1.
Le
presente disciplina prevale sulle disposizioni con esse contrastanti contenute
negli strumenti di pianificazione territoriali e negli atti di governo del
territorio vigenti. Gli strumenti della pianificazione territoriale adottati
e/o approvati prima dell’approvazione della presente variante al P.T.C. saranno
adeguati in sede di prima variante o di redazione del Regolamento Urbanistico.
2.
Tutte le
norme a carattere prescrittivo di cui ai precedenti articoli hanno anche valore
di misure di salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione del
P.T.C., fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale
e degli atti di governo del territorio.
3.
Le
localizzazioni di infrastrutture, di impianti di smaltimento e recupero
rifiuti, nonché qualsiasi altro intervento di competenza provinciale avente
riflessi sull’assetto del territorio, costituisce misura di salvaguardia
immediatamente efficace, pena la nullità di qualsiasi atto contrastante, fino
all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti
di governo del territorio.