Articolo 41 - La Fragilità dei corpi idrici profondi.
1.
La tavola Vulnerabilità degli
acquiferi (Tav. P.08) del P.T.C.
riporta una zonazione di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle acque sotterranee
elaborata «per complessi e situazioni idrogeologiche».
2.
Il metodo «per complessi e
situazioni idrogeologiche» (CIS) si basa su valutazioni qualitative che tengono
conto della permeabilità e tipologia dell’acquifero e soprattutto dello
spessore della sua copertura. In riferimento alle situazioni idrogeologiche del
territorio provinciale la tabella che segue riporta la tipologia degli
acquiferi con il relativo grado di vulnerabilità.
3.
I Comuni nei P.S. e nel R.U.
provvedono a dettagliare ed aggiornare per il proprio territorio la cartografia
relativa alla vulnerabilità degli acquiferi, secondo gli indirizzi del P.T.C..
le indicazioni contenute nelle cartografie della variante generale al P.T.C. di
Pistoia, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi
di dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli atti di governo del
territorio
Classi di vulnerabilità
|
Descrizione
|
4a
- Alta |
·Acquiferi ad alta permeabilità con copertura
ridotta o assente ·Acquiferi in complessi carbonatici a frattura e a
carsismo molto sviluppati |
3a - Medio-Alta |
·Acquiferi
in arenarie molto fratturate
·Acquiferi
a permeabilità media con copertura ridotta o assente
·Acquiferi
a permeabilità elevata con copertura a permeabilità molto bassa o nulla di
spessore compreso fra 1 e 5 metri
·Acquiferi in complessi carbonatici con moderato
carsismo e interstrati argillitici e/o marnosi |
2a - Medio-Bassa |
·Acquiferi a permeabilità media con coperture a
permeabilità molto bassa o nulla con spessore fra 5 e 10 metri ·Complessi flyschoidi costituiti da alternanze di
arenarie e/o calcari e/o marne ·Acquiferi a permeabilità elevata con coperture a
permeabilità molto bassa o nulla con spessore fra 10 e 20 metri ·Complessi prevalentemente argillitici con
intercalazioni arenacee e/o carbonatiche in cui si sviluppa una circolazione
idrica sotterranea molto compartimentata |
1a - Bassa |
·Acquiferi
con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore maggiore di 20
metri ·Complessi argillitici con circolazione idrica
praticamente assente |
4.
Indirizzi:
a)
I Piani Strutturali e gli atti di
governo del territorio, indipendentemente dal grado di vulnerabilità, devono
regolamentare, con opportune prescrizioni e vincoli, tutte le trasformazioni ed
attività suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza
negativa con la circolazione idrica sotterranea, quali:
-
la realizzazione di opere
destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose,
potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti,
e simili;
-
le attività estrattive e di
escavazione che vanno ad interessare direttamente l’acquifero o che si svolgono
in prossimità di esso;
-
l’utilizzo in agricoltura di
prodotti chimici ed organici sparsi direttamente sul suolo;
b)
Gli atti di governo del
territorio, per la valutazione della compatibilità delle suesposte
trasformazioni, dovranno escludere, tramite idonei studi idrogeologici, ogni
possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea
prevedendo, nel caso, il monitoraggio degli effetti tramite opportuni indicatori
di stato della risorsa. Gli studi idrogeologici dovranno essere estesi in
funzione del contesto idrogeologico e della complessità dell’intervento ed
analizzare il modello idrogeologico del sottosuolo. In particolare, nelle aree
caratterizzate da alta e medioalta vulnerabilità, lo studio idrogeologico dovrà
comunque valutare approfonditamente i parametri idrogeologici del sito.
5.
Direttive:
a)
Per gli interventi conservativi
come per ogni trasformazione suscettibile di provocare scolo di liquidi
inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea,
devono essere osservate le seguenti direttive:
-
tutte le superfici, coperte e
scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di
intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, potenzialmente
inquinanti devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di
raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
-
le opere di raccolta dei
liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di
prima pioggia;
-
le acque di prima pioggia,
devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza
pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima
rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato
trattamento;
-
le acque meteoriche eccedenti
quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali,
ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura
o in impianti consortili appositamente previsti;
-
i pozzi dovranno prevedere la
separazione dei circuiti idrogeologici evitando la captazione comune di falde
protette e falde non protette;
-
le attività di escavazione non
dovranno aumentare la vulnerabilità idrogeologica ed alterare le
caratteristiche quali-quantitative delle acque. Tali attività dovranno essere
svolte secondo gli indirizzi tecnici proposti nei Piani di Bacino - stralcio
Bilancio Idrico, dove stabiliti dalle competenti Autorità di Bacino.
b)
Non sono soggetti alla verifica
puntuale della vulnerabilità idrogeologica gli interventi di tipo conservativo
che non comportino nuovi apporti o modifiche dello stato di fatto in merito
allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze
potenzialmente inquinanti le acque.
c)
Nelle aree comprese nelle
classi 3a e 4a di vulnerabilità (vulnerabilità alta e medio-alta) non sono
ammissibili, impianti potenzialmente molto inquinanti quali:
-
impianti di zootecnia
industriali;
-
impianti di itticoltura
intensiva;
-
realizzazione di discariche,
impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e
tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti di cui
all’art. 95; se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia
completamente inertizzati;
-
impianti industriali ad elevata
capacità inquinante;
-
centrali termoelettriche;
-
depositi a cielo aperto e altri
stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;