Articolo 36 - Accordi di pianificazione

 

1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.

 

2. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti di cui al presente articolo, anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni diverse competenti in materia di governo del territorio o per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale. L'accordo di pianificazione, in tale ultimo caso, è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento di formazione.

 

3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, nonché il rispetto delle disposizioni degli statuti, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso con le modalità e secondo le procedure previste nel presente articolo.

 

4. Il soggetto promotore avvia il procedimento con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e contestualmente provvede a nominare il garante dell'informazione che opera in analogia con quanto previsto dall'articolo 18. Nei casi in cui il procedimento sia avviato dal Comune o dalla Provincia, alla comunicazione è allegata una deliberazione del Consiglio che indica:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento di programmazione o pianificazione territoriale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

 

5. Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione. Il progetto è trasmesso agli enti convocati almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

 

6. Qualora nella conferenza si accerti la necessità di variare atti di programmazione di enti diversi da quello promotore, la conferenza sottopone la questione ai legali rappresentanti degli enti stessi e dell'ente promotore. In caso di accordo i legali rappresentanti siglano un'intesa preliminare e ne danno comunicazione ai propri Consigli ai fini della ratifica di cui al comma 12.

 

7. Nel caso in cui la conferenza accerti la compatibilità tra l'atto proposto e gli atti di programmazione o pianificazione territoriale degli altri enti ovvero qualora sia stata siglata l'intesa preliminare di cui al comma 6, l'ente promotore provvede con delibera consiliare all'adozione dell'atto proposto dando conto delle eventuali condizioni formulate in sede di conferenza o di intesa .

 

8. L'atto adottato ai sensi del comma 7 è depositato presso la sede dell'ente promotore. Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale. Tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi.

 

9. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno siglato l'intesa sono nuovamente convocate dal soggetto proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti, l'accordo di pianificazione. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa di cui al comma 6. alla luce delle eventuali osservazioni pervenute.

 

10. Successivamente l'atto adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio dell'ente proponente. La delibera consiliare di approvazione richiama puntualmente le osservazioni pervenute e le eventuali modifiche apportate con l'accordo all'atto adottato di cui al comma 7 e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.

 

11. Con la delibera consiliare di approvazione di cui al comma 10, l'ente proponente può apportare a quanto adottato ai sensi del comma 7 esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo alle eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza.

 

12. L'accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli degli altri enti che l'hanno stipulato entro 40 giorni dalla firma, a pena della decadenza.

 

13. L'accordo di pianificazione, le ratifiche di cui al comma 12 e l'atto di approvazione di cui al comma 10 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente che ha proposto l'accordo. La definizione o variazione degli atti di pianificazione interessati dall'accordo hanno efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino.

 

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