Articolo 73 - Inquinamento acustico

 

1.         Indirizzi:

a)       Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali subordinano tutte le trasformazioni al soddisfacimento delle condizioni definite dal Piano di Classificazione Acustica, o in assenza di questo, dal quadro conoscitivo. In particolare essi devono:

-             verificare la compatibilitā della localizzazione di ogni intervento con la relativa classe acustica di riferimento;

-             controllare il livello sonoro degli impianti e delle attivitā potenzialmente rumorosi esistenti e valutare l'inquinamento acustico potenzialmente prodotto da nuove attivitā;

-             controllare e contenere le emissioni prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali) attraverso l'approvazione, anche per stralci, dei piani di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle stesse;

-             garantire in ogni caso il rispetto dei limiti ed il perseguimento degli obiettivi di riduzione dei livelli di inquinamento acustico stabiliti dalla vigente normativa.

b)       I Comuni sono tenuti a redigere un Piano di Classificazione Acustica del territorio ai sensi della vigente normativa in materia. I Comuni che non presentino il Piano di Classificazione Acustica, sono comunque tenuti ad includere negli strumenti di pianificazione un idoneo quadro conoscitivo, volto all'individuazione e classificazione delle principali infrastrutture ed attivitā rumorose presenti sul territorio comunale.

c)        Tutti i Comuni, sprovvisti di Regolamento Urbanistico, sono tenuti ad approvare il Piano di Classificazione Acustica prima o contestualmente all'adozione del Regolamento Urbanistico.

d)       In caso di Regolamento Urbanistico giā approvato, il Comune verificherā, in sede di formazione del P.C.C.A, il rispetto della normativa vigente in materia, in relazione alle previsioni localizzative del Regolamento Urbanistico.

 

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