Articolo 90 - Rapporti fra dimensione degli edifici e
superfici fondiarie in caso d compravendita di fondi non programmata (art. 46
comma 2 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1).
1. Nel caso
in cui un'azienda interessata da compravendita di proprietą non programmata
presenti un programma prima di dieci anni dal frazionamento, si ammettono
interventi di nuova edificazione o di ampliamento di edifici esistenti fino al
raggiungimento delle dimensioni massime calcolate in ragione dei requisiti
necessari, scomputando dalla dimensione massima degli edifici ammissibile
quella di eventuali edifici gią esistenti sui fondi di tutte le aziende
interessate dal frazionamento. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 46
comma 4 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1.