Articolo 33 - Misure di salvaguardia

 

1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il progetto di atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute nel P.I.T., ai sensi dell'articolo 11, e nel P.T.C, ai sensi dell'articolo 21.

 

2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.

 

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