1.
Il P.T.C. recepisce nella
tavola QC07 le aree di interesse archeologico sottoposte a vincolo archeologico
per le quali valgono le disposizioni della relativa normativa vigente.
2.
Indirizzi:
a)
i beni e complessi archeologici
possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla
tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo
sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla
regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.
b)
le misure e gli interventi di
tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli
interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione
dei beni stessi, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di
contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d’intesa con la competente
Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di
studio, ricerca, scavo e restauro inerenti i beni archeologici, alle condizioni
e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, anche la
realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività suddette,
posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta, infrastrutture tecniche e di
difesa del suolo, nonché impianti tecnici di modesta entità.