Articolo 66 - Il dimensionamento degli spazi per la residenza

 

1.        Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, definiscono le caratteristiche dimensionali delle previsioni di spazi per la residenza conformemente alle direttive e agli indirizzi di cui ai punti seguenti.

 

2.        Indirizzi:

a)          Il dimensionamento degli spazi per la funzione residenziale, espresso come indicato al punto 4 dell’art. 65, deve comunque specificare e motivare, sulla base delle dinamiche socio-demografiche-economiche, delle caratteristiche del patrimonio abitativo e della domanda di edilizia residenziale, i rapporti fra abitanti insediabili - famiglie - abitazioni - e superfici utili lorde per abitazione.

 

3.        Direttive:

a)          il dimensionamento degli spazi per la funzione residenziale, risultante da previsioni di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, finalizzata alla trasformazione di manufatti destinati ad altri usi, è individuato sulla base dei seguenti elementi:

-                  valutazione della differenza fra la domanda di abitazioni e l’offerta presente, tenuto conto delle attività edilizie e delle dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti;

-                  obiettivo prioritario di favorire interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano da destinare a funzione residenziale, in modo da favorire l’integrazione sociale e, in particolare, per garantire l’offerta di alloggi in regime di locazione, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della Disciplina del P.I.T.;

-                  valutazione dettagliata ed argomentata dei prevedibili effetti sulla domanda abitativa di specifici progetti, programmi ed iniziative di promozione economica e di sviluppo sociale e demografico; gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio, dovranno contenere l’indicazione dei suddetti progetti, programmi e iniziative, nonché l’individuazione degli strumenti e dei tempi per verificarne gli effetti;

-                  valutazione di esigenze di riordino, riequilibrio e riqualificazione urbanistica connesse alle densità delle strutture urbane esistenti, ai livelli di degrado urbanistico, fisico e igienico, come definito all’art. 9 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 3/R, nonché al livello di compromissione e degrado del valore dei paesaggi;

-                  valutazione del livello di sostenibilità delle previsioni insediative rispetto ai parametri e ai criteri indicati alla Parte III, Titolo II, Capo IV (La sostenibilità dello sviluppo del territorio).

 

Indice