Articolo 40 - Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti

 

1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali vigenti alla data suddetta. Sono immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da parte del Comune, acquistano immediata efficacia, a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi. Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni dell'articolo 34, terzo e quarto comma.

 

2. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 39, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da tre a sette per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti, di P.E.E.P. che comportano variante agli strumenti urbanistici generali, nonché di varianti agli strumenti urbanistici generali, che non comportino riduzione della dotazione complessiva di standard, limitatamente ai seguenti casi:

a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e a norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale;

b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti di programmazione sovracomunale definitivamente approvati;

c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica, conseguente alla definizione di progetti esecutivi di opere pubbliche;

d) varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona, i che complessivamente non comportino incremento di volume o di superficie utile degli edifici;

e) varianti di mera trascrizione degli strumenti urbanistici vigenti su basi cartografiche aggiornate;

f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali:

- di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 recante la "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola"

varianti di cui alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59, recante "Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente", che prevedano interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia. Sono altresì ammesse varianti che prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla citata L.R. 21 maggio 1980, , n. 59, esclusivamente finalizzati al recupero del degrado degli assetti insediativi, subordinatamente alla suddivisione dell'intero territorio comunale in ambiti organici, in ognuno dei quali sia prevedibile un volume ricostruito non superiore a mc 10.000. In tal caso è ammessa la sostituzione dei soli immobili di irrilevante valore storico, culturale e architettonico;

- varianti alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 e della legge regionale 19 febbraio 1979 n. 10, articolo 1, quinto comma, che non riguardino immobili già classificati come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale;

- varianti di cui all'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 necessarie per l'attuazione del piano regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti;

- varianti di cui all'articolo 5, secondo comma, della L.R. 26 maggio 1993, n. 34 recante "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";

- varianti di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, relativa alla "Disciplina delle attività agrituristiche";

- varianti di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, in applicazione del piano regionale delle attività estrattive.

 

3. La variante è adottata dal Comune ed è depositata nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Dell'avvenuta adozione è data contestualmente notizia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.

 

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.

 

5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto di variante è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

 

6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

 

7. La variante approvata è trasmessa in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

8. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 39, per tutte le varianti diverse da quelle di cui al primo e secondo comma, si applicano le seguenti disposizioni.

 

9. Il procedimento di formazione della variante è avviato dal Comune, che indica con propria deliberazione:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere;

la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, comma secondo.

 

10. La variante è adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione, che ed è depositata nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della Provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia.

 

11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposi to chiunque può presentare osservazioni.

 

12. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro sessanta giorni dal termine di cui all'undicesimo comma, si pronuncia nuovamente sulla variante confermandola o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.

 

13. Il Comune richiede alla Giunta regionale e alla Provincia l'espressione dei rispettivi pareri, da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al dodicesimo comma o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni entro il termine stabilito.

 

14. L'espressione dei pareri di cui al tredicesimo comma, nel termine ivi previsto, può avvenire nel corso di una conferenza di servizi indetta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decorso comunque il termine di cui al tredicesimo comma, la variante è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

 

16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri pervenuti, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

 

17. La variante è immediatamente depositata nella sede del Comune ed è trasmessa in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

 

18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione della variante e della data di deposito dell'atto.

 

19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al diciottesimo comma.

 

20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui ai pareri di cui al tredicesimo comma, la Giunta regionale dispone eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11.

 

21. Per l'adozione e approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti fino all'approvazione del Piano Strutturale e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune può optare tra l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma o di quelle dei commi da 8 a 20.

 

22. Agli strumenti urbanistici e loro varianti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7.

 

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