Articolo 3 - Strutture tecniche per il governo del territorio

 

1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualitą tecnica degli atti e di favorire la omogeneitą dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalitą di cui al primo comma, comunicando l'avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione di competenza dei rispettivi enti agli altri soggetti istituzionali interessati, che forniscono, entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale.

 

3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.

 

4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza tecnica di cui al terzo comma.

 

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