Articolo 19 - Varianti e aggiornamenti del P.T.C.

 

1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse procedure di cui all'articolo 17.

 

2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare il P.T.C. alle prescrizioni della programmazione regionale, non si applicano i commi dal primo al quinto dell'articolo 17; la variante del P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il parere dei Comuni interessati.

 

3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio permanente, redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio provinciale, con la quale:

a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C.;

b) è verificata l'efficacia delle prescrizioni del P.T.C.;

c) è evidenziata la eventuale necessità di aggiornare o modificare il P.T.C..

 

4. Il mero aggiornamento del quadro conoscitivo su cui si basa il P.T.C. o l'integrazione di questo ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, qualora non comportino ulteriori modifiche del P.T.C.sono direttamente approvati dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale e ai Comuni interessati, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione e diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.

 

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