Articolo 84 - Caratteri generali
1.
Nelle zone ad esclusiva o
prevalente funzione agricola, per la determinazione degli interventi ammissibili,
nelle aree e sui manufatti edilizi i Comuni nel rispetto della presente
Disciplina di piano, applicano quanto previsto dal Titolo IV Capo III della
L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.
2.
Per l’applicazione delle
disposizioni seguenti si fa riferimento alle banche dati previste dal punto 7
dell’art. 80.