Articolo 13 -
Istruzioni tecniche
1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi di cui all'articolo 35, di competenza degli enti locali.
2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articolo 3 e 4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità tecniche:
a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello stato delle risorse territoriali;
b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma;
c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.
3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti, nonché le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica.