Articolo 67 - Il dimensionamento
degli spazi per la produzione e per il commercio
1.
Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali e gli atti di
governo del territorio, definiscono le caratteristiche dimensionali delle previsioni
di spazi per la produzione e il commercio conformemente agli indirizzi e alle
direttive di cui ai punti seguenti.
2.
Indirizzi:
a)
il dimensionamento degli spazi per la produzione e per
il commercio
viene espresso come indicato al punto 4 dell’art. 65.
3.
Direttive:
a)
il dimensionamento degli spazi per la funzione produttiva e commerciale
è individuato sulla base dei seguenti elementi:
-
la
domanda generata da necessità di rilocalizzazione, cioè la domanda derivante
dal determinarsi di incompatibilità ambientali, in relazione alle immissioni
nell’atmosfera, agli scarichi liquidi o solidi nei corpi idrici o nel suolo,
alle emissioni sonore, a situazioni di pericolosità geomorfologica o idraulica,
a effetti negativi sulla qualità del paesaggio o sulla funzionalità e
vivibilità dell’insediamento urbano, oppure dall’insorgere di diseconomie
insediative, in relazione alla distanza da linee di comunicazione, o da centri
di servizi, e simili, a carico della localizzazione di imprese esistenti;
-
la
domanda generata da processi di crescita e sviluppo, cioè la domanda originata
sia dalla richiesta delle imprese esistenti di incrementare la propria
disponibilità di spazi, sia dalla necessità di spazi per ospitare la nascita di
nuove imprese, indotta dallo sviluppo di alcuni settori o dall’insieme
dell’economia locale; il suo dimensionamento è di norma individuato tenendo
conto dell’impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile e in relazione
all’obiettivo di realizzare la piena occupazione;
b)
nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda insediativa,
come definita alla lettera precedente, devono essere prioritariamente valutate
le possibilità di ristrutturazione e ampliamento degli insediamenti produttivi
esistenti, con trasformazione delle superfici scoperte pertinenziali e dei
manufatti già adibiti ad utilizzazione produttiva, le possibilità di nuova
edificazione nei lotti inedificati residui nelle esistenti aree industriali ed
artigianali, le possibilità di recupero degli edifici degradati, dismessi,
abbandonati, ovvero nelle esistenti aree urbane plurifunzionali, ove sia
ammissibile in relazione alle caratteristiche sia delle specifiche attività
produttive che delle aree interessate;
c)
le nuove urbanizzazioni produttive a carattere specialistico saranno
consentite soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali,
prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree
produttive, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda
insediativa a carattere produttivo e commerciale;
d)
le previsioni di interventi a carattere commerciale o destinate ad
attività economiche correlate o similari, che prevedano l’utilizzo di aree di
dimensione superiore a 20.000 mq di superfici utili lorde complessive, sono
soggette alle disposizioni di cui al c. 2 dell’art. 14 della Disciplina del
P.I.T.;
e)
le previsioni degli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali
riguardanti nuove aree o aree in ampliamento a quelle esistenti per la
localizzazione di grandi strutture di vendita, devono essere oggetto di
concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;
f)
la localizzazione di
nuove grandi strutture
di vendita, come
definite dalla L.R. 28/2005, è
da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di
continuità con il territorio urbanizzato.