Articolo 15 Comitato Tecnico-scientifico

                                                                            

1. E' costituito, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico composto da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare, e presieduto da un componente della Giunta regionale dalla stessa designato.

 

2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul P.I.T. e sui suoi aggiornamenti e varianti, nonché, ogni qualvolta il Consiglio o la Giunta ne facciano richiesta, sui principali provvedimenti inerenti le materie della presente legge.

 

3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale individua le aree culturali e professionali al fine di garantire il carattere interdisciplinare del Comitato, nonché i criteri di designazione dei componenti. Il regolamento detta altresì i termini per la prima nomina e le norme per il funzionamento del Comitato.

 

4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di Lire 100.000 (centomila) lorde.

 

5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, oltre il gettone di presenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

 

6. Ai componenti che, per ragioni attinenti il loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata qualifica.

 

7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.

 

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