Articolo 41  - La Fragilità dei corpi idrici profondi.

 

1.          La tavola Vulnerabilità degli acquiferi (Tav. P.08) del P.T.C. riporta una zonazione di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle acque sotterranee elaborata «per complessi e situazioni idrogeologiche».

 

2.          Il metodo «per complessi e situazioni idrogeologiche» (CIS) si basa su valutazioni qualitative che tengono conto della permeabilità e tipologia dell’acquifero e soprattutto dello spessore della sua copertura. In riferimento alle situazioni idrogeologiche del territorio provinciale la tabella che segue riporta la tipologia degli acquiferi con il relativo grado di vulnerabilità.

 

3.          I Comuni nei P.S. e nel R.U. provvedono a dettagliare ed aggiornare per il proprio territorio la cartografia relativa alla vulnerabilità degli acquiferi, secondo gli indirizzi del P.T.C.. le indicazioni contenute nelle cartografie della variante generale al P.T.C. di Pistoia, costituiscono la conoscenza di base per lo sviluppo di ulteriori studi di dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli atti di governo del territorio

 

Classi di vulnerabilità

Descrizione

 

4a - Alta

·Acquiferi ad alta permeabilità con copertura ridotta o assente

·Acquiferi in complessi carbonatici a frattura e a carsismo molto sviluppati

 

 

 

3a - Medio-Alta

·Acquiferi in arenarie molto fratturate
·Acquiferi a permeabilità media con copertura ridotta o assente
·Acquiferi a permeabilità elevata con copertura a permeabilità molto bassa o nulla di spessore compreso fra 1 e 5 metri

·Acquiferi in complessi carbonatici con moderato carsismo e interstrati argillitici e/o marnosi

 

 

 

2a - Medio-Bassa

·Acquiferi a permeabilità media con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore fra 5 e 10 metri

·Complessi flyschoidi costituiti da alternanze di arenarie e/o calcari e/o marne

·Acquiferi a permeabilità elevata con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore fra 10 e 20 metri

·Complessi prevalentemente argillitici con intercalazioni arenacee e/o carbonatiche in cui si sviluppa una circolazione idrica sotterranea molto compartimentata

 

1a - Bassa

·Acquiferi con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con spessore maggiore di 20 metri

·Complessi argillitici con circolazione idrica praticamente assente

 

4.          Indirizzi:

a)          I Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, indipendentemente dal grado di vulnerabilità, devono regolamentare, con opportune prescrizioni e vincoli, tutte le trasformazioni ed attività suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, quali:

-             la realizzazione di opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili;

-             le attività estrattive e di escavazione che vanno ad interessare direttamente l’acquifero o che si svolgono in prossimità di esso;

-             l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici ed organici sparsi direttamente sul suolo;

b)           Gli atti di governo del territorio, per la valutazione della compatibilità delle suesposte trasformazioni, dovranno escludere, tramite idonei studi idrogeologici, ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea prevedendo, nel caso, il monitoraggio degli effetti tramite opportuni indicatori di stato della risorsa. Gli studi idrogeologici dovranno essere estesi in funzione del contesto idrogeologico e della complessità dell’intervento ed analizzare il modello idrogeologico del sottosuolo. In particolare, nelle aree caratterizzate da alta e medioalta vulnerabilità, lo studio idrogeologico dovrà comunque valutare approfonditamente i parametri idrogeologici del sito.

 

5.        Direttive:

a)              Per gli interventi conservativi come per ogni trasformazione suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, devono essere osservate le seguenti direttive:

-        tutte le superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, potenzialmente inquinanti devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;

-        le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia;

-        le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;

-        le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti;

-        i pozzi dovranno prevedere la separazione dei circuiti idrogeologici evitando la captazione comune di falde protette e falde non protette;

-        le attività di escavazione non dovranno aumentare la vulnerabilità idrogeologica ed alterare le caratteristiche quali-quantitative delle acque. Tali attività dovranno essere svolte secondo gli indirizzi tecnici proposti nei Piani di Bacino - stralcio Bilancio Idrico, dove stabiliti dalle competenti Autorità di Bacino.

b)          Non sono soggetti alla verifica puntuale della vulnerabilità idrogeologica gli interventi di tipo conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche dello stato di fatto in merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze potenzialmente inquinanti le acque.

c)           Nelle aree comprese nelle classi 3a e 4a di vulnerabilità (vulnerabilità alta e medio-alta) non sono ammissibili, impianti potenzialmente molto inquinanti quali:

-          impianti di zootecnia industriali;

-          impianti di itticoltura intensiva;

-          realizzazione di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti di cui all’art. 95; se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati;

-          impianti industriali ad elevata capacità inquinante;

-          centrali termoelettriche;

-          depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;

 

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