1. Salvo quanto previsto all'articolo 37, sono abrogati:
- i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della L.R. 17 maggio 1974, n. 17, recante "Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo della istruzione e cultura";
- l'articolo 8 della L.R. 27 maggio 1974, n. 22, recante "Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto";
- le parole "ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per l'approvazione" del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 della L.R. 11 marzo 1975, n. 19, recante "Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio";
- l'articolo 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 46, recante "Norme per l'attuazione del D.P.R. 24.7.1977 n. 616";
- le parole da "nonché la Commissione" fino a "settore" del secondo comma dell'articolo 6 e le parole "sentita la C.R.T.A. nella composizione di cui all'articolo 5" del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 36, recante "Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della toscana" e successive modificazioni;
- i commi primo e secondo, le parole "Ai fini di cui al comma precedente" del comma terzo e il comma quinto dell'articolo 3 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52, recante "Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali" e successive modificazioni;
- i commi quarto e quinto dell'articolo 11 e l'articolo 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36, recante "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere" e successive modificazioni;
- i commi quarto e settimo dell'articolo 5, le parole "sono adottati senza la prescritta autorizzazione regionale e" del comma quinto, il comma sesto e le parole "da parte della Regione" del comma settimo dell'articolo 7, gli articoli 11 e 12 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, recante "Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente";
- l'articolo 9/bis della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, recante "Agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla l. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni;
- la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni, recante "Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana" fatta eccezione per l'articolo 1, comma 1, e per il titolo III;
- i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della L.R. 2 agosto 1983, n. 57, recante "Piano regionale dei mercati all'ingrosso";
- i commi secondo e terzo dell'articolo 2 della L.R. 17 aprile 1984, n. 21, recante "Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10.12.1981 n. 741" e successive modificazioni;
- il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, recante "Norme regionali di attuazione della l. 10/1977: <<Norme per la edificabilità dei suoli>> e successive modifiche. abrogazione della L.R. 24.8.1977 n. 60" e successive modificazioni;
- l'articolo 6 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65, recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" e successive modificazioni;
- la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, recante "Norme urbanistiche integrative" e successive modificazioni;
- i commi secondo e terzo dell'articolo 3 della L.R. 7 maggio 1985, n. 51, recante "Prime disposizioni di attuazione della l. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive";
- il primo comma dell'articolo 5 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente";
- il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 59, recante "Norme per il riassetto del consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 616/1977" e successive modificazioni;
- l'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione" e successive modificazioni;
- il comma secondo dell'articolo 5 della L.R. 12 marzo 1988, n. 17, recante "Interventi per la tutela dell'Etnia-rom";
- la L.R. 30 agosto 1989, n. 54, recante "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici";
- la L.R. 26 gennaio 1990, n. 4, recante "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 74/1984 e 52/1982. Contenuti paesistici e ambientali della pianificazione urbanistica";
- l'articolo 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49, recante "Interventi per la promozione delle attività motorie" e successive modificazioni;
- le parole da "Tali varianti" fino a "legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74." del primo comma dell'articolo 5, l'articolo 8 e le parole da "Tali varianti" fino a "L.R. 31 dicembre 1984, n. 74." del terzo comma dell'articolo 10 della L.R. 26 maggio 1993, n. 34, recante "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";
- la L.R. 12 novembre 1993, n. 86, recante "Norme urbanistiche transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto"
- le parole da "ai sensi" fino a "successive modificazioni" del primo comma dell'articolo 2, le parole da "Entro sei mesi" fino a "area sciistica" del quinto comma e il sesto comma dell'articolo 4 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 93, recante "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati";
- le parole da "Il piano e le relative modifiche" fino a "74 e successive modificazioni." del comma terzo dell'articolo 5 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39, recante "Disposizioni regionali per l'attuazione della l. 28/2/1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili";
- il comma quarto dell'articolo 6 e il comma secondo dell'articolo 7 della L.R. 27 giugno 1994, n. 48, recante "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore";
- gli articoli 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n. 53, recante "Norme urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita";
- le parole "adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d), della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74" di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, recante "Disciplina delle attività agrituristiche".
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal D.P.R. 15.1.1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.
3. È abrogata ogni altra disposizione di leggi regionali, ancorché speciali, in contrasto con la presente legge.