Articolo 14 -
Nucleo tecnico di valutazione
1. E' costituito con deliberazione della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
2. Il nucleo è coordinato, su designazione della Giunta, da uno dei dirigenti che ne fanno parte.
3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta ed è obbligatoriamente sentito per le verifiche di cui all'articolo 8 e per le valutazioni di impatto territoriale di cui all'articolo 4, settimo comma, della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.