Articolo 106 - Il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico
1. La
politica provinciale in materia di trasporti è definita, nell’osservanza dei
criteri e degli indirizzi di cui al Titolo III (La strategia per le infrastrutture
per la mobilità) della Parte III della presente Disciplina di piano, anche in
riferimento a:
a) l’ottimizzazione
dell’uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la
rete delle infrastrutture e l’offerta integrata dei servizi di trasporto;
b) l’eliminazione delle
barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
c) l’economicità del
sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a
garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella
che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità
differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà,
in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto
su gomma l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico
e l’inquinamento;
d) il decongestionamento ed
il miglioramento dell’accessibilità alle aree urbane, anche attraverso
l’integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
2. Ai
sensi e per i fini di cui al comma 1 è formato il programma provinciale dei
servizi di trasporto pubblico, con i contenuti e secondo i procedimenti di cui
all’art. 8 della L.R. 31 Luglio 1998, n. 42.