Articolo 91 - Caratteri generali

 

1.         Sono considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di lunga durata, l’assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell’ambito territoriale di riferimento e dell’incidenza degli effetti sull’assetto fisico o relazionale.

 

2.         Le strutture pubbliche di interesse provinciale riguardano:

a)         le attività estrattive;

b)         i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e dei semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, ovvero per le telecomunicazioni, che interessino il territorio di più di un comune;

c)          gli impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti;

d)         gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;

e)          le sedi di struttura della Grande Distribuzione Organizzata;

f)           le sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale;

g)          le sedi sovracomunali di amministrazione della giustizia;

h)         le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca e i parchi scientifico-tecnologici;

i)           le attrezzature e le strutture per  l’istruzione secondaria superiore;

j)           gli impianti ospedalieri;

k)          le strutture culturali e i sistemi museali ed ecomuseali che interessano più di un comune;

l)           gli impianti sportivi relativi alle funzioni rare;

m)        le reti informatiche e le banche dati.

 

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