Articolo  110 - Il fondo di rotazione per la sostenibilitą

 

1.       Al fine della perequazione territoriale, la Provincia promuove, nell’ambito degli Accordi territoriali, la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione per la sostenibilitą, a compensazione degli effetti sulle risorse derivanti dall’intervento concordato.

 

2.       Il fondo č finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali derivanti dal nuovo insediamento.

 

3.       Le risorse di tale fondo vengono utilizzate per le spese per le opere e infrastrutture necessarie alla funzionalitą degli insediamenti concordati, per le opere ed infrastrutture e servizi di interesse generale di carattere sovracomunale, e per la ridistribuzione delle risorse tra tutte le Amministrazioni coinvolte.

 

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