Articolo
6 - Il piano di indirizzo territoriale
1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.
2. Il P.I.T. contiene:
a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:
- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità;
- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
- la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali , la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;
b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:
- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
- sedi universitarie;
- sedi ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di interesse regionale;
- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;
c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;
d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 16;
f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'articolo 11, quarto comma.