Articolo
25 - Formazione del piano strutturale
1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato dal comune, con atto che indica:
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;
la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, secondo comma.
2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
3. La consultazione su tale progetto è allargata a cittadini e associazioni. Di ciò si fa carico un garante dell'Informazione, individuato dal Comune analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.
5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.
6. Il Comune richiede alla Provincia l'espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C., da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni. Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza.
7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della Provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte e conformandosi alle localizzazioni di cui all' articolo 16, quarto comma, lett. c), d) ed e).
9. Il P.S. è immediatamente depositato nella sede del Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del P.S.
11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al decimo comma.
12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. siano apportate sostanziali modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dei comma secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo.