Articolo 12 -
Misure cautelari
1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari, di durata non superiore a dodici mesi, con i contenuti e gli effetti di cui all'articolo 11, in occasione di calamità naturali o nei casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.