Articolo 42  - La Fragilità dei corpi idrici termali.

 

1.       Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate come aree di protezione ambientale sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito nella L.R. 38/2004.

 

2.       Fino all’aggiornamento del quadro conoscitivo del bacino idrotermale di Montecatini Terme e di Monsummano Terme vengono cautelativamente assunti come aree di protezione ambientale delle risorse idriche termali tutti i territori comunali già interessati, anche parzialmente, dai vincoli del Bacino idrologico di Montecatini (L. 22 Giugno 1913 n. 702 e R.D. 8 Aprile 1920 n. 668) e/o interessati dalle aree di protezione idrogeologica del campo idrotermale di Montecatini e dall’area di tutela della risorsa idrica e dei campi termali di Monsummano (così come definite negli studi allegati ai rispettivi Piani Strutturali).

 

3.       Indirizzi:

a)              I Piani Strutturali dovranno individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali;

b)              I Comuni dovranno prevedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare:

-    delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs 152/2006;

-    delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente Comune.

 

4.       Direttive:

a)         Nelle aree, direttamente o indirettamente, interessate dalla circolazione di acque termali, i Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, indipendentemente dal grado di vulnerabilità, devono vietare ogni opera od intervento che possa influenzare negativamente i sistemi termali posti sotto tutela.

b)         In corrispondenza di tali aree, gli interventi sono ammissibili solo a condizione che idonei studi idrogeologici escludano ogni possibile interferenza con le acque termali e siano sempre corredati da analisi di laboratori certificati.

c)          Nelle aree, direttamente o indirettamente interessate dalla circolazione di acque termali valgono le seguenti disposizioni:

-         divieto assoluto di emungimenti dal sottosuolo di acque aventi caratteristiche termali (così come definite al RD 1924 del 28/9/1919) o chimismo riconducibile alle acque poste sotto tutela. Tale divieto deve essere esteso anche agli impianti idrovori di bonifica, nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità;

-         divieto assoluto di attività di escavazione sotto falda, dove presenti acque aventi caratteristiche termali (così come definite al RD 1924 del 28/9/1919) o chimismo riconducibile alle acque poste sotto tutela, ad esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità.

 

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