Articolo 66 - Il dimensionamento
degli spazi per la residenza
1.
Gli strumenti della pianificazione
territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, definiscono le
caratteristiche dimensionali delle previsioni di spazi per la residenza conformemente
alle direttive e agli indirizzi di cui ai punti seguenti.
2.
Indirizzi:
a)
Il dimensionamento degli spazi per la funzione residenziale, espresso
come indicato al punto 4 dell’art. 65, deve
comunque specificare e motivare, sulla base delle dinamiche
socio-demografiche-economiche, delle caratteristiche del patrimonio abitativo e
della domanda di edilizia residenziale, i rapporti fra abitanti insediabili -
famiglie - abitazioni - e superfici utili lorde per abitazione.
3.
Direttive:
a)
il dimensionamento degli spazi per la funzione residenziale, risultante
da previsioni di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica,
finalizzata alla trasformazione di manufatti destinati ad altri usi, è
individuato sulla base dei seguenti elementi:
-
valutazione
della differenza fra la domanda di abitazioni e l’offerta presente, tenuto
conto delle attività edilizie e delle dinamiche socio-demografiche-economiche
più recenti;
-
obiettivo
prioritario di favorire interventi finalizzati al recupero del patrimonio
edilizio esistente e alla rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto
urbano da destinare a funzione residenziale, in modo da favorire l’integrazione
sociale e, in particolare, per garantire l’offerta di alloggi in regime di
locazione, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della Disciplina del P.I.T.;
-
valutazione
dettagliata ed argomentata dei prevedibili effetti sulla domanda abitativa di
specifici progetti, programmi ed iniziative di promozione economica e di
sviluppo sociale e demografico; gli strumenti della pianificazione territoriale
comunali e gli atti di governo del territorio, dovranno contenere l’indicazione
dei suddetti progetti, programmi e iniziative, nonché l’individuazione degli
strumenti e dei tempi per verificarne gli effetti;
-
valutazione
di esigenze di riordino, riequilibrio e riqualificazione urbanistica connesse
alle densità delle strutture urbane esistenti, ai livelli di degrado
urbanistico, fisico e igienico, come definito all’art. 9 del D.P.G.R.
09/02/2007 n. 3/R, nonché al livello di compromissione e degrado del valore dei
paesaggi;
-
valutazione
del livello di sostenibilità delle previsioni insediative rispetto ai parametri
e ai criteri indicati alla Parte III, Titolo II, Capo IV (La sostenibilità
dello sviluppo del territorio).