Articolo 11 - Misure di salvaguardia

 

1. Dalla pubblicazione del P.I.T. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

 

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

 

3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e sono immediatamente comunicate alle Province e ai Comuni interessati. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale di cui all'articolo 24, alle prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

 

4. In caso di inerzia della provincia oltre il termine stabilito dal P.I.T., le prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

 

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