1.
Gli strumenti della
pianificazione territoriale dovranno includere una valutazione sullo stato
della risorsa aria nonché gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto,
con particolare riferimento alle situazioni di criticità individuate.
2.
Gli atti di governo del
territorio subordinano le nuove previsioni alla conservazione della qualità
dell'aria e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale
e regionale, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione
e di allarme, attraverso:
a)
la stabilizzazione delle
emissioni inquinanti e clima-alteranti derivanti dai consumi di fonti
energetiche, con interventi di razionalizzazione dei consumi stessi, così come
indicato nella normativa relativa ai consumi di fonti energetiche;
b)
la riduzione dei flussi di
traffico veicolare attraverso il potenziamento del servizio di trasporto
pubblico;
c)
la realizzazione di piste
ciclabili;
d)
la realizzazione di percorsi
pedonali.