L.R. 14 Aprile 1995 – N.64

 

Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.

 

(Pubbl. Boll. n 34 del 27/08/1997, parte Prima , SEZIONE II )
 

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione (1)

 

1. La  presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura, delle  attività   ad  essa  connesse  e  delle  altre  attività integrate e  compatibili con  la tutela  e l’utilizzazione  delle risorse  dei  territori  rurali  e  montani.  La  presente  Legge costituisce integrazione  e specificazione  dei principi generali contenuti nella  Legge regionale  16 gennaio  1995, n. 5, recante norme per il governo del territorio.

 

2. La  presente legge  si applica  nelle  zone  con  esclusiva  o prevalente  funzione  agricola,  individuate,  sulla  base  delle prescrizioni e  della disciplina  dei sistemi  urbani,  rurali  e montani contenute nel P.I.T. e nel P.T.C. di cui alla L.R. 16/1/95, n. 5,  recante "Norme  per il  governo del territorio", dal piano regolatore generale  comunale di  cui all’art.  23  della  stessa legge.

 

3. Fino  all’adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  comunali previsto dall’art.  39 della  Legge regionale citata, la presente legge  si   applica  alle   aree  classificate,  negli  strumenti urbanistici comunali  vigenti, zone  omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile  1968,   n.  1444,   ed  a   quelle   comunque   destinate all’agricoltura da  tali strumenti,  anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto D.M.

 

4. I  Comuni  possono  individuare  negli  strumenti  urbanistici comunali e  all’interno delle  zone  di  cui  al  comma  2,  aree soggette  a   particolare  normativa  al  fine  di  salvaguardare l’ambiente e  il paesaggio  agrario.   Con apposite  varianti,  i Comuni possono  promuovere la valorizzazione dell’economia rurale e montana  attraverso l’integrazione  dell’attività agricola con altre funzioni  e settori  produttivi compatibili con la tutela e coerenti con  la valorizzazione delle risorse del  territorio, ivi comprese le  attività di  fruizione del territorio rurale per il tempo libero,  la produzione  per autoconsumo  e la  salvaguardia delle risorse  genetiche autoctone,  nonché attraverso il sostegno delle famiglie  residenti  in  funzione  del  mantenimento  della presenza  umana  a  presidio  dell’ambiente,  anche  adeguando  i servizi e  le infrastrutture  nelle aree  marginali. Il  Piano di Indirizzo  Territoriale  (P.I.T.)  e  il  Piano  Territoriale  di Coordinamento (P.T.C.),  di  cui  alla  L.R.  5/95,  determinano  i parametri in  base ai  quali gli  strumenti urbanistici  comunali generali, di cui all’art. 23 della medesima legge, individuano la esclusività  o   la  prevalenza   della  funzione  agricola,  in relazione alle  caratteristiche produttive  e  alle  funzioni  di presidio ambientale e paesaggistico."

 

Art. 2

Definizione delle attività (2)

 

1. Ai  fini della  presente  legge,  sono  considerate  attività agricole quelle  previste dall’art.  2135 del Codice Civile nonché quelle  qualificate   come  agricole  da  disposizioni  normative

comunitarie, nazionali e regionali.

 

2. Ai  fini della  presente legge  sono  considerate  connesse  a quelle agricole,  oltre all’agriturismo,  le  seguenti  attività esercitate da una o più aziende agricole:

 

a) le  attività  di  promozione  e  di  servizio  allo  sviluppo    dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione;

b) le attività faunistico - venatorie;

c) tutte  quelle comunque definite tali da disposizioni normative    comunitarie, nazionali e regionali.

 

3.  Il  regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  può contenere ulteriori  specifiche in  ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.

 

Art. 3

Nuovi edifici rurali (3)

 

1. I  nuovi edifici  rurali necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio delle  attività agricole e di quelle connesse sono consentiti secondo  quanto disposto  dai successivi  commi; fermo l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo  quanto previsto  dall’art. 5  comma 4 della L.R. 16.1.1995 n. 5.

 

2. L’azienda  agricola per  realizzare nuovi  edifici rurali deve mantenere in  produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:

 

a)  0,8   ha.  per  colture  ortoflorovivaistiche  specializzate,    riducibili a  0,6 ha.  quando almeno  il 50%  delle colture è    protetto in serra;

b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

c) 4  ha. per  oliveto  in  coltura  specializzata  e  seminativo    irriguo;

d) 6  ha. per  colture seminative,  seminativo  arborato,  prato,  prato irriguo;

e) 30  ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo  arborato e castagneto da frutto;

f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

 

3. Per  i  fondi  rustici  con  terreni  di  diverso  ordinamento colturale la  superficie fondiaria  minima si  intende  raggiunta quando risulti  maggiore o  uguale ad  1 la  somma dei  quozienti

ottenuti dividendo  le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 2.

 

4. Le  Province, col  Piano Territoriale  di Coordinamento di cui all’art. 16 della L.R.16.1.1995 n.5, possono stabilire superfici fondiarie minime  diverse da quelle definite al comma 2; con tale piano le  Province definiscono  inoltre ulteriori  parametri  per consentire  alle  aziende  agricole  la  realizzazione  di  nuove residenze rurali ed annessi agricoli in considerazione di:

a) prodotto lordo vendibile

b) impegno di manodopera

c) tipologie produttive.

 

5. Le  concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono rilasciate  esclusivamente alle  aziende  presentatrici  dei programmi di  cui all’art.  4, se  approvati. Dopo  l’entrata  in vigore della  presente legge,  nel caso di trasferimenti parziali di fondi  agricoli attuati  al di  fuori  dei   programmi  di  cui all’art. 4  a titolo  di compravendita  o  ad  altro  titolo  che abiliti al  conseguimento della  concessione edilizia,  non  sono consentiti  nuovi   edifici,  per   dieci  anni   successivi  al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.(4)

 

5 bis.  Il divieto  di cui  al comma 5 non si applica nel caso in cui i  rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per la conduzione  del fondo, così come stabiliti dalla Provincia in sede di determinazione dei parametri di cui all’art. 7, non siano stati  superati  su  alcuna  delle  porzioni  risultanti. Tale circostanza deve  risultare nell’atto  di  trasferimento.  Per  i trasferimenti anteriori  alla determinazione  della Provincia è fatta salva la possibilità di dimostrare, attraverso i programmi

di cui  all’articolo 4,  che  la  indispensabilità  delle  nuove costruzioni sussisteva in riferimento all’estensione dell’azienda ed alle  costruzioni in  essa esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma  restando la  possibilità di comprendervi i successivi ampliamenti  dell’estensione aziendale.(4)

 

5 ter.   Le  disposizioni di  cui ai commi 5 e 5 bis si applicano anche agli  affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della  normativa vigente,  abilitino al conseguimento della concessione edilizia.(4)

 

6. Sono  comunque fatti  salvi i trasferimenti in sede di permute di immobili  agricoli  o  di  aggiustamenti  di  confine,  quelli derivanti  obbligatoriamente   dall’applicazione   di   normative

comunitarie o nazionali, oppure che abbiano origine da:

a) risoluzione  di contratti  di mezzadria  o di  altri contratti    agrari;

b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali;

c) procedure espropriative;

d) successioni ereditarie;

e) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente  l’entrata in  vigore della  presente legge;

f) cessazione  dell’attività per  raggiunti limiti di età degli imprenditori a titolo principale.

 

7.  La   costruzione  di   nuovi  edifici  ad  uso  abitativo  è consentita, fermo  quanto previsto  dal comma 2, se riferita alle esigenze degli  imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo,  così come  definiti dalla  L.R. n. 12.1.1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono  essere dimostrate  dal programma di cui all’art. 4, il  quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728  ore lavorative  annue per  ogni  unità  abitativa. Nelle zone  montane  o  svantaggiate  ai  sensi  della  direttiva 75/268/CEE, le  ore lavorative  annue per  ogni unità  abitativa sono ridotte alla metà.

 

8. Gli strumenti urbanistici comunali,o apposite varianti  ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi edifici rurali  ad uso abitativo fissandone  le dimensioni,i materiali  e gli elementi tipologici anche  in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche,allo sviluppo della bio-edilizia ed al

perseguimento del risparmio energetico, disponendone anche l’eventuale motivato divieto di realizzazione in determinate aree; in  via transitoria e fino a tale definizione la dimensione

massima ammissibile  di ogni  unità abitativa  è di  mq 110  di superficie dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali.

 

9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all’art. 4.

 

10. La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata dagli  strumenti urbanistici  comunali, non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le  aziende che  esercitano in  via prevalente l’attività di coltivazione in  serra fissa,  di agricoltura  biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di

animali  minori   individuati  dal   regolamento,   nonché della cinotecnica  e   dell’acquacoltura.  Gli annessi devono  essere commisurati  alle   dimensioni  dell’attività  dell’azienda  nel rispetto  delle   vigenti   normative   comunitarie,   nazionali, regionali e  comunali. La prevalenza delle attività di  cui al presente comma  è verificata  quando tali  attività determinano almeno l’80% del prodotto lordo vendibile.

 

11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla  realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive  del fondo  ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui  al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti

urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 1, quarto comma.

 

12. È ammessa l’installazione, per lo svolgimento delle attività di  cui  all’art.  2  e  nei  casi  disciplinati  dalle apposite varianti di cui al comma 4 dell’art.1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati  a terra,  per le  quali sono consentite

esclusivamente le  opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello  stato  dei  luoghi. L’installazione potrà essere realizzata,  previa comunicazione al Sindaco nella quale

l’interessato dichiari:

a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;

b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto,  comunque non superiore ad  un anno; salvo il caso di cui al comma 13;

c) il rispetto delle norme di riferimento;

d) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

 

13. La realizzazione di serre con copertura stagionale e di quelle destinate ad essere  mantenute per un periodo di tempo predeterminato superiore all’anno con le caratteristiche costruttive di cui  al  comma  precedente,è ammessa previa comunicazione al Sindaco, ai sensi del comma 12. Negli altri

casi, per la realizzazione delle serre si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

 

Art. 4

Programma di miglioramento agricolo-ambientale (5)

 

1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del  fondo di cui al comma 11, nonché gli interventi di cui ai commi 12 e 13, sono consentiti a seguito dell’approvazione di un programma aziendale  di miglioramento  agricolo ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale

 

2. Il programma contiene:

a) una descrizione della situazione attuale dell’azienda;

b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;

d) l’individuazione degli edifici esistenti e da realizzare  e delle relative superfici fondiarie collegate;

e) l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari e  coerenti con  le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;

f) l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del  programma stesso.

 

3.Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori  specifiche  in  ordine  alla  redazione  del programma.

 

4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell’azienda agricola dopo  il primo triennio a scadenze annuali. Il programma può essere modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi comunitari, statali e regionali.

 

5. Il  programma è approvato dal Comune, secondo il procedimento e nei  termini indicati  nel comma 5 bis, previo parere dell’Ente delegato  in  materia  di  agricoltura  e  foreste.  Tale  parere

consiste:

a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali, con riferimento a classi colturali e non a singole colture;

b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali  e idrogeologici;

c) nella verifica di conformità con il P.T.C., di cui all’art. 16 della L.R. 16.1.1995, n. 5.

 

5 bis. Il responsabile del procedimento verifica la domanda e provvede, ove  occorra, a  richiedere all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione,le necessarie integrazioni documentali, da  produrre non oltre una congrua scadenza indicata dal Comune.  La richiesta di documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, o  della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede  il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni.  Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere.  Il parere può essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se l’ente delegato è la Comunità  Montana, in  modo da  conseguire contestualmente il parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c)del comma 5.Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o  della documentazione  integrativa, il responsabile del procedimento trasmette  gli atti  all’organo comunale competente, il  quale si pronuncia entro i successivi quindici giorni.

Quest’ultimo termine è innalzato a 45 giorni qualora il programma abbia  valore di  strumento urbanistico attuativo.  Se l’interessato presenta  contestualmente al  programma le relative domande di  concessione edilizia,  il Comune provvede al rilascio entro trenta  giorni dalla  sottoscrizione  della  convenzione  o dell’atto d’obbligo di cui al sesto comma.

 

6. L’approvazione del programma costituisce condizione preliminare per  il rilascio  delle concessioni  o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione,  o da  un atto  d’obbligo  unilaterale,  da registrare e  trascrivere a  spese del  richiedente e  a cura del Comune, che   stabilisca in   particolare l’obbligo per il richiedente:

a) di effettuare  gli  interventi  previsti  dal  programma,  in   relazione ai  quali è  richiesta la  realizzazione di nuovi  edifici rurali o di interventi di  cui  all’art.  5,  quarto comma, lettere a) e b);

b) di non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti  o recuperati  necessari allo  svolgimento  delle  attività agricole considerate ai sensi del comma 5 lettera a) dell’art. 2,  e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;

c) di non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni  dalla loro ultimazione;

d) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici  fondiarie  alla  cui  capacità  produttiva  gli  stessi  sono  riferiti;

e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle  pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a  fini agricoli,  così come  individuate  dalle  convenzioni  o

   dagli atti d’obbligo;

f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e);

g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In  ogni caso  le sanzioni  non devono essere inferiori al maggior  valore determinato dalla inadempienza. Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le  relative modifiche alle convenzioni o agli atti

d’obbligo unilaterali.

 

7. Il programma ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 40,comma 2, della L.R. 16.1.1995, n. 5, nei  casi   individuati  dagli   strumenti  urbanistici  generali comunali ed  è corredato  dagli elaborati  necessari. Fino alla suddetta individuazione  il programma ha comunque valore di piano attuativo qualora  preveda la  realizzazione di  nuove abitazioni rurali  per  una  volumetria  superiore  ai  600  mc.  Attraverso interventi  di   nuova  edificazione   o  di   trasferimenti  di volumetrie.

 

8. Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di  più aziende  agricole, riferite  alle attività di cui all’art.2, è  proposto congiuntamente  da tutte le aziende interessate o dal  legate   rappresentante  delle  stesse.  La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale impegnano

contestualmente le aziende interessate.

 

Art. 5

Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola (6)

 

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione.

 

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, sempre che non  comportino mutamento della destinazione d’uso agricola:

a) restauro e risanamento conservativo;

b) ristrutturazione edilizia;

c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10%  del volume degli edifici  aziendali e  fino ad  un massimo  di 600  mc di  volume ricostruito,  nell’ambito degli  interventi di cui alle lett. a) e b).

 

3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre ammessi ampliamenti, "una  tantum", per  le residenze  rurali, fino ad un massimo di  100 mc, e per gli annessi di aziende agricole del 10% del volume  esistente fino  ad un  massimo di  300 mc, e comunque entro i  limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purchè tali interventi non comportino un aumento delle unità abitative.

 

4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento  agricolo ambientale  di cui  all’art. 4 e fermo restando il  rispetto delle  superfici fondiarie  minime  di  cui

all’art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:

a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all’art. 31 della legge 5  agosto 1978, n. 457;

b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di  cui al terzo comma;

c) mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che  fanno parte  di aziende  agricole di  dimensioni  superiori  a   quelle fissate dall’art. 3, comma 2.

 

Art. 5 bis

Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso non agricola.(7)

 

1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli ammessi dalla disciplina di cui al quarto comma  dell’art.   1.  Sono inoltre consentiti gli interventi previsti dagli  strumenti urbanistici di cui al Capo III della L.R.16 gennaio 1995 n. 5.

 

2. Agli interventi di  restauro e  risanamento conservativo,  di ristrutturazione edilizia  e di  ristrutturazione urbanistica  si applica la  disciplina prevista  nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 4.

 

Art. 5 ter

Mutamento delle destinazioni d’uso (7)

 

1. Gli interventi edilizi di cui al comma 2 dell’art. 5 bis che comportano  mutamento  della  destinazione  d’uso  degli  edifici rurali, ivi  compresi quelli  per  i  quali  siano  decaduti  gli

impegni assunti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.2.1979, n. 10, e ai sensi dell’art. 4 della presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di  convenzione o  atto d’obbligo  unilaterale  da

registrare e  trascrivere  a  cura  del  Comune  e  a  spese  del richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici.

 

2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ha., la convenzione o l’atto d’obbligo impegnano i proprietari alla realizzazione  di  interventi  di  sistemazione  ambientale,

fornendo idonee  garanzie.   Se le  spese  per  la  sistemazione ambientale  da   sostenersi  nel  primo  decennio  da  parte  dei richiedente, contabilizzate  a prezzi  correnti al  momento della richiesta della  concessione, risultano  inferiori agli  oneri da corrispondere ai  sensi dei  comma 3,  è  dovuta  al  Comune  la relativa differenza.

 

3. Nel caso di aree di  pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ha., in  luogo della  convenzione indicata  nel primo gomma, sono previamente corrisposti  specifici oneri  stabiliti dal  Comune e

connessi al  miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di  ristrutturazione edilizia  e  non  superiore  alla

quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

 

4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi  1,  2  e  3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

 

5. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.

 

Art. 6

Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse (8)

 

1. Per consentire la realizzazione di  impianti pubblici  o  di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell’acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici

comunali,  i   Comuni  provvedono   con  apposite  varianti  agli strumenti urbanistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 7

Compiti di coordinamento delle Province (9)

 

1. Le Province nel Piano Territoriale di coordinamento  di cui all’art. 16  della L.R.  16.1.1995  n.  5,  definiscono  indirizzi, criteri e parametri per:

a) la individuazione nei PRG comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola;

b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo  ambientale;

c) l’individuazione degli interventi di miglioramento fondiario  per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all’art. 4  comma 2 lettera b);

d) l’individuazione degli interventi di sistemazione ambientale  da  collegare  al  recupero  degli  edifici  che  comporta  il  mutamento della  destinazione d’uso agricola; delle pertinenze  minime di  tali edifici;  degli oneri  da porre  a carico  dei   proprietari in mancanza di tali pertinenze.

e) l’omogeneità dei contenuti delle convenzioni e degli atti  d’obbligo di cui all’art. 4 comma 6;

f) l’individuazione delle dimensioni delle aree di pertinenza nei  casi indicati negli articoli 5 bis e 5 ter;

g) l’individuazione delle superfici fondiarie minime di cui  all’art. 3, quarto comma;

h) l’individuazione dei rapporti fra edifici e superfici  fondiarie di cui all’art. 3, comma 5bis.

 

Art. 8

Regolamento di attuazione

 

1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.(10)

 

Art. 9

Norme transitorie e di prima applicazione (11)

 

1. La disciplina speciale approvata ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art.  1 e  del comma  terzo dell’art.  4 della  L.R. 19 Febbraio 1979,  n. 10,  nonché la disciplina  del  recupero  del

patrimonio edilizio  esistente di  cui alla L.R. 21 Maggio 1980, n.59, contenuta negli strumenti urbanistici comunali  vigenti  o adottati alla  data di  entrata in  vigore della  presente legge, prevale   sulle    disposizioni   della   presente   legge   fino all’approvazione  del   piano  strutturale   previsto  dalla   L.R. 16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l’articolo 4, commi 5 e 5 bis, concernenti  le modalità  di approvazione  del programma di miglioramento agricolo ambientale.

 

2. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e  agli atti  d’obbligo unilaterali  sottoscritti  in base alle disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 10.

 

Art. 10

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10,  recante  norme  urbanistiche transitorie relative alle zone agricole e successive modifiche e integrazioni;

b) il 3 ed il 5 comma dell’art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59,  recante norme  per gli  interventi di  recupero del patrimonio  edilizio esistente;

c) l’art. 9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in  materia di  agevolazioni contributive  e  creditizie  per  gli  insediamenti produttivi agricoli;

d) il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 1993, n. 34, recante norme per  lo sviluppo  dell’acquacoltura e  della  produzione ittica;

e) il comma 8 dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante  "Disciplina delle attività agrituristiche."

 

Art. 11

Modifiche e integrazioni

 

1. Al comma 3 dell’art. 7 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "norme   per gli interventi per il recupero  del  patrimonio edilizio esistente",   sono  soppresse le  parole "fermo restando quanto specificamente  disciplinato all’ultimo  comma dell’art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979 n. 10".

 

2. Il n. 6) del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 13 aprile 1982 n. 31, recante norme in materia di agevolazione contributive e creditizie per  gli insediamenti  produttivi agricoli,  è  così sostituito:

"6) programma di miglioramento agricolo ambientale (nei casi   in cui  è  prescritta  la  concessione    edilizia)  previsto  dall’art. 5  della L.R.  14.4.95 n. 64 concernente la disciplina  degli interventi  di trasformazione  urbanistica  ed  edilizia   nelle zone con prevalente funzione agricola."

 

3. Al comma 2 dell’art. 3 della L.R. 20 giugno 1988 n. 46, relativa agli  "interventi regionali per  l’elettrificazione rurale", sono soppresse le  parole "ancorché già deruralizzati ai sensi della

L.R. 19.2.1979 n. 10".

 

4. Al comma 1 lettera a) dell’art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989 n.10, recante "norme generali per    l’esercizio  delle  funzioni amministrative in  materia  di  agricoltura,  foreste,  caccia  e pesca", sono  soppresse le parole "ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto dalla L.R. 10/79".

 

5. L’art. 4 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo dell’acquacoltura  e  della  produzione  ittica",  è sostituito dal seguente:

 

 

Art. 4

Disciplina degli impianti

 

1. Gli impianti di acquacoltura sono  considerati ai fini della presente legge  annessi agricoli  ed ad  essi si applica la legge regionale n. 64, 14-4-1995.

 

2. Gli impianti previsti dal programma di miglioramento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14-4-1995 n. 64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE   2328 del 15   luglio  1991 e  successive modificazioni, che  rientrano nei limiti   individuati  nell’allegato "A"  alla presente legge, sono considerati  commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono  essere realizzati nelle zone indicate all’art. 1 della L.R. n. 64, 14-4-95.

I programmi ed i piani devono dimostrare che le dimensioni e i volumi delle  opere, di  cui si  chiede  la  realizzazione,  sono commisurati alla  capacità produttiva  delle vasche. Il piano è altresì  integrato   da  una  relazione  che  descriva  in  modo sintetico gli effetti previsti:

- sui corpi idrici e sulle falde;

- sul suolo;

- sulla morfologia del territorio;

- sulla vegetazione.

 

3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali  ambiti nei quali non e consentita tale realizzazione".

 

6. L’art. 5 della L.R. 26 maggio 1993  n. 34,  è sostituito dal seguente:

 

Art. 5

Disciplina delle varianti

 

1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti  di cui  all’allegato A, è consentita nelle zone di cui all’art. 1  della legge  regionale  14.4.95  n.  64  purché  sia espressamente  prevista   e   disciplinata      negli   strumenti urbanistici comunali.  In sede di formazione del piano regolaregenerale, o  con apposite  varianti,  il  Comune  può  destinare specifiche aree  all’attività di  acquacoltura, anche prevedendo il ricorso  al piano  di cui  all’art. 27  della legge 28 ottobre 1971, n.   865 in presenza di   iniziative   con   carattere prevalentemente industriale."

 

7. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n.  34, le parole "fino  all’entrata in   vigore delle normative provinciali previste dalla  medesima   legge" sono  soppresse  e  sono  così sostituite: "fino  all’approvazione dei  piani   territoriali  di coordinamento delle Province."

 

8. Al comma 1 dell’art. 7  della L.R.  26 maggio  1993 n.  34, le parole "di  cui all’art.  4, terzo   comma" sono soppresse e sono così sostituite: "di cui all’art. 4, secondo comma".

 

9. Al comma 2 dell’art. 7  della L.R.  26 maggio  1993 n.  34, le parole "previa  sottoscrizione delle convenzioni o atti d’obbligo unilaterali di  cui all’art.  5 della  L.R. 19-2-1979  n. 10"  sono soppresse e  sono così  sostituite: "previa sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art. 5 della L.R. 14-4-95 n. 64".

 

10. All’art. 9 della L.R. 26 maggio 1993  n. 34,  è aggiunto il seguente comma:

 "3. In   caso di impossibilità  di pervenire agli accordi di    programma,  ovvero  agli  accordi  di  pianificazione  di  cui    all’art. 36  della L.R.  16-1-1995 n.   5  recante "norme per il   governo del  territorio", la  Regione provvede  ai sensi e per   gli effetti degli artt. 6, 7 e 10 della citata L.R. 16-1-1995 n. 5, recante "norme per il governo del territorio".

 

11. Il comma 4 dell’art. 5  della L.R.  17 ottobre  1994, n.76 recante "Disciplina  delle  attività  agrituristiche"  è  così sostituito:

 "4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo    comma  viene   dimostrata  mediante     specifica    relazione     sull’attività  agrituristica   prevista  per     il  triennio   successivo.  Qualora   sussistano   le   condizioni   per   la    presentazione    del    programma  di  miglioramento  agricolo    ambientale di   cui  all’art. 4  della L.R. 14-4-1995, n. 64, la    relazione sull’attività agrituristica integra tale strumento.  Qualora le imprese intendano    accedere    ai  finanziamenti    pubblici tale  relazione  è  sostituita  dal  piano  agricolo    aziendale, con  validità triennale,  presentato dalle imprese    ai sensi delle leggi vigenti."

 

12. Il  comma 1  dell’art. 8  della L.R.   17  ottobre 1994  n.  76 recante "Disciplina  delle  attività  agrituristiche"  è  così sostituito:

“1. L’esercizio dell’agriturismo è consentito nelle aree di cui all’art.  1 della L.R. 14-4-1995, n. 64, e nelle zone classificate, ai sensi  del D.M.  2 aprile  1968, n. 1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli strumenti  urbanistici comunali." 13. La lettera c) del comma 1 dell’art.  9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è sostituita dalle presenti lettere:

"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base al programma di cui all’art. 4 della L.R. 14-4- 1995 n. 64 d) i   volumi    derivanti  da  interventi  di  ristrutturazione urbanistica."

 

14. Il comma 5  dell’art. 9   della  L.R. 17  ottobre 1994  n.  76 recante "Disciplina  delle   attività   agrituristiche" è così sostituito:

"5. Non è consentita la ristrutturazione ai  fini agrituristici degli  annessi  agricoli  costruiti  ai  sensi  dell’articolo  4,  secondo comma,  della Legge  Regionale 19  febbraio 1979,  n. 10, nonché in   quelli   costruiti ai  sensi dell’art. 3 comma 9 e 10 della L.R. 14-4-1995, n. 64."

 

15. Il comma 6 dell’art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:

"6.  Le   concessioni edilizie   relative   agli interventi disciplinati  dal    presente  articolo  sono  rilasciate  previa sottoscrizione  delle  convenzioni    o    degli  atti  d’obbligo unilaterale di  cui all’articolo  5,  terzo  comma,  della  Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonchè delle convenzioni di cui  all’art.   4  comma  6  della  L.R.  14-4-1995,  n.  64.  Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente."

 

16. La  lettera b)  del comma  2 dell’art. 13 della L.R. 17 ottobre  1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituita:

"b)  Il   parere  espresso  dall’Ente  delegato  in  agricoltura, competente per   territorio,  sulla principalità  dell’attività agricola, sulla  connessione dell’attività agrituristica e sulla possibilità di  utilizzazione degli  edifici  aziendali  a  fini agrituristici, corredata,   a  seconda dei  casi,  da  copia  del programma di  miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 4 della L.R. 14-4- 1995, n. 64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5, approvati."

 

17. Al comma 2  dell’art. 40  della L.R.  16.1.1995 n.  5 il primo aliena della  lettera   f) è   soppresso  ed è  sostituito  dal seguente:

"- varianti di   cui   alla  L.R.  14-4-95  n.  64  recante  la    disciplina degli  interventi di  trasformazione urbanistica ed   edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola,"

 

 

(1) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.1.

(2) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.2.

(3) Articolo così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.3.

(4) L’art. 10, primo comma della L.R. 4 aprile 1997, n. 25, così recita:  "Ai   trasferimenti  di   proprietà  avvenuti  tra l’entrata in  vigore della  L.R. 14  aprile  1995,  n.  64,  e  l’entrata in  vigore della  presente legge,  si applicano le  disposizioni di  cui all’art.  3, comma 5, 5bis e 5ter della L.R. 14  aprile 1995,  n.  64,  così  come  modificata  dalla  presente legge."

(5) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.4.

(6) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.5.

(7) Articolo inserito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 6.

(8) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.7.

(9) Articolo  così sostituito  con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.8.

(10) L’art.  10, secondo  comma della  L.R. 4  aprile 1997,  n. 25,  così  recita:   "Il  regolamento   di  attuazione  previsto  dall’art. 8  della L.R.  14 aprile  1995, n.  64 e  successive  modificazioni, è approvato entro 180 giorni dall’entrata in  vigore della presente legge."

(11) Articolo  così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art.9.