle superfici fondiarie minime di cui  all’art. 3, quarto comma;
h)
l’individuazione dei rapporti fra edifici e superfici  fondiarie di cui all’art. 3, comma 5bis.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Il Consiglio
regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.(10)
Art. 9
Norme transitorie e
di prima applicazione (11)
1. La disciplina
speciale approvata ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art.  1 e 
del comma  terzo dell’art.  4 della 
L.R. 19 Febbraio 1979,  n. 10, 
nonché la disciplina  del 
recupero  del
patrimonio edilizio 
esistente di  cui alla L.R. 21 Maggio 1980, n.59,
contenuta negli strumenti urbanistici comunali 
vigenti  o adottati alla  data di 
entrata in  vigore della  presente legge, prevale   sulle   
disposizioni   della   presente  
legge   fino all’approvazione  del  
piano  strutturale   previsto 
dalla   L.R.
16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l’articolo 4, commi 5 e 5 bis,
concernenti  le modalità  di approvazione  del programma di miglioramento agricolo
ambientale.
2. Sono altresì
fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e  agli atti 
d’obbligo unilaterali 
sottoscritti  in base alle
disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 10.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni di legge:
a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10,  recante 
norme  urbanistiche transitorie
relative alle zone agricole e successive modifiche e integrazioni;
b)
il 3 ed il 5 comma dell’art. 4 della L.R. 21 maggio
1980 n. 59,  recante norme  per gli 
interventi di  recupero del
patrimonio  edilizio esistente;
c) l’art. 9/bis
della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in  materia di  agevolazioni contributive  e 
creditizie  per  gli 
insediamenti produttivi agricoli;
d)
il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 1993, n.
34, recante norme per  lo sviluppo  dell’acquacoltura
e  della 
produzione ittica;
e) il comma 8
dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76
recante  "Disciplina delle attività
agrituristiche."
Art. 11
Modifiche e
integrazioni
1. Al comma 3 dell’art. 7 della L.R.
21 maggio 1980 n. 59, recante "norme  
per gli interventi per il recupero 
del  patrimonio edilizio
esistente",   sono  soppresse le 
parole "fermo restando quanto specificamente  disciplinato all’ultimo  comma dell’art. 1 della L.R.
19 febbraio 1979 n. 10".
2. Il n. 6) del
comma 2 dell’art. 6 della L.R. 13 aprile 1982 n. 31,
recante norme in materia di agevolazione contributive
e creditizie per  gli insediamenti  produttivi agricoli,  è  così
sostituito:
"6) programma
di miglioramento agricolo ambientale (nei casi  
in cui  è  prescritta 
la  concessione    edilizia) 
previsto  dall’art. 5  della L.R.  14.4.95 n. 64 concernente la disciplina  degli interventi  di trasformazione  urbanistica 
ed 
edilizia   nelle zone con
prevalente funzione agricola."
3. Al comma 2
dell’art. 3 della L.R. 20 giugno 1988 n. 46, relativa
agli  "interventi regionali per  l’elettrificazione rurale", sono soppresse
le  parole "ancorché già deruralizzati ai sensi della
L.R.
19.2.1979 n. 10".
4. Al comma 1
lettera a) dell’art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989 n.10, recante "norme generali per    l’esercizio 
delle  funzioni amministrative
in  materia  di  agricoltura,  foreste, 
caccia  e pesca", sono  soppresse le parole "ed adozione del
parere ai fini urbanistici previsto dalla L.R.
10/79".
5. L’art. 4 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo
dell’acquacoltura 
e  della  produzione 
ittica",  è sostituito dal
seguente:
Art. 4
Disciplina degli impianti
1. Gli impianti di acquacoltura sono 
considerati ai fini della presente legge 
annessi agricoli  ed ad  essi si applica la legge regionale n. 64,
14-4-1995.
2. Gli impianti previsti dal programma di
miglioramento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14-4-1995
n. 64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento
CEE   2328 del 15   luglio 
1991 e  successive modificazioni,
che  rientrano nei limiti   individuati 
nell’allegato "A"  alla
presente legge, sono considerati 
commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono  essere realizzati nelle zone indicate
all’art. 1 della L.R. n. 64, 14-4-95.
I programmi ed i piani devono dimostrare che
le dimensioni e i volumi delle  opere,
di  cui si  chiede 
la  realizzazione,  sono commisurati alla  capacità produttiva  delle vasche. Il piano è altresì  integrato  
da  una  relazione 
che  descriva  in 
modo sintetico gli effetti previsti:
- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.
3. I Comuni possono individuare nei propri
strumenti urbanistici generali  ambiti
nei quali non e consentita tale realizzazione".
6. L’art. 5 della L.R.
26 maggio 1993  n. 34,  è sostituito dal seguente:
Art. 5
Disciplina delle varianti
1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i
limiti  di cui  all’allegato A, è consentita nelle zone di
cui all’art. 1  della legge  regionale 
14.4.95  n.  64 
purché  sia espressamente  prevista  
e   disciplinata      negli  
strumenti urbanistici comunali. 
In sede di formazione del piano regolaregenerale,
o  con apposite  varianti, 
il  Comune  può 
destinare specifiche aree 
all’attività di  acquacoltura, anche prevedendo il ricorso  al piano 
di cui  all’art. 27  della legge 28 ottobre 1971, n.   865 in presenza di   iniziative  
con   carattere prevalentemente
industriale."
7. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n. 
34, le parole "fino 
all’entrata in   vigore delle
normative provinciali previste dalla 
medesima   legge" sono  soppresse 
e  sono  così sostituite: "fino  all’approvazione dei  piani  
territoriali  di coordinamento
delle Province."
8. Al comma 1 dell’art. 7  della L.R.  26 maggio 
1993 n.  34, le parole
"di  cui all’art.  4, terzo  
comma" sono soppresse e sono così sostituite: "di cui all’art. 4, secondo comma".
9. Al comma 2 dell’art. 7  della L.R.  26 maggio 
1993 n.  34, le parole
"previa  sottoscrizione delle convenzioni
o atti d’obbligo unilaterali di  cui
all’art.  5 della  L.R. 19-2-1979  n. 10" 
sono soppresse e  sono così  sostituite: "previa
sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 5 della L.R.
14-4-95 n. 64".
10. All’art. 9 della L.R.
26 maggio 1993  n. 34,  è aggiunto il seguente comma:
 "3.
In   caso di impossibilità  di pervenire agli accordi di    programma, 
ovvero  agli  accordi 
di  pianificazione  di  cui
   all’art. 36  della L.R.  16-1-1995 n.  
5  recante "norme per il   governo del 
territorio", la  Regione
provvede  ai sensi e per   gli effetti degli artt.
6, 7 e 10 della citata L.R.
16-1-1995 n. 5, recante "norme per il governo del territorio".
11. Il comma 4 dell’art. 5  della L.R.  17 ottobre 
1994, n.76 recante "Disciplina 
delle  attività  agrituristiche"  è  così
sostituito:
 "4.
La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo    comma 
viene  
dimostrata  mediante     specifica    relazione     sull’attività  agrituristica   prevista 
per     il  triennio  
successivo.  Qualora   sussistano  
le   condizioni   per  
la    presentazione    del   
programma  di  miglioramento 
agricolo    ambientale di   cui 
all’art. 4  della L.R. 14-4-1995, n. 64, la    relazione sull’attività agrituristica
integra tale strumento.  Qualora
le imprese intendano    accedere    ai  finanziamenti    pubblici tale  relazione 
è  sostituita  dal 
piano  agricolo    aziendale, con  validità triennale,  presentato dalle imprese    ai sensi delle leggi vigenti."
12. Il 
comma 1  dell’art. 8  della L.R.   17 
ottobre 1994  n.  76 recante
"Disciplina  delle  attività 
agrituristiche"  è  così sostituito:
“1. L’esercizio dell’agriturismo è consentito
nelle aree di cui all’art.  1 della L.R. 14-4-1995, n. 64, e nelle zone classificate, ai sensi  del D.M. 
2 aprile  1968, n. 1444, A non
urbanizzate ed F parchi, negli strumenti  urbanistici comunali." 13. La lettera c)
del comma 1 dell’art.  9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle
attività agrituristiche" è sostituita dalle
presenti lettere:
"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla
conduzione del fondo in base al programma di cui all’art. 4 della L.R. 14-4- 1995 n. 64 d) i  
volumi    derivanti  da 
interventi  di  ristrutturazione urbanistica."
14. Il comma 5  dell’art. 9  
della  L.R.
17  ottobre 1994  n.  76 recante "Disciplina 
delle   attività   agrituristiche" è così sostituito:
"5. Non è consentita la ristrutturazione
ai  fini agrituristici degli  annessi 
agricoli  costruiti  ai 
sensi  dell’articolo  4,  secondo
comma,  della Legge  Regionale 19 
febbraio 1979,  n. 10, nonché in  
quelli   costruiti ai 
sensi dell’art. 3 comma 9 e 10 della L.R.
14-4-1995, n. 64." 
15. Il comma 6 dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante
"Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"6. 
Le   concessioni edilizie   relative  
agli interventi disciplinati 
dal    presente  articolo 
sono  rilasciate  previa sottoscrizione  delle 
convenzioni    o    degli 
atti  d’obbligo unilaterale di  cui all’articolo  5, 
terzo  comma,  della 
Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonchè
delle convenzioni di cui  all’art.   4 
comma  6  della  L.R.  14-4-1995,  n. 
64.  Tali concessioni sono
rilasciate gratuitamente."
16. La 
lettera b)  del comma  2 dell’art. 13 della L.R.
17 ottobre  1994 n. 76
recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituita:
"b) 
Il   parere  espresso 
dall’Ente  delegato  in 
agricoltura, competente per  
territorio,  sulla principalità  dell’attività agricola, sulla  connessione dell’attività agrituristica e
sulla possibilità di  utilizzazione
degli  edifici  aziendali 
a  fini agrituristici,
corredata,   a  seconda dei 
casi,  da  copia 
del programma di  miglioramento
agricolo ambientale di cui all’art. 4 della L.R.
14-4- 1995, n. 64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente
articolo 5, approvati."
17. Al comma 2  dell’art. 40 
della L.R. 
16.1.1995 n.  5 il primo aliena
della  lettera   f) è  
soppresso  ed è  sostituito 
dal seguente:
"- varianti di   cui  
alla  L.R.  14-4-95 
n.  64  recante 
la    disciplina degli  interventi di 
trasformazione urbanistica ed   edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola,"
(1) Articolo così
sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.1.
(2) Articolo così
sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.2.
(3) Articolo così
sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.3.
(4) L’art. 10, primo
comma della L.R. 4 aprile 1997, n. 25, così
recita:  "Ai   trasferimenti  di  
proprietà  avvenuti  tra l’entrata in  vigore della 
L.R. 14 
aprile  1995,  n. 
64,  e  l’entrata in 
vigore della  presente legge,  si applicano le  disposizioni di  cui all’art. 
3, comma 5, 5bis e 5ter della L.R. 14  aprile 1995, 
n.  64,  così 
come  modificata  dalla 
presente legge."
(5) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.4.
(6) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.5.
(7) Articolo
inserito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 6.
(8) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.7.
(9) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.8.
(10) L’art.  10, secondo 
comma della  L.R.
4  aprile 1997,  n. 25,  così 
recita:   "Il  regolamento   di  attuazione  previsto  dall’art. 8 
della L.R. 
14 aprile  1995, n.  64 e 
successive  modificazioni, è approvato
entro 180 giorni dall’entrata in  vigore
della presente legge."
(11)
Articolo  così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.9.