1.
Gli strumenti della
pianificazione territoriale dovranno includere una valutazione sullo stato
delle risorse idriche, lo stato qualitativo e quantitativo, le pressioni
antropiche esercitate sulle stesse, nonché le politiche/interventi di
controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli
elementi di criticità individuati.
2.
Gli atti di governo del
territorio devono subordinare le previsioni di nuovi insediamenti e di
ampliamento delle esistenti alla effettiva sostenibilità, in termini di consumi
e smaltimento dei reflui.
3.
I Comuni, nella fase di
realizzazione dei Piani Strutturali o di varianti agli stessi, in relazione al
previsto aumento del fabbisogno idrico e dello smaltimento dei reflui, sono
tenuti a incentivare:
a)
la razionalizzazione del
sistema acquedottistico e il risanamento degli acquedotti inefficienti;
b)
la razionalizzazione dei
consumi di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di fonti di
approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle risorse idriche,
riservando prioritariamente le acque di migliore qualità d’uso per il consumo
umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non
richiedono elevati livelli qualitativi;
c)
l’impiego di dispositivi e
componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie;
d)
le doppie reti di
approvvigionamento idrico nelle nuove urbanizzazioni, e serbatoi per la
raccolta delle acque meteoriche da immettervi per gli usi meno esigenti dal
punto di vista qualitativo;
e)
il riciclo di acque interne, il
riuso di acque esterne da impianti di depurazione civili o da altri impianti
produttivi;
f)
il ricorso a sistemi di
fitodepurazione;
g)
il miglioramento delle capacità
autodepurative dei corsi d'acqua superficiali attraverso l'applicazione di
interventi di manutenzione volti alla conservazione e/o al ripristino delle
caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle
fasce verdi ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione.