Articolo 91 - Caratteri
generali
1.
Sono considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le
attrezzature e le attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di
lunga durata, l’assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che
abbiano tale carattere sotto il profilo dell’ambito territoriale di riferimento
e dell’incidenza degli effetti sull’assetto fisico o relazionale.
2.
Le strutture pubbliche di interesse provinciale riguardano:
a)
le attività estrattive;
b)
i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie
prime e dei semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili,
ovvero per le telecomunicazioni, che interessino il territorio di più di un
comune;
c)
gli impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico e per lo
smaltimento dei reflui al servizio della popolazione di più di un comune, salvo
ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti;
d)
gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
e)
le sedi di struttura della Grande Distribuzione Organizzata;
f)
le sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale;
g)
le sedi sovracomunali di amministrazione della giustizia;
h)
le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca e i parchi
scientifico-tecnologici;
i)
le attrezzature e le strutture per
l’istruzione secondaria superiore;
j)
gli impianti ospedalieri;
k)
le strutture culturali e i sistemi museali ed ecomuseali che interessano
più di un comune;
l)
gli impianti sportivi relativi alle funzioni rare;
m)
le reti informatiche e le banche dati.