Articolo 87
- Interventi sugli edifici esistenti
1. Oltre
agli interventi di cui all'art. 43, comma 1, della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1
consente un ampliamento “una tantum" fino ad un massimo di 100 mc per le
abitazioni rurali e del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc
per gli annessi e comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti
dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio del
comune (art. 43, comma 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1). Tali interventi non
devono comunque comportare un aumento delle unità abitative.
2. Gli
interventi di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, sono
subordinati alla presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento
Agricolo Ambientale, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla
tabella A (art. 85 comma 1 della presente
Disciplina di piano) per le abitazioni rurali e la disponibilità delle
superfici fondiarie minime di cui all’art. 85
comma 8 della presente Disciplina di piano per quanto riguarda gli annessi
agricoli. Nel caso in cui il fondo sia già dotato di annessi legittimamente
autorizzati che per tipologia, materiali, localizzazione, contrastino con le
caratteristiche rurali dell'ambiente in cui sono inseriti, i Comuni possono
individuare forme opportune per incentivare la demolizione e ricostruzione
degli stessi secondo le caratteristiche tipologico-costruttive definite per
quelli nuovi.
3. Le
superfici edificatorie minime che le aziende devono mantenere in produzione per
il mutamento della destinazione d’uso agricolo, previsto alla lettera c) del
comma 4 dell’art. 43 della L.R. 1/2005, si intendono quelle individuate dalla
Tabella A di cui all’art. 85 comma 1 della
presente Disciplina di piano.
4. Nelle
zone, con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con
destinazione d'uso non agricola, l’art. 44 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1,
consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di
governo del territorio dei comuni, in coerenza con gli strumenti della
pianificazione territoriale, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia,
ristrutturazione urbanistica. Anche in questo caso lo strumento urbanistico
comunale può prevedere interventi diversi, in aggiunta a quanto sopra previsto.
L'ammissibilità di eventuali ampliamenti è sempre da valutare e correlare con
il livello di testimonianza storico-artistica espresso dagli edifici, al fine
di garantire la permanenza delle loro peculiari caratteristiche stilistico
costruttive.