1. Gli strumenti della pianificazione
territoriale e gli atti di governo del territorio devono essere sottoposti,
preliminarmente alla loro adozione, a valutazione integrata degli effetti
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1 e del D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n.
4/R, nonché ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera b) della L.R. 3 Gennaio
2005, n.1, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 della stessa legge
regionale.