L.R. 14 Aprile 1995 – N.64
Disciplina degli interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola.
(Pubbl. Boll. n
34 del 27/08/1997, parte Prima , SEZIONE II )
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione (1)
1. La presente legge disciplina
gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura, delle attività
ad essa connesse
e delle altre
attività integrate e compatibili
con la tutela e l’utilizzazione delle risorse
dei territori rurali
e montani. La
presente Legge costituisce
integrazione e specificazione dei principi generali contenuti nella Legge regionale 16 gennaio
1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio.
2. La presente legge si applica
nelle zone con
esclusiva o prevalente funzione
agricola, individuate, sulla
base delle prescrizioni e della disciplina dei sistemi
urbani, rurali e montani contenute nel P.I.T.
e nel P.T.C. di cui alla L.R.
16/1/95, n. 5,
recante "Norme per il governo del territorio", dal piano regolatore
generale comunale di cui all’art.
23 della stessa legge.
3. Fino all’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali previsto dall’art. 39 della
Legge regionale citata, la presente legge si
applica alle aree
classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone
omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444,
ed a quelle
comunque
destinate all’agricoltura da tali
strumenti, anche se definite in maniera diversa
da quelle del suddetto D.M.
4. I Comuni
possono individuare negli
strumenti urbanistici comunali
e all’interno delle zone
di cui al
comma 2, aree soggette a
particolare normativa al
fine di salvaguardare l’ambiente e il paesaggio
agrario. Con apposite varianti,
i Comuni possono promuovere la
valorizzazione dell’economia rurale e montana
attraverso l’integrazione
dell’attività agricola con altre funzioni e settori
produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di
fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione
per autoconsumo e la
salvaguardia delle risorse
genetiche autoctone, nonché attraverso
il sostegno delle famiglie
residenti in funzione
del mantenimento della presenza umana
a presidio dell’ambiente, anche
adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree
marginali. Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) e il Piano
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), di cui
alla L.R. 5/95,
determinano i parametri in base ai
quali gli strumenti
urbanistici comunali generali, di cui
all’art. 23 della medesima legge, individuano la esclusività o
la prevalenza della
funzione agricola, in relazione alle caratteristiche produttive e
alle funzioni di presidio ambientale e paesaggistico."
Art. 2
Definizione delle
attività (2)
1. Ai fini della
presente legge, sono
considerate attività agricole quelle previste dall’art. 2135 del Codice Civile nonché
quelle qualificate come
agricole da disposizioni
normative
comunitarie, nazionali e regionali.
2. Ai fini della
presente legge sono considerate
connesse a quelle agricole, oltre all’agriturismo, le
seguenti attività esercitate da
una o più aziende agricole:
a)
le attività di
promozione e di
servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
b) le attività faunistico - venatorie;
c) tutte quelle comunque
definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Il
regolamento di attuazione della
presente legge può contenere ulteriori specifiche in
ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.
Art. 3
Nuovi edifici rurali
(3)
1. I nuovi edifici
rurali necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l’obbligo di procedere
prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall’art. 5
comma 4 della L.R. 16.1.1995 n. 5.
2. L’azienda agricola per
realizzare nuovi edifici rurali
deve mantenere in produzione superfici
fondiarie minime non inferiori a:
a) 0,8
ha. per colture
ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a
0,6 ha. quando
almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ha. per oliveto
in coltura specializzata
e seminativo irriguo;
d) 6 ha. per colture seminative, seminativo
arborato,
prato, prato irriguo;
e) 30
ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto,
pascolo, pascolo arborato
e castagneto da frutto;
f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
3. Per i
fondi rustici con
terreni di diverso
ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si
intende raggiunta quando
risulti maggiore o uguale ad
1 la somma dei quozienti
ottenuti dividendo
le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative
superfici fondiarie minime previste dal comma 2.
4. Le Province, col
Piano Territoriale di Coordinamento
di cui all’art. 16 della L.R.16.1.1995 n.5, possono stabilire superfici fondiarie minime diverse da quelle definite al comma 2; con
tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri
per consentire alle aziende
agricole la realizzazione
di nuove residenze rurali ed
annessi agricoli in considerazione di:
a) prodotto lordo
vendibile
b) impegno di
manodopera
c) tipologie
produttive.
5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente alle aziende
presentatrici dei programmi
di cui all’art. 4, se
approvati. Dopo l’entrata in vigore della presente legge, nel caso di trasferimenti parziali di
fondi agricoli attuati al di
fuori dei programmi di cui
all’art. 4 a titolo di compravendita o
ad altro titolo
che abiliti al conseguimento
della concessione edilizia, non
sono consentiti nuovi edifici,
per dieci anni
successivi al frazionamento, su
tutti i terreni risultanti.(4)
5 bis. Il divieto
di cui al comma 5 non si applica
nel caso in cui i rapporti fra superfici
fondiarie ed edifici utilizzati per la conduzione del fondo, così come stabiliti dalla
Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all’art. 7, non siano stati superati
su alcuna delle
porzioni risultanti. Tale circostanza
deve risultare
nell’atto di trasferimento. Per i trasferimenti
anteriori alla determinazione della Provincia è fatta salva la possibilità
di dimostrare, attraverso i programmi
di cui
all’articolo 4, che la
indispensabilità delle nuove costruzioni sussisteva in riferimento
all’estensione dell’azienda ed alle
costruzioni in essa esistenti
risultanti al momento del trasferimento, ferma
restando la possibilità di
comprendervi i successivi ampliamenti dell’estensione
aziendale.(4)
5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis si applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in
cui, ai sensi della normativa
vigente, abilitino al conseguimento
della concessione edilizia.(4)
6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede di permute di
immobili agricoli o
di aggiustamenti di
confine, quelli derivanti obbligatoriamente dall’applicazione di
normative
comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:
a) risoluzione di contratti
di mezzadria o di altri contratti agrari;
b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;
c) procedure espropriative;
d) successioni
ereditarie;
e) divisioni patrimoniali quando la
comproprietà del bene si sia formata antecedentemente l’entrata in
vigore della presente legge;
f) cessazione dell’attività per raggiunti limiti di età
degli imprenditori a titolo principale.
7. La
costruzione di nuovi
edifici ad uso
abitativo è consentita,
fermo quanto previsto dal comma 2, se
riferita alle esigenze degli
imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, così come
definiti dalla L.R. n. 12.1.1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli
addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all’art. 4, il quale deve comunque
prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per
ogni unità abitativa. Nelle zone montane
o svantaggiate ai
sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per
ogni unità abitativa sono ridotte
alla metà.
8. Gli strumenti
urbanistici comunali,o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi
edifici rurali ad uso abitativo
fissandone le dimensioni,i
materiali e gli elementi tipologici
anche in relazione alla salvaguardia
delle tradizioni architettoniche,allo sviluppo della bio-edilizia
ed al
perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche
l’eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la
dimensione
massima ammissibile
di ogni unità abitativa è di
mq 110 di superficie dei vani
abitabili, così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti
comunali.
9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata
alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all’art.
4.
10. La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata
dagli strumenti urbanistici comunali, non è sottoposta al rispetto delle
superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende che
esercitano in via prevalente
l’attività di coltivazione in serra
fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni
comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di
animali minori individuati
dal regolamento, nonché della cinotecnica e
dell’acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle
dimensioni dell’attività dell’azienda
nel rispetto delle vigenti
normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attività
di cui al presente comma è verificata
quando tali attività determinano almeno
l’80% del prodotto lordo vendibile.
11. Ad eccezione di
quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi
agricoli eccedenti le capacità produttive
del fondo ovvero riferiti a fondi
aventi superficie inferiore ai minimi di cui
al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli
strumenti
urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 1, quarto
comma.
12. È ammessa
l’installazione, per lo svolgimento delle attività di cui
all’art. 2 e
nei casi disciplinati
dalle apposite varianti di cui al comma 4
dell’art.1, di manufatti precari realizzati con
strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra,
per le quali sono consentite
esclusivamente le
opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato
dei luoghi. L’installazione potrà
essere realizzata, previa comunicazione
al Sindaco nella quale
l’interessato dichiari:
a) le motivate
esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione
del manufatto;
b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno; salvo il caso di cui al comma 13;
c) il rispetto delle
norme di riferimento;
d) l’impegno alla
rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione
fissato.
13. La realizzazione
di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere mantenute per un periodo di tempo predeterminato
superiore all’anno con le caratteristiche costruttive
di cui al comma
precedente,è ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma
12. Negli altri
casi, per la realizzazione delle serre si
applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.
Art. 4
Programma di
miglioramento agricolo-ambientale (5)
1. Gli interventi di
cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive
del fondo di cui al comma 11, nonché gli
interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell’approvazione
di un programma aziendale di
miglioramento agricolo ambientale che
metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di
trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale
2. Il programma
contiene:
a) una descrizione
della situazione attuale dell’azienda;
b) una descrizione
degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricole e/o
delle attività connesse nonché degli altri interventi
previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) una descrizione
dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di
vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché al
potenziamento delle strutture produttive;
d)
l’individuazione degli edifici esistenti e da realizzare e delle relative superfici fondiarie
collegate;
e)
l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari
e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
f)
l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
3.Il regolamento di attuazione della presente
legge può contenere ulteriori
specifiche in ordine
alla redazione del programma.
4. Il programma ha
durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni,
e può essere modificato su richiesta dell’azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il
programma può essere modificato anche prima di tali scadenze,
in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.
5. Il programma è approvato dal Comune, secondo il
procedimento e nei termini indicati nel comma 5 bis, previo parere dell’Ente delegato in
materia di agricoltura e
foreste. Tale parere
consiste:
a)
nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi
colturali e non a singole colture;
b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali
e idrogeologici;
c) nella verifica di
conformità con il P.T.C., di
cui all’art. 16 della L.R. 16.1.1995, n. 5.
5 bis. Il
responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove occorra, a
richiedere all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione,le necessarie integrazioni documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza
indicata dal Comune. La richiesta di
documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, o
della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento
richiede il parere alla Provincia, se
ente delegato in materia di agricoltura, la quale si
esprime entro i successivi trenta giorni.
Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere. Il parere può essere acquisito, entro lo
stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se
l’ente delegato è la Comunità Montana,
in modo da conseguire contestualmente il parere di
competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c)del comma
5.Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento
trasmette gli atti all’organo comunale competente, il quale si pronuncia entro i successivi
quindici giorni.
Quest’ultimo termine è innalzato a 45 giorni
qualora il programma abbia valore
di strumento urbanistico attuativo. Se l’interessato presenta
contestualmente al programma le
relative domande di concessione
edilizia, il Comune provvede al rilascio
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della
convenzione o dell’atto d’obbligo
di cui al sesto comma.
6. L’approvazione
del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio
delle concessioni o
autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione,
o da un atto d’obbligo
unilaterale, da registrare e trascrivere a
spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente:
a) di effettuare gli interventi
previsti dal programma,
in relazione ai quali è
richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi di cui
all’art. 5, quarto comma, lettere a) e b);
b) di non modificare
la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati
necessari allo svolgimento delle
attività agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell’art.
2, e di quelle connesse per il periodo
di validità del programma;
c)
di non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali
eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni
dalla loro ultimazione;
d) di non alienare
separatamente dagli edifici le superfici fondiarie
alla cui capacità
produttiva gli stessi
sono riferiti;
e) di realizzare gli
interventi di sistemazione ambientale delle
pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come
individuate dalle convenzioni
o
dagli atti
d’obbligo;
f)
di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a) ed e);
g) di assoggettarsi
alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso
le sanzioni non devono essere
inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza. Alle modifiche del programma previste
dal comma 4, dovranno corrispondere le
relative modifiche alle convenzioni o agli atti
d’obbligo
unilaterali.
7. Il programma ha
valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti
degli art. 31 e 40,comma 2, della L.R.
16.1.1995, n. 5, nei casi individuati
dagli strumenti urbanistici
generali comunali ed è
corredato dagli elaborati necessari. Fino alla suddetta
individuazione il programma ha comunque valore di piano attuativo
qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali per
una volumetria superiore
ai 600 mc. Attraverso interventi di
nuova edificazione o di trasferimenti di volumetrie.
8. Il programma,
qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse
di più aziende agricole, riferite alle attività di cui all’art.2, è proposto
congiuntamente da tutte le aziende interessate
o dal legate rappresentante delle
stesse. La convenzione o l’atto
d’obbligo unilaterale impegnano
contestualmente le aziende interessate.
Art. 5
Interventi sul
patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola (6)
1. Sul patrimonio
edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti gli
interventi di manutenzione.
2. Sono inoltre
consentiti i seguenti interventi, sempre che non comportino mutamento
della destinazione d’uso agricola:
a) restauro e
risanamento conservativo;
b) ristrutturazione
edilizia;
c)
trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10%
del volume degli edifici
aziendali e fino ad un massimo
di 600 mc
di volume ricostruito,
nell’ambito degli interventi di
cui alle lett. a) e b).
3. Nei casi indicati
nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, "una tantum", per le residenze
rurali, fino ad un massimo di 100
mc, e per gli annessi di aziende
agricole del 10% del volume esistente
fino ad un massimo di
300 mc, e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento
urbanistico comunale, purchè tali interventi non
comportino un aumento delle unità abitative.
4. Sono consentiti,
previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui
all’art. 4 e fermo restando il
rispetto delle superfici
fondiarie minime di cui
all’art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi
a:
a)
ristrutturazioni urbanistiche di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b)
ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui al terzo comma;
c) mutamento della
destinazione d’uso agricola degli edifici che
fanno parte di aziende agricole di
dimensioni superiori a
quelle fissate dall’art. 3, comma 2.
Art. 5 bis
Interventi sul
patrimonio edilizio con destinazione d’uso non agricola.(7)
1. Sugli edifici con
destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione,
restauro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli
ammessi dalla disciplina di cui al quarto comma
dell’art. 1. Sono inoltre consentiti gli interventi previsti
dagli strumenti urbanistici di cui al
Capo III della L.R.16 gennaio 1995 n. 5.
2. Agli interventi
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica si applica
la disciplina prevista nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 5 ter
Mutamento delle
destinazioni d’uso (7)
1. Gli interventi
edilizi di cui al comma 2 dell’art. 5 bis che comportano mutamento
della destinazione d’uso
degli edifici rurali, ivi compresi quelli per
i quali siano
decaduti gli
impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.2.1979, n. 10, e ai sensi dell’art. 4 della
presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o
atto d’obbligo unilaterale da
registrare e
trascrivere a cura
del Comune e
a spese del richiedente. La convenzione o l’atto
d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli
edifici.
2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ha.,
la convenzione o l’atto d’obbligo impegnano i proprietari alla
realizzazione di interventi
di sistemazione ambientale,
fornendo idonee
garanzie. Se le spese
per la sistemazione ambientale da
sostenersi nel primo
decennio da parte dei richiedente, contabilizzate a prezzi
correnti al momento della richiesta
della concessione, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi dei
comma 3, è dovuta
al Comune la relativa differenza.
3. Nel caso di aree di pertinenza
di dimensioni inferiori ad 1 ha., in
luogo della convenzione
indicata nel primo gomma, sono previamente
corrisposti specifici oneri stabiliti dal
Comune e
connessi al
miglioramento ambientale del sistema insediativo,
in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi
di ristrutturazione edilizia e
non superiore alla
quota minima prevista per gli interventi di nuova
edificazione.
4. Gli oneri e gli
impegni indicati nei commi 1, 2
e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio
1977 n. 10.
5. Gli edifici che mutano
la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini
del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.
Art. 6
Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse (8)
1. Per consentire la
realizzazione di impianti
pubblici o di pubblico interesse destinati alle
telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell’acqua, non previsti dagli
strumenti urbanistici
comunali,
i Comuni provvedono
con apposite varianti
agli strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attuazione
della presente legge.
Art. 7
Compiti di
coordinamento delle Province (9)
1. Le Province nel
Piano Territoriale di coordinamento di
cui all’art. 16 della
L.R.
16.1.1995 n. 5,
definiscono indirizzi, criteri e
parametri per:
a) la individuazione nei PRG comunali delle zone con esclusiva
o prevalente funzione agricola;
b) la valutazione
dei programmi di miglioramento agricolo ambientale;
c)
l’individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale
di cui all’art. 4 comma 2 lettera b);
d)
l’individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da
collegare al recupero
degli edifici che
comporta il mutamento della destinazione d’uso agricola; delle
pertinenze minime di tali edifici;
degli oneri da porre a carico
dei proprietari in mancanza di
tali pertinenze.
e)
l’omogeneità dei contenuti delle convenzioni e degli atti d’obbligo di cui all’art. 4 comma 6;
f)
l’individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei casi indicati negli articoli 5 bis e 5 ter;
g)
l’individuazione delle superfici fondiarie minime di cui all’art. 3, quarto comma;
h)
l’individuazione dei rapporti fra edifici e superfici fondiarie di cui all’art. 3, comma 5bis.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Il Consiglio
regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.(10)
Art. 9
Norme transitorie e
di prima applicazione (11)
1. La disciplina
speciale approvata ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art. 1 e
del comma terzo dell’art. 4 della
L.R. 19 Febbraio 1979, n. 10,
nonché la disciplina del
recupero del
patrimonio edilizio
esistente di cui alla L.R. 21 Maggio 1980, n.59,
contenuta negli strumenti urbanistici comunali
vigenti o adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge, prevale sulle
disposizioni della presente
legge fino all’approvazione del
piano strutturale previsto
dalla L.R.
16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l’articolo 4, commi 5 e 5 bis,
concernenti le modalità di approvazione del programma di miglioramento agricolo
ambientale.
2. Sono altresì
fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e agli atti
d’obbligo unilaterali
sottoscritti in base alle
disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 10.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni di legge:
a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, recante
norme urbanistiche transitorie
relative alle zone agricole e successive modifiche e integrazioni;
b)
il 3 ed il 5 comma dell’art. 4 della L.R. 21 maggio
1980 n. 59, recante norme per gli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente;
c) l’art. 9/bis
della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in materia di agevolazioni contributive e
creditizie per gli
insediamenti produttivi agricoli;
d)
il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 1993, n.
34, recante norme per lo sviluppo dell’acquacoltura
e della
produzione ittica;
e) il comma 8
dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76
recante "Disciplina delle attività
agrituristiche."
Art. 11
Modifiche e
integrazioni
1. Al comma 3 dell’art. 7 della L.R.
21 maggio 1980 n. 59, recante "norme
per gli interventi per il recupero
del patrimonio edilizio
esistente", sono soppresse le
parole "fermo restando quanto specificamente disciplinato all’ultimo comma dell’art. 1 della L.R.
19 febbraio 1979 n. 10".
2. Il n. 6) del
comma 2 dell’art. 6 della L.R. 13 aprile 1982 n. 31,
recante norme in materia di agevolazione contributive
e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli, è così
sostituito:
"6) programma
di miglioramento agricolo ambientale (nei casi
in cui è prescritta
la concessione edilizia)
previsto dall’art. 5 della L.R. 14.4.95 n. 64 concernente la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica
ed
edilizia nelle zone con
prevalente funzione agricola."
3. Al comma 2
dell’art. 3 della L.R. 20 giugno 1988 n. 46, relativa
agli "interventi regionali per l’elettrificazione rurale", sono soppresse
le parole "ancorché già deruralizzati ai sensi della
L.R.
19.2.1979 n. 10".
4. Al comma 1
lettera a) dell’art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989 n.10, recante "norme generali per l’esercizio
delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura, foreste,
caccia e pesca", sono soppresse le parole "ed adozione del
parere ai fini urbanistici previsto dalla L.R.
10/79".
5. L’art. 4 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo
dell’acquacoltura
e della produzione
ittica", è sostituito dal
seguente:
Art. 4
Disciplina degli impianti
1. Gli impianti di acquacoltura sono
considerati ai fini della presente legge
annessi agricoli ed ad essi si applica la legge regionale n. 64,
14-4-1995.
2. Gli impianti previsti dal programma di
miglioramento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14-4-1995
n. 64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento
CEE 2328 del 15 luglio
1991 e successive modificazioni,
che rientrano nei limiti individuati
nell’allegato "A" alla
presente legge, sono considerati
commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate
all’art. 1 della L.R. n. 64, 14-4-95.
I programmi ed i piani devono dimostrare che
le dimensioni e i volumi delle opere,
di cui si chiede
la realizzazione, sono commisurati alla capacità produttiva delle vasche. Il piano è altresì integrato
da una relazione
che descriva in
modo sintetico gli effetti previsti:
- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.
3. I Comuni possono individuare nei propri
strumenti urbanistici generali ambiti
nei quali non e consentita tale realizzazione".
6. L’art. 5 della L.R.
26 maggio 1993 n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 5
Disciplina delle varianti
1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i
limiti di cui all’allegato A, è consentita nelle zone di
cui all’art. 1 della legge regionale
14.4.95 n. 64
purché sia espressamente prevista
e disciplinata negli
strumenti urbanistici comunali.
In sede di formazione del piano regolaregenerale,
o con apposite varianti,
il Comune può
destinare specifiche aree
all’attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano
di cui all’art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative
con carattere prevalentemente
industriale."
7. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n.
34, le parole "fino
all’entrata in vigore delle
normative provinciali previste dalla
medesima legge" sono soppresse
e sono così sostituite: "fino all’approvazione dei piani
territoriali di coordinamento
delle Province."
8. Al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 26 maggio
1993 n. 34, le parole
"di cui all’art. 4, terzo
comma" sono soppresse e sono così sostituite: "di cui all’art. 4, secondo comma".
9. Al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 26 maggio
1993 n. 34, le parole
"previa sottoscrizione delle convenzioni
o atti d’obbligo unilaterali di cui
all’art. 5 della L.R. 19-2-1979 n. 10"
sono soppresse e sono così sostituite: "previa
sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 5 della L.R.
14-4-95 n. 64".
10. All’art. 9 della L.R.
26 maggio 1993 n. 34, è aggiunto il seguente comma:
"3.
In caso di impossibilità di pervenire agli accordi di programma,
ovvero agli accordi
di pianificazione di cui
all’art. 36 della L.R. 16-1-1995 n.
5 recante "norme per il governo del
territorio", la Regione
provvede ai sensi e per gli effetti degli artt.
6, 7 e 10 della citata L.R.
16-1-1995 n. 5, recante "norme per il governo del territorio".
11. Il comma 4 dell’art. 5 della L.R. 17 ottobre
1994, n.76 recante "Disciplina
delle attività agrituristiche" è così
sostituito:
"4.
La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma
viene
dimostrata mediante specifica relazione sull’attività agrituristica prevista
per il triennio
successivo. Qualora sussistano
le condizioni per
la presentazione del
programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui
all’art. 4 della L.R. 14-4-1995, n. 64, la relazione sull’attività agrituristica
integra tale strumento. Qualora
le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione
è sostituita dal
piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti."
12. Il
comma 1 dell’art. 8 della L.R. 17
ottobre 1994 n. 76 recante
"Disciplina delle attività
agrituristiche" è così sostituito:
“1. L’esercizio dell’agriturismo è consentito
nelle aree di cui all’art. 1 della L.R. 14-4-1995, n. 64, e nelle zone classificate, ai sensi del D.M.
2 aprile 1968, n. 1444, A non
urbanizzate ed F parchi, negli strumenti urbanistici comunali." 13. La lettera c)
del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle
attività agrituristiche" è sostituita dalle
presenti lettere:
"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla
conduzione del fondo in base al programma di cui all’art. 4 della L.R. 14-4- 1995 n. 64 d) i
volumi derivanti da
interventi di ristrutturazione urbanistica."
14. Il comma 5 dell’art. 9
della L.R.
17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina
delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"5. Non è consentita la ristrutturazione
ai fini agrituristici degli annessi
agricoli costruiti ai
sensi dell’articolo 4, secondo
comma, della Legge Regionale 19
febbraio 1979, n. 10, nonché in
quelli costruiti ai
sensi dell’art. 3 comma 9 e 10 della L.R.
14-4-1995, n. 64."
15. Il comma 6 dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante
"Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"6.
Le concessioni edilizie relative
agli interventi disciplinati
dal presente articolo
sono rilasciate previa sottoscrizione delle
convenzioni o degli
atti d’obbligo unilaterale di cui all’articolo 5,
terzo comma, della
Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonchè
delle convenzioni di cui all’art. 4
comma 6 della L.R. 14-4-1995, n.
64. Tali concessioni sono
rilasciate gratuitamente."
16. La
lettera b) del comma 2 dell’art. 13 della L.R.
17 ottobre 1994 n. 76
recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituita:
"b)
Il parere espresso
dall’Ente delegato in
agricoltura, competente per
territorio, sulla principalità dell’attività agricola, sulla connessione dell’attività agrituristica e
sulla possibilità di utilizzazione
degli edifici aziendali
a fini agrituristici,
corredata, a seconda dei
casi, da copia
del programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui all’art. 4 della L.R.
14-4- 1995, n. 64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente
articolo 5, approvati."
17. Al comma 2 dell’art. 40
della L.R.
16.1.1995 n. 5 il primo aliena
della lettera f) è
soppresso ed è sostituito
dal seguente:
"- varianti di cui
alla L.R. 14-4-95
n. 64 recante
la disciplina degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola,"
(1) Articolo così
sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.1.
(2) Articolo così
sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.2.
(3) Articolo così
sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.3.
(4) L’art. 10, primo
comma della L.R. 4 aprile 1997, n. 25, così
recita: "Ai trasferimenti di
proprietà avvenuti tra l’entrata in vigore della
L.R. 14
aprile 1995, n.
64, e l’entrata in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’art.
3, comma 5, 5bis e 5ter della L.R. 14 aprile 1995,
n. 64, così
come modificata dalla
presente legge."
(5) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.4.
(6) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.5.
(7) Articolo
inserito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 6.
(8) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.7.
(9) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile
1997, n. 25, art.8.
(10) L’art. 10, secondo
comma della L.R.
4 aprile 1997, n. 25, così
recita: "Il regolamento di attuazione previsto dall’art. 8
della L.R.
14 aprile 1995, n. 64 e
successive modificazioni, è approvato
entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge."
(11)
Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.9.