Articolo 5 - Raccordi con la pianificazione comunale.
1.
Ai sensi del comma 5
dell’art.51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 gli strumenti della pianificazione
territoriale dei Comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro
soggetto pubblico, compresi i piani di settore provinciali, si conformano al
P.T.C.. Per L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 si intende il testo aggiornato con le
successive modifiche ed integrazioni fino alla legge di manutenzione, L.R. 21
Novembre 2008, n.62.
2.
Le disposizioni del P.T.C.
costituiscono riferimento esclusivo per la formazione e l’adeguamento degli
strumenti della pianificazione territoriale comunali, unitamente alle leggi,
alle misure di salvaguardia di cui all’art. 48 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1,
comma 4 lettera d) alle misure di salvaguardia art. 36 del P.I.T. e relativa
nota esplicativa della Regione Toscana del 26/04/2007 prot. n. 115890/124-06,
contenente gli aspetti applicativi delle misure di salvaguardia stesse, nonché
ai piani di settore attinenti il governo del territorio.
3.
I Comuni provvedono a dare attuazione
alla disciplina del P.T.C. integrando il quadro conoscitivo, applicando le
prescrizioni e specificando i criteri e gli indirizzi del P.T.C. negli
strumenti della pianificazione territoriale comunali.
4.
Gli strumenti della
pianificazione territoriale comunali possono discostarsi dalle disposizioni del
P.T.C., nei casi e nei termini ammessi dalle presenti disciplina e sulla base
di ulteriori e specifici approfondimenti del quadro conoscitivo del P.T.C. In
tali casi dovrà essere verificato, d’intesa fra il Comune interessato e la
Provincia, il soddisfacimento degli obiettivi generali e specifici del presente
piano e la tutela delle risorse essenziali del territorio. Dell’esito positivo
della verifica dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione dello
strumento urbanistico comunale.
5.
Gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, formati o
variati in conformità al presente Piano, sono soggetti a Valutazione Integrata
ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. 9 febbraio
2007 n. 4/R.
6.
Per quanto riguarda gli
strumenti della pianificazione territoriale adottati e/o approvati prima
dell’approvazione della presente variante al P.T.C., essi saranno adeguati in
sede di prima variante o di redazione del Regolamento Urbanistico, e comunque
entro 36 mesi dall’approvazione del P.T.C.