Articolo 88 - Interventi di tutela e valorizzazione
ambientale (art. 9, comma 5, lettera b del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R)
1. Il
progetto per gli interventi di miglioramento ambientale costituisce un
contenuto obbligatorio del programma: in mancanza la valutazione dello stesso
non potrà che essere negativa.
2. Il Programma, oltre a quanto
indicato all’art. 9 comma 8 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. del
09/02/2007 n. 5/R comprende obbligatoriamente:
a) la descrizione dei caratteri geopedologici ed
ambientali;
b) il rilievo cartografico e fotografico, degli
aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui
fondi dell'azienda nonché la descrizione delta loro consistenza e del loro stato di conservazione, con particolare riferimento a:
- formazioni lineari arboree ed arbustive
non colturali;
- alberature segnaletiche di confine o di
arredo;
- individui arborei a carattere monumentale
ai sensi della normativa vigente;
- formazioni arboree d'argine, di ripa o di
golena;
- corsi d'acqua naturali o artificiali
(regime e stato della manutenzione);
- rete scolante artificiale (trama delle
fosse poderali e stato della
manutenzione);
- particolari sistemazioni agrarie quali
muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;
- manufatti di valore paesaggistico,
storico o testimoniale;
- viabilità rurale esistente;
La
descrizione delle risorse deve essere estesa anche a:
- sistemazioni e opere idraulico-agrarie
(tipo e stato della manutenzione);
- flora e vegetazione spontanea;
- boschi (tipo e governo);
- boschi percorsi da incendi (stato della
ricostituzione);
- arboreti (oliveti, frutteti, vigneti);
- giardini storici;
- superfici impermeabilizzate
(localizzazione, tipo e dimensione);
- sorgenti, pozzi (con estremi della
relativa autorizzazione);
- laghi naturali e bacini per
l'irrigazione;
- falde acquifere (freatiche o artesiane);
- cedimenti localizzati;
- cave, frane e dissesti;
- aree soggette a fenomeni di ristagno ed
aree esondate;
- situazioni di degrado varie;
c) la descrizione dei processi produttivi che possono
comportare, direttamente o
indirettamente, danni
ambientali;
d) specifici interventi di miglioramento:
- dei
processi produttivi, individuando interventi tesi a minimizzarne l'impatto
ambientale;
-
degli aspetti e delle risorse
rilevate, tramite la ricostituzione o l'incremento delle stesse, la riduzione
degli aspetti negativi, il risanamento delle situazioni di degrado.
3. L'ordinaria
manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata
intervento di miglioramento.