Articolo 109 - Caratteri generali

 

1.       La Provincia, ai sensi di quanto espresso all’art. 64 della presente Disciplina di piano, promuove e incentiva la pianificazione sovracomunale per gli interventi di cui al punto 2 dello stesso art. 64.

 

2.       Gli effetti di una scelta territoriale di determinati nuovi insediamenti provocano una differenziazione dell’utilizzazione delle risorse, che interessa diversi ambiti, non solo nel singolo territorio comunale in cui è localizzato l’intervento. In particolare questo avviene per le attività produttive, commerciali e direzionali.

 

3.       Il P.T.C. introduce il concetto di perequazione territoriale per compensare la diversa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti a livello sovracomunale da una determinata scelta urbanistica. La perequazione territoriale unisce l’urbanistica all’economia pubblica territoriale, ed ha lo scopo di ridistribuire le entrate derivanti dal nuovo insediamento, e di ripartire equamente le spese di investimento.

 

4.       Per attuare il principio della perequazione territoriale si promuove l’utilizzo dello strumento dell’Accordo territoriale tra le Amministrazioni locali interessate, e della costituzione di un fondo di rotazione per la sostenibilità, di cui al successivo articolo.

 

5.       L’accordo di cui al comma 4 è obbligatorio per interventi che interessano aree di superficie superiore a 20.000 mq di Superficie Utile Lorda.

 

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