Articolo 105 - Il
Piano provinciale dei trasporti
1.
Le infrastrutture e le
attrezzature attinenti la mobilità a livello provinciale sono definite in
conformità con il Piano regionale della mobilità e della logistica ed in
stretto rapporto con il programma provinciale dei servizi di trasporto
pubblico, oltre che nell’osservanza dei criteri e degli indirizzi di cui alla
tavola P07 ed al Titolo III della Parte III della presente Disciplina di piano
(La strategia per le infrastrutture per la mobilità) mediante il piano provinciale
dei trasporti che ricomprende anche il Piano Provinciale del traffico per la
viabilità extraurbana di cui al comma 3 dell’art. 36 del D.Lgs. 30 Aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo codice della strada ed il piano di adeguamento e
potenziamento di infrastrutture e servizi del trasporto pubblico collettivo. In
particolare il Piano Provinciale del Traffico:
2.
Il Piano provinciale del
traffico per la viabilità extraurbana è definito, variato ed aggiornato
avvalendosi di un sistema di monitoraggio della mobilità da istituirsi dalla
Provincia di Pistoia, volto a provvedere ad un’attività continuativa: di
rilevazione dell’entità e delle caratteristiche dei flussi; di individuazione
dei punti critici della rete sotto il profilo della sinistrosità e dei livelli
di inquinamento nonché delle cause di tali fenomeni; di verifica del rispetto,
per la viabilità esistente, delle condizioni di sicurezza previste dalle
vigenti relative disposizioni, quali le condizioni di visibilità minima agli
incroci, l’ubicazione e l’organizzazione dei punti di fermata del trasporto
pubblico, e simili.