Articolo
2 - Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli enti locali
1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali č valutata la sostenibilitā ambientale delle trasformazioni del territorio.
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le cittā e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore.
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei piani e programmi di competenza statale curandone la coerenza con il sistema degli atti di governo del territorio regionale.
5. Ai fini delle intese di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale.