Articolo 38 - Adempimenti della Provincia

 

1. Le Province, con le procedure previste dall'articolo 17 ed i contenuti di cui all'articolo 16, approvano il P.T.C. tenendo conto:

a) delle attività di coordinamento promosse dai Comuni in base all'articolo 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74;

b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati dalle Province in base alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52.

In assenza del P.I.T. le province tengono inoltre conto degli atti di QRCT di cui all'articolo 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74

 

2. Il P.T.C. può essere approvato anche per atti successivi, riguardanti singole porzioni del territorio provinciale.

 

3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il P.T.C., riferito alla totalità del territorio provinciale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalla province ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, il Consiglio regionale esprime il proprio parere di conformità alle disposizioni degli atti del QRCT approvati ed alle indicazioni del PRS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla trasmissione alla Regione se successiva. Ricevuto il parere di conformità, gli atti sono approvati dalle province ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi nono, decimo e undicesimo.

 

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