Articolo 109 - Caratteri generali
1. La Provincia, ai sensi di quanto espresso all’art. 64 della presente Disciplina di piano, promuove
e incentiva la pianificazione sovracomunale per gli interventi di cui al punto
2 dello stesso art. 64.
2. Gli effetti di una scelta territoriale di
determinati nuovi insediamenti provocano una differenziazione
dell’utilizzazione delle risorse, che interessa diversi ambiti, non solo nel
singolo territorio comunale in cui è localizzato l’intervento. In particolare
questo avviene per le attività produttive, commerciali e direzionali.
3. Il P.T.C. introduce il concetto di perequazione
territoriale per compensare la diversa distribuzione dei costi e dei benefici
prodotti a livello sovracomunale da una determinata scelta urbanistica. La
perequazione territoriale unisce l’urbanistica all’economia pubblica
territoriale, ed ha lo scopo di ridistribuire le entrate derivanti dal nuovo
insediamento, e di ripartire equamente le spese di investimento.
4. Per attuare il principio della perequazione
territoriale si promuove l’utilizzo dello strumento dell’Accordo territoriale
tra le Amministrazioni locali interessate, e della costituzione di un fondo di
rotazione per la sostenibilità, di cui al successivo articolo.
5. L’accordo di cui al comma 4 è obbligatorio per
interventi che interessano aree di superficie superiore a 20.000 mq di
Superficie Utile Lorda.