Articolo 61
- Aree per nuove urbanizzazioni
residenziali o miste.
1.
Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, nei casi in
cui ne sia dimostrata la necessità, definiscono distintamente:
a)
le nuove urbanizzazioni residenziali o miste a prevalente destinazione
abitativa;
b)
le nuove urbanizzazioni specialistiche: produttive e/o terziarie.
2.
I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al punto
1 recependo gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai punti successivi.
3.
Indirizzi:
a)
Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste
gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono la formazione
di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e
opportune disposizioni finalizzate a:
-
garantire
l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto
collettivi;
-
localizzare
le funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità in
luoghi serviti dai mezzi di trasporto collettivi, e raggiungibile con un
sistema gerarchico di viabilità;
-
prevedere
adeguati parcheggi pubblici e di pertinenza degli edifici, estese aree a verde,
idonee dotazioni di attrezzature commerciali e servizi per superare la
monofunzionalità degli insediamenti e favorire la riqualificazione dei tessuti
esistenti e la loro integrazione con le nuove previsioni;
-
migliorare
l’utilizzazione dei mezzi pubblici, collocando i nuovi insediamenti in una
logica coerente con le reti del trasporto collettivo.
4.
Prescrizioni:
a)
gli strumenti della pianificazione territoriale comunali definiscono
nuove urbanizzazioni residenziali o miste nei casi in cui le trasformazioni,
fisiche o funzionali, prevedibili nella struttura urbana antica, storicizzata o
di recente formazione, non consentano il soddisfacimento della domanda di spazi
per utilizzazioni abitative, con riferimento all’arco temporale assunto come
previsione;
b)
le eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste devono essere
individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così
da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta,
avvertibile distinzione dal territorio non urbano; devono essere facilmente
accessibili dalla rete viaria principale; devono essere correttamente inserite
nel contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico;
c)
gli interventi di nuova edilizia devono essere preferibilmente finalizzati
ad una nuova offerta di alloggi in regime di locazione, nel rispetto delle
direttive in tal senso emanate dalla Regione nel P.I.T..