Articolo 37 -
Adempimenti della Regione
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il P.I.T. con i contenuti di cui all'articolo 6 e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo 7.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche, ai sensi dell'art 13.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 14.
4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod. conservano la loro efficacia fino all'approvazione degli atti provinciali di cui all'articolo 38.
5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai sensi dell'articolo 3 della LR 31.12.1984 n° 74 acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al perimetro delle aree protette, fino all'approvazione del P.T.C o degli atti di cui all'articolo 38, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. Continuano altresė ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.C., le sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. mod. per violazioni alla disciplina del sistema regionale delle aree protette.