Articolo 38 - La Fragilità sismica
1.
Nella
tavola P09 sono individuate le aree caratterizzate da fragilità sismica sulla
base della distribuzione degli eventi sismici e della densità di probabilità degli
effetti locali, definendo arealmente la probabilità che possano verificarsi
fenomeni di amplificazione sismica.
2.
Nella
cartografia della fragilità sismica sono distinte 4 classi che indicano una
densità di probabilità di amplificazione crescente. Per ognuna delle varie
classi, sono stati individuati degli indirizzi di approfondimento d’indagine
finalizzati alla realizzazione della cartografia delle Zone a Maggior
Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ai sensi del Regolamento 26/R della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1. Tali approfondimenti sono necessari al fine di:
a)
implementare e migliorare la
banca dati di indagini del sottosuolo presente sul territorio provinciale e
comunale;
b)
consentire una migliore
individuazione e perimetrazione dei centri urbani maggiormente significativi in
cui realizzare la cartografia delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale
(ZMPSL) previste ai sensi del regolamento 26/R di cui all’art.62 della L.R. 3
Gennaio 2005, n. 1;
c)
migliorare le conoscenze
disponibili finalizzate alla ricostruzione e successiva rappresentazione del
modello geologico-tecnico di sottosuolo, così come richiesto dalla normativa
vigente, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie
presenti, sia in termini di parametrizzazione dinamica del terreno
principalmente in relazione alla misura diretta delle Vsh (velocità di
propagazione delle onde di taglio polarizzate orizzontalmente).
3.
Sulla base della
classificazione delle DPA si individuano i seguenti indirizzi di
approfondimento d’indagine:
a)
Classe
4 - DPA Alta (maggiore
del 60%)
Nell’ambito
delle aree che rientrano in tale classe è necessario valutare prioritariamente
le seguenti fenomenologie connesse con gli elementi di pericolosità riportati
nel Regolamento 26/R della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
- amplificazione per morfologie sepolte nelle zone
connesse con al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante;
- amplificazione stratigrafica prodotta dalla
differenza di risposta sismica tra substrato e copertura;
- amplificazione differenziata del moto del suolo e
dei cedimenti prodotta nelle zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse;
- meccanismi di focalizzazione delle onde in
corrispondenza di contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di
fratturazione.
In
classe 4 è necessario effettuare una campagna di indagini geofisiche di
superficie, tarate attraverso sondaggi geotecnici ed indagini sismiche in foro.
b)
Classe
3 - DPA Medio-Alta
(maggiore del 40%)
Nell’ambito
delle aree che rientrano in tale classe è necessario valutare prioritariamente
le seguenti fenomenologie connesse con gli elementi di pericolosità riportati
nel Regolamento 26/R della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
- amplificazione per morfologie sepolte nelle zone
connesse con al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante;
- amplificazione stratigrafica prodotta dalla
differenza di risposta sismica tra substrato e copertura;
In
classe 3 è necessario effettuare una campagna di indagini geofisiche di superficie.
c)
Classe
2 - DPA Medio-Bassa
(maggiore del 20%)
In classe 2 è possibile effettuare una campagna di indagini geofisiche di superficie, qualora siano idonee le condizioni geologiche del sito.
d)
Classe
1 - DPA Bassa (minore
del 20%)
Non
sono di norma da prevedersi particolari approfondimenti di indagini.
4.
Direttive:
a)
I Comuni, nel predisporre gli
strumenti di pianificazione territoriale, dovranno effettuare indagini sulla
base degli indirizzi di cui al punto 3, in relazione alle zone sismiche di
riferimento, agli elementi di pericolosità sismica da definire, all’estensione
e alla complessità geologica dell’area.
b)
I Comuni dovranno realizzare
una banca dati di tutte le indagini geognostiche (sia geotecniche che
geofisiche) dirette ed indirette del sottosuolo realizzate con i principi
previsti dagli artt. 28 e 29 della L.R.
3 gennaio 2005 n. 1, relativi al sistema informativo geografico regionale.