Articolo 42
- La Fragilità dei corpi idrici
termali.
1.
Le aree afferenti ai corpi
idrici termali sono individuate come aree di protezione ambientale sulla base
di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito nella L.R.
38/2004.
2.
Fino all’aggiornamento del
quadro conoscitivo del bacino idrotermale di Montecatini Terme e di Monsummano
Terme vengono cautelativamente assunti come aree di protezione ambientale delle
risorse idriche termali tutti i territori comunali già interessati, anche parzialmente,
dai vincoli del Bacino idrologico di Montecatini (L. 22 Giugno 1913 n. 702 e
R.D. 8 Aprile 1920 n. 668) e/o interessati dalle aree di protezione
idrogeologica del campo idrotermale di Montecatini e dall’area di tutela della
risorsa idrica e dei campi termali di Monsummano (così come definite negli
studi allegati ai rispettivi Piani Strutturali).
3.
Indirizzi:
a)
I Piani Strutturali dovranno
individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a
specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia
urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti
termali;
b)
I Comuni dovranno prevedere al
rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica,
tenendo conto in particolare:
- delle esigenze di approvvigionamento delle acque
potabili, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 97 del D.Lgs 152/2006;
- delle determinazioni della competente Autorità di
bacino relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata, che
devono essere tempestivamente acquisite dal competente Comune.
4.
Direttive:
a)
Nelle aree, direttamente o
indirettamente, interessate dalla circolazione di acque termali, i Piani Strutturali
e gli atti di governo del territorio, indipendentemente dal grado di
vulnerabilità, devono vietare ogni opera od intervento che possa influenzare
negativamente i sistemi termali posti sotto tutela.
b)
In corrispondenza di tali aree,
gli interventi sono ammissibili solo a condizione che idonei studi
idrogeologici escludano ogni possibile interferenza con le acque termali e
siano sempre corredati da analisi di laboratori certificati.
c)
Nelle aree, direttamente o
indirettamente interessate dalla circolazione di acque termali valgono le
seguenti disposizioni:
-
divieto assoluto di emungimenti
dal sottosuolo di acque aventi caratteristiche termali (così come definite al
RD 1924 del 28/9/1919) o chimismo riconducibile alle acque poste sotto tutela.
Tale divieto deve essere esteso anche agli impianti idrovori di bonifica,
nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a
esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e
profondità;
-
divieto assoluto di attività di
escavazione sotto falda, dove presenti acque aventi caratteristiche termali (così
come definite al RD 1924 del 28/9/1919) o chimismo riconducibile alle acque
poste sotto tutela, ad esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti
per estensione e profondità.