Articolo 72 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali

 

1.         Indirizzi:

a)     I Comuni devono commisurare le variazioni demografiche, commerciali e produttive alla effettiva capacità di gestione dello smaltimento dei rifiuti attraverso gli impianti esistenti o il loro potenziamento, così come certificato dall'Autorità d'Ambito competente.

b)     I Piani Strutturali si conformano ai contenuti del P.T.C. e del Piano provinciale in materia di rifiuti ed aree da bonificare, ai sensi della normativa vigente.

c)      Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali includono una Relazione sullo Stato del Sistema Rifiuti, che individui le pressioni antropiche, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dalla Valutazione Ambientale (produzione pro capite di rifiuti urbani e speciali e raccolta differenziata). Sulla base della Relazione sullo Stato del Sistema Rifiuti, gli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri individuati dal P.T.C., definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione al sistema rifiuti, e individuano, nell'ambito della Disciplina di piano, specifiche condizioni alle trasformazioni.

d)     Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali subordinano le nuove previsioni di trasformazione al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

-             vengano considerate, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti;

-             vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione, appositi ed adeguati spazi per isole ecologiche e deposito temporaneo dei materiali di riciclaggio, al fine della migliore organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse (ad es. i siti da bonificare), tenendo conto delle prescrizioni dei Piani suddetti;

-             vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione che producono rifiuti speciali, appositi ed adeguati spazi per il corretto stoccaggio/smaltimento, commisurati agli indirizzi fissati dal D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse (ad es. i siti da bonificare), tenendo conto delle prescrizioni dei Piani suddetti.

 

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