Articolo 32 - Valutazione degli effetti ambientali

 

1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui all'articolo 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali attraverso:

a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;

c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;

d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;

f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare;

g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

 

2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) si avvalgono del sistema informativo di cui all'articolo 4 e lo implementano. L'accertamento di cui al primo comma, lett. g), è effettuato, limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, avvalendosi del parere preventivo delle strutture competenti per i controlli ambientali.

 

3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.

 

4. La legge regionale, e le istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive tecniche regionali, è certificata dai tecnici abilitati che le hanno svolte; la conformità degli atti di pianificazione agli esiti di dette indagini è attestata dai progettisti degli atti stessi.

 

6. Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in attuazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, corredati dalle certificazioni di cui al comma 5, sono depositati, prima dell'adozione dello strumento urbanistico, presso il competente ufficio del Genio civile, il quale provvede ad effettuare su di esse i controlli, anche a campione, sulla base delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 e comunque nei casi previsti dal P.T.C..

 

7. Resta ferma la possibilità per il comune, per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, di richiedere, in ogni caso, la collaborazione del competente ufficio del Genio civile.

 

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