Articolo 87 - Interventi sugli edifici esistenti

 

1.   Oltre agli interventi di cui all'art. 43, comma 1, della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 consente un ampliamento “una tantum" fino ad un massimo di 100 mc per le abitazioni rurali e del 10% del volume esistente fino ad un massimo di 300 mc per gli annessi e comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio del comune (art. 43, comma 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1). Tali interventi non devono comunque comportare un aumento delle unità abitative.  

                  

2.   Gli interventi di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, sono subordinati alla presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alla tabella A (art. 85 comma 1 della presente Disciplina di piano) per le abitazioni rurali e la disponibilità delle superfici fondiarie minime di cui all’art. 85 comma 8 della presente Disciplina di piano per quanto riguarda gli annessi agricoli. Nel caso in cui il fondo sia già dotato di annessi legittimamente autorizzati che per tipologia, materiali, localizzazione, contrastino con le caratteristiche rurali dell'ambiente in cui sono inseriti, i Comuni possono individuare forme opportune per incentivare la demolizione e ricostruzione degli stessi secondo le caratteristiche tipologico-costruttive definite per quelli nuovi.

 

3.   Le superfici edificatorie minime che le aziende devono mantenere in produzione per il mutamento della destinazione d’uso agricolo, previsto alla lettera c) del comma 4 dell’art. 43 della L.R. 1/2005, si intendono quelle individuate dalla Tabella A di cui all’art. 85 comma 1 della presente Disciplina di piano.

 

4.   Nelle zone, con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d'uso non agricola, l’art. 44 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio dei comuni, in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica. Anche in questo caso lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi diversi, in aggiunta a quanto sopra previsto. L'ammissibilità di eventuali ampliamenti è sempre da valutare e correlare con il livello di testimonianza storico-artistica espresso dagli edifici, al fine di garantire la permanenza delle loro peculiari caratteristiche stilistico costruttive.

 

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