Articolo 13 - Istruzioni tecniche

 

1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi di cui all'articolo 35, di competenza degli enti locali.

 

2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articolo 3 e 4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità tecniche:

a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello stato delle risorse territoriali;

b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma;

c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.

 

3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonché le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica.

 

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