Articolo 94 - Il piano provinciale delle
attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili
1.
Al fine del coordinamento della pianificazione urbanistica comunale
relativamente alle previsioni di coltivazione di cave, di riqualificazione e
recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali
recuperabili assimilabili ai materiali di cava, è formato il Piano delle
Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui
recuperabili della Provincia, denominato P.A.E.R.P., redatto ai sensi della
L.R. 3 Novembre 1998, n. 78, delle istruzioni tecniche, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, e del Piano Regionale
delle Attività Estrattive denominato P.R.A.E.R.
2. La Provincia redige il
P.A.E.R.P. nel rispetto delle indicazioni del P.R.A.E.R. ed avvalendosi degli
ulteriori elementi derivanti dall’approfondimento dei propri quadri conoscitivi.
Sulla base di tali elementi il P.A.E.R.P. conterrà l’individuazione in
dettaglio degli ambiti estrattivi, interni ai giacimenti del P.R.A.E.R., da
destinare ad attività estrattiva e sulla base dei quali i Comuni adegueranno i
propri strumenti urbanistici. In attesa della redazione dei P.A.E.R.P. continuerà
ad essere vigente il Piano regionale attuale (P.R.A.E.), con gli eventuali
aggiornamenti.
3.
I Comuni adegueranno i propri strumenti urbanistici nei termini che
verranno stabiliti dal P.A.E.R.P. stesso.
4.
Le scelte contenute nel P.A.E.R.P. devono rispettare le disposizioni del
presente piano, e a tal fine sono definite in Conferenza con le Autorità
Statali e Regionali competenti.