Articolo 7 - Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26

 

1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del P.I.T., elabora un documento preliminare sui contenuti del P.I.T. e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni interessati anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma.

 

2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento, convoca una conferenza di programmazione, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle conferenze è invitata altresì la Giunta regionale.

 

3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo comma, il Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta, convoca una conferenza di programmazione conclusiva, con la partecipazione delle Province.

 

4. Le Province espongono in tale occasione le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze.

 

5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito verbale, nel quale sono elencate le osservazioni e proposte finali delle Province.

 

6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

 

7. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte in merito alle osservazioni e proposte verbalizzate ai sensi del quinto comma.

 

8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano anche nei casi di variante del P.I.T. Le modifiche e integrazioni al P.I.T. di interesse riferito a limitati ambiti territoriali possono tuttavia essere disposte a seguito di conferenze cui partecipino solo le amministrazioni interessate.

 

9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute nei piani regionali di settore, se non previste dal P.I.T. o da esso difformi, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

 

10. Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni tre anni.

 

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

"2. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute in atti di programmazione regionale, attuativi del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui alla legge regionale 16.1.1995 n. 5, recante "Norme per il governo del territorio", o difformi da esso, sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e acquistano efficacia subordinatamente all'approvazione della variante stessa."

 

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