Articolo
26 - Varianti del piano strutturale
1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure di cui all'articolo 25.
2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli fini di adeguare il P.S. alle prescrizioni del P.T.C., si osservano le disposizioni dei commi dal sesto all' undicesimo dell'articolo 25 .